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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5674 |
1. È restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela stabilite dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'operatore professionalmente qualificato in grado di mettere in atto un complesso di azioni, dirette e indirette, finalizzate a rallentare i processi di degradazione dei materiali costitutivi dei beni citati e ad assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore di testimonianza storica. A tale fine il restauratore analizza e interpreta i dati relativi allo stato di conservazione dei beni, progetta ed esegue gli interventi necessari avvalendosi anche della propria abilità manuale e valutandone criticamente gli effetti. Può svolgere altresì attività di ricerca, sperimentazione e didattica in collaborazione con le altre professionalità che operano nel campo della tutela, della valorizzazione e della gestione dei beni culturali.
1. I lavori su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela stabilite dal citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono eseguiti in via esclusiva da coloro che hanno conseguito il titolo di restauratore ai sensi dell'articolo 4.
1. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di intesa con la Conferenza
1. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché da altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le modalità di accreditamento e i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, incluse le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentate del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché le caratteristiche del corpo docente. Nulla è innovato quanto allo status giuridico ed economico del personale docente previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 399, e dall'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, nonché proveniente da altre pubbliche amministrazioni.
2. I corsi per i restauratori dei beni culturali di cui all'articolo 2 hanno durata quinquennale e si concludono con una prova finale che ha valore di esame di Stato. Il diploma conseguito al termine del corso abilita all'esercizio dell'attività di restauratore di beni culturali, ai sensi della normativa vigente. Con il regolamento
1. Le attività di formazione delle figure professionali di supporto al restauratore di beni culturali possono essere svolte da soggetti pubblici e privati in conformità alle normative regionali. I relativi corsi si adeguano a criteri e a standard definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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