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PDL 5674

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5674



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni concernenti l'attività di restauro dei beni culturali

Presentata il 1o marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di mettere ordine in un mondo, quello dell'attività di restauro dei beni culturali, caratterizzato da una non ben regolamentata partecipazione di vari soggetti istituzionali.
      Nel corso degli anni abbiamo compreso che qualsiasi monumento o reperto storico oggi esistente ha un valore «vivente», un valore così importante che ci fa riconoscere che essi sono stati, e tuttora sono, i testimoni fedeli delle più importanti civiltà antiche. Pertanto la conservazione del nostro patrimonio culturale rappresenta una condizione indispensabile per la sopravvivenza della nostra società. La tutela di questi beni ci impone di averne un alto rispetto e di esserne responsabili per un migliore mantenimento e per dimostrare la nostra umiltà e modestia verso la loro imponenza.
      Sempre in riferimento alla tutela dei beni culturali, occorre sottolineare che tale tutela è stata oggetto di legislazione fin dal 1902, data in cui l'Italia post-unitaria vara la prima legge sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte. Da allora molto si è fatto in questo campo, sia attraverso dibattiti, in Italia e in Europa, che attraverso l'intervento delle amministrazioni statali.
      La premessa di cui sopra è necessaria a comprendere quanto sia delicato e importante un intervento legislativo nel settore dell'attività di restauro, poiché la società affida i cosiddetti «beni culturali» alle cure del restauratore, che ne diventa, quindi, in gran parte responsabile.
      Ai beni culturali viene riconosciuto, da parte della società, un valore artistico, storico, documentario, estetico, scientifico, spirituale o religioso, che attribuisce loro un'importanza considerevole se non addirittura un valore, a volte, inestimabile.
      Il ruolo fondamentale del restauratore è la conservazione dei beni culturali a favore delle generazioni presenti e future. La sua attività si esplica attraverso l'esecuzione di molteplici e diversificate funzioni, tutte mirate alla preservazione del bene e al rispetto del suo valore estetico e storico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela stabilite dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'operatore professionalmente qualificato in grado di mettere in atto un complesso di azioni, dirette e indirette, finalizzate a rallentare i processi di degradazione dei materiali costitutivi dei beni citati e ad assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore di testimonianza storica. A tale fine il restauratore analizza e interpreta i dati relativi allo stato di conservazione dei beni, progetta ed esegue gli interventi necessari avvalendosi anche della propria abilità manuale e valutandone criticamente gli effetti. Può svolgere altresì attività di ricerca, sperimentazione e didattica in collaborazione con le altre professionalità che operano nel campo della tutela, della valorizzazione e della gestione dei beni culturali.

Art. 2.

      1. I lavori su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela stabilite dal citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono eseguiti in via esclusiva da coloro che hanno conseguito il titolo di restauratore ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3.

      1. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di intesa con la Conferenza

 

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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che partecipano alle attività di conservazione e di restauro dei beni culturali di cui all'articolo 2, articolate secondo le diverse tipologie di manufatti e di materiali.

Art. 4.

      1. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché da altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le modalità di accreditamento e i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, incluse le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentate del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché le caratteristiche del corpo docente. Nulla è innovato quanto allo status giuridico ed economico del personale docente previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 399, e dall'articolo 5 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, nonché proveniente da altre pubbliche amministrazioni.
      2. I corsi per i restauratori dei beni culturali di cui all'articolo 2 hanno durata quinquennale e si concludono con una prova finale che ha valore di esame di Stato. Il diploma conseguito al termine del corso abilita all'esercizio dell'attività di restauratore di beni culturali, ai sensi della normativa vigente. Con il regolamento

 

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di cui al comma 1 sono altresì definiti i criteri per la tenuta, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, degli elenchi in formato elettronico dei restauratori, nonché le relative modalità di accesso.
      3. Il diploma di restauratore conseguito al termine dei corsi organizzati dalle scuole di alta formazione e di studio, nonché da altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato, è equiparato al diploma di laurea specialistica.

Art. 5.

      1. Le attività di formazione delle figure professionali di supporto al restauratore di beni culturali possono essere svolte da soggetti pubblici e privati in conformità alle normative regionali. I relativi corsi si adeguano a criteri e a standard definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


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