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PDL 5666

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5666



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni in materia di trasporto
e vendita degli animali d'affezione

Presentata il 25 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca nuove disposizioni in materia di trasporto e vendita degli animali d'affezione, nella consapevolezza dell'importanza che tali animali rivestono per l'uomo. La validità del rapporto tra l'essere umano e, ad esempio, il cane (l'animale d'affezione più diffuso), deriva da una storia antica di decine di migliaia di anni nei quali si è determinata tra di loro una profonda simbiosi. Di questa convivenza biologica traggono beneficio milioni di persone di tutte le età che trovano nel cane un compagno di vita quotidiana sincero e fedele, che sa ricondurli a un rapporto positivo con la natura e che sa donare un affetto disinteressato e prezioso.
      Negli ultimi mesi la polemica sui cani pericolosi, che è stata argomento di molti mezzi d'informazione, ha spinto diverse autorità pubbliche, locali e nazionali, a emanare provvedimenti allarmanti e repressivi, più impulsivi che scientificamente fondati; tutto ciò ha provocato gravi danni alla serenità del positivo rapporto dell'uomo con il cane.
      Con la presente proposta di legge non si intende affatto aprire una diatriba in riferimento alla summenzionata problematica, ma interessa mettere in evidenza che non ci si è posti il delicato problema del trasporto e della vendita dei cani.
      Sono anni e anni che si assiste alla morte improvvisa di un piccolo batuffolo di pelo, colto da una violenta emorragia, che si spegne in un lago di sangue, mugolando per gli atroci dolori. Dietro alla morte di un amico «a quattro zampe» si cela il dolore del proprietario.
      Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire perché il cane, appena nato, ci abbandona nel giro di pochi giorni. Le cause scatenanti di questo dramma stanno nei centri di raccolta, dai
 

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quali i cani partono per poi essere distribuiti nei vari Paesi. Il momento più delicato per eventuali contagi è quando gli animali vengono messi su un camion, per arrivare a destinazione, e qui si scambiano virus, funghi, batteri e via dicendo. Vengono riempiti di immunoglobuline e di antibiotici affinché «durino» almeno qualche giorno, ossia il tempo necessario perché la vendita vada a buon fine. E così l'euforia di grandi e piccini si spegne nel giro di pochi giorni, se non addirittura ore, assieme alla morte del nuovo amico «a quattro zampe».
      Di fronte a tale delicata situazione, ritengo che sia necessario rivedere la normativa vigente e partire proprio dalle norme che riguardano il trasporto e la vendita dei cani, che sono strappati alle loro madri, dopo appena trenta giorni di vita. Sarebbe logico far sì che la vendita sia effettuata dopo i sessanta giorni successivi alla nascita e solo a seguito di visita medica effettuata dal veterinario con rilascio di certificazione che attesti il buono stato di salute del cucciolo. Al tempo stesso occorre introdurre sanzioni più severe nei confronti di quei veterinari che si dimostrino compiacenti nei confronti dei venditori e attestino falsamente buone condizioni di salute del cucciolo. Credo che l'intervento proposto sia fondamentale per il bene di una giusta causa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Trasporto e vendita di animali d'affezione).

      1. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie, con esclusione di ogni forma di sofferenza, come definita ai sensi del comma 3.
      2. I mezzi di trasporto e gli imballaggi utilizzati per gli animali d'affezione devono consentire l'ispezione e la cura degli animali stessi.
      3. Sono considerate forme di sofferenza anche la privazione di cibo e di acqua, la reclusione in ambienti troppo ristretti, la ventilazione inadeguata, l'esposizione alle intemperie, la costrizione in ambienti non igienici.
      4. Gli allevatori o i possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo:

          a) di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla giunta regionale e vidimato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Tale registro deve essere disponibile al controllo degli organi preposti e sottoposto a periodica verifica da parte dello stesso servizio veterinario della ASL;

          b) di vendere o di cedere gli animali soltanto previa certificazione di buona salute rilasciata da un medico veterinario;

          c) di porre in vendita l'animale solo dopo il compimento del sessantesimo giorno di vita dello stesso.

Art. 2.

(Sanzioni).

      1. Chiunque si adopera per la vendita illecita di animali d'affezione è punito con

 

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la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
      2. Chiunque omette di denunciare casi di vendita illecita di animali d'affezione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 2.000 euro.
      3. Il medico veterinario che rilascia la certificazione di buona salute prevista dall'articolo 1, comma 4, lettera b), al fine di consentire la vendita illecita di un animale d'affezione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 2.000 euro e con la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo pari a tre mesi.
      4. Gli importi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riscossi dalle ASL competenti per territorio e acquisiti in appositi capitoli del bilancio regionale destinati a garantire l'attuazione delle norme per il trasporto e la vendita degli animali d'affezione stabilite dalla presente legge.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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