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PDL 5675

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5675



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani

Presentata il 1o marzo 2005

      

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Onorevoli Colleghi! - La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
      Sono molti gli interventi realizzati in favore dei territori montani, ma occorre fare di più, poiché la montagna italiana risente di una emarginazione determinata dalla crescente globalizzazione dei mercati.
      Pertanto si presenta la necessità di tutelare la montagna come fattore non solo di raccordo dell'intero territorio nazionale, ma anche di sviluppo economico e sociale e in questo la presenza dell'uomo può contribuire al raggiungimento e, al tempo stesso, alla conservazione dei territori montani e allo sviluppo di questi attraverso la valorizzazione delle zone naturali e delle tradizioni locali. Quindi la presenza dell'uomo in montagna è fondamentale per la manutenzione del territorio, per la difesa attiva del suolo e per la salvaguardia ambientale.
      D'altronde il nostro Paese comprende 3.545 comuni classificati «montani» e 654 comuni «parzialmente montani» (limitatamente alla quota di territorio e di popolazione effettivamente montana).
      A seguito di uno studio effettuato dal CENSIS, su incarico dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani - UNCEM, è emersa l'immagine di una montagna caratterizzata da due universi contrapposti, ricco e turistico l'uno, senile e spopolato l'altro.
      È necessario indirizzare gli interventi e le agevolazioni verso le aree più disagiate
 

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per fare sì che la montagna si presenti come una risorsa. Tra i princìpi generali dell'ordinamento occorre rinvenire anche la definizione degli interventi speciali per la montagna, che concernono quelle azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano.
      Ritengo che un nuovo intervento del legislatore sia necessario per sostenere i territori montani e le famiglie ivi residenti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza all'invecchiamento, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei princìpi di tutela ambientale e di difesa del suolo.

Art. 2.

      1. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione dei comuni ad alta specificità montana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, con proprio decreto, le modalità di individuazione e i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comune ad alta specificità montana e l'applicazione di eventuali deroghe.

Art. 3.

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo speciale per gli interventi nelle aree montane a favore dei comuni ad alta specificità montana, di seguito denominato «Fondo».

 

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Art. 4.

      1. Il Fondo finanzia progetti speciali predisposti dalle regioni sulla base di apposite intese con i comuni, le comunità montane e le province per lo sviluppo della montagna, con riferimento ai comuni ad alta specificità montana.

Art. 5.

      1. La dotazione del Fondo è determinata in 2.100.000 euro per l'anno 2005, 5.000.000 di euro per l'anno 2006 e 2.100.000 euro per l'anno 2007. A decorrere dal 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 6.

      1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle regioni, con vincolo di destinazione alle comunità montane e ai comuni montani, finanziamenti per interventi speciali di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.

Art. 7.

      1. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento,

 

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alla tutela e alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.

Art. 8.

      1. In aggiunta agli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati ai sensi della legislazione vigente, per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005.

Art. 9.

      1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.

Art. 10.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta per almeno il 50 per cento da donne.


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