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PDL 5626

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5626



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILANESE

Disposizioni per il riconoscimento agli avvocati e ai dottori commercialisti di funzioni in materia di protesto di cambiali e assegni bancari e di autenticazione di atti relativi ad autoveicoli

Presentata il 16 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende estendere agli avvocati e ai dottori commercialisti iscritti ai rispettivi albi professionali alcune funzioni, ovvero quelle concernenti la levata del protesto di cambiali e assegni bancari, oltre la funzione relativa all'autenticazione degli atti aventi ad oggetto autoveicoli.
      L'articolo 1 attribuisce alcune funzioni oggi svolte dai notai agli avvocati, che possono, pertanto, levare protesto per gli assegni bancari e le cambiali.
      L'articolo 2 dispone, allo stesso modo, che anche i dottori commercialisti possano esercitare le funzioni di levata di protesto per gli assegni bancari e per le cambiali.
      Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono modifiche al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e alla legge 12 giugno 1973, n. 349.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Funzioni degli avvocati).

      1. Dopo l'articolo 4 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 4-bis. - 1. Gli avvocati iscritti all'albo professionale possono levare il protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.
      2. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 gli avvocati devono presentare apposita domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.
      3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

      Art. 4-ter. - 1. Gli avvocati iscritti all'albo professionale possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.
      2. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 gli avvocati devono presentare apposita domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.
      3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.
      4. L'avvocato, nel compimento degli atti previsti dal presente articolo, acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.

 

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      5. L'avvocato che procede all'adempimento di autenticazione deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine territorialmente competente o da un consigliere dallo stesso delegato.
      6. Il repertorio di cui al comma 5 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
      7. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'autenticazione prevista dal presente articolo sono stabiliti ogni due anni con deliberazione del Consiglio nazionale forense e sono approvati dal Ministro della giustizia».

Art. 2.
(Funzioni dei dottori commercialisti).

      1. Dopo l'articolo 1 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. - (Funzioni dei dottori commercialisti). - 1. I dottori commercialisti iscritti all'albo possono levare protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.
      2. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 i dottori commercialisti devono presentare apposita domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.
      3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.
      4. I dottori commercialisti iscritti all'albo possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione e la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché

 

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siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.
      5. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 4 i dottori commercialisti devono presentare apposita domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.
      6. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 4.
      7. Il dottore commercialista, nel compimento degli atti previsti dal presente articolo, acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.
      8. Il dottore commercialista che procede all'adempimento dell'autenticazione deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine territorialmente competente o da un consigliere dallo stesso delegato.
      9. Il repertorio di cui al comma 8 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
      10. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'autenticazione prevista dal comma 4 sono stabiliti ogni due anni con deliberazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e sono approvati dal Ministro della giustizia».

Art. 3.
(Modifiche al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669).

      1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 68:

              1) al primo comma, dopo le parole: «notaro o» sono inserite le seguenti: «da un avvocato o da un dottore commercia

 

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lista abilitati alla levata del protesto ovvero»;

              2) al secondo comma, dopo le parole: «notaro o» sono inserite la seguenti: «avvocato o dottore commercialista o»;

          b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dal notaro o» sono inserite le seguenti: «dall'avvocato o dal dottore commercialista o»;

          c) all'articolo 71, primo comma, numero 5), dopo le parole: «del notaro o» sono inserite le seguenti: «dell'avvocato o del dottore commercialista o»;

          d) all'articolo 73, primo comma, dopo le parole: «I notari,» sono inserite le seguenti: «gli avvocati, i dottori commercialisti,».

Art. 4.
(Modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736).

      1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 60:

              1) al primo comma, dopo le parole: «da un notaro o» sono inserite le seguenti: «da un avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero»;

              2) al secondo comma, dopo le parole: «notaro o» sono inserite le seguenti: «avvocato o dottore commercialista o»;

          b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dal notaro o» sono inserite le seguenti: «dall'avvocato o dal dottore commercialista o»;

          c) all'articolo 63, primo comma, numero 5), dopo le parole: «del notaro o» sono inserite le seguenti: «dell'avvocato o del dottore commercialista o»;

          d) all'articolo 65, primo comma, dopo le parole: «I notari,» sono inserite le seguenti: «gli avvocati, i dottori commercialisti,».

 

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Art. 5.
(Modifiche alla legge 12 giugno 1973, n. 349).

      1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, primo comma, primo periodo, dopo la parola: «notaio,» sono inserite le seguenti: «dall'avvocato, dal dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero»;

          b) all'articolo 2:

              1) al primo comma, dopo le parole: «Il notaio» sono inserite le seguenti: «, l'avvocato, il dottore commercialista»;

              2) al secondo comma, dopo le parole: «del notaio o» sono inserite le seguenti: «dell'avvocato o del dottore commercialista o»;

              3) al quarto comma, dopo le parole: «Il presentatore del notaio,» sono inserite le seguenti: «il presentatore dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista,»;

          c) all'articolo 3:

              1) al primo comma, dopo le parole: «del notaio o» sono inserite le seguenti: «dell'avvocato o del dottore commercialista o»;

              2) al secondo comma, dopo la parola: «notaio» sono inserite le seguenti: «, ciascun avvocato, ciascun dottore commercialista»;

              3) al terzo comma, dopo le parole: «notaio o» sono inserite le seguenti: «avvocato o dottore commercialista o»;

              4) al quarto comma, dopo le parole: «del notaio o» sono inserite le seguenti: «dell'avvocato o del dottore commercialista o»;

          d) all'articolo 4, primo comma, dopo le parole: «Il presentatore del notaio,» sono inserite le seguenti: «il presentatore

 

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dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista o» e dopo le parole: «rispettivamente, del notaio,» sono inserite le seguenti: «dell'avvocato, del dottore commercialista,»;

          e) all'articolo 6, dopo le parole: «un notaio o» sono inserite le seguenti: «un avvocato o un dottore commercialista o»;

          f) all'articolo 7:

              1) al primo comma, dopo le parole: «Ai notai,» sono inserite le seguenti: «agli avvocati, ai dottori commercialisti,»;

              2) al secondo comma, dopo le parole: «notaio o» sono inserite le seguenti: «un avvocato o un dottore commercialista o»;

              3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

      «Per ciascun titolo protestato, il notaio o l'avvocato o il dottore commercialista sono tenuti a versare alle rispettive Casse nazionali di previdenza e assistenza un contributo del 20 per cento sull'importo del diritto percepito ai sensi del presente articolo»;

          g) all'articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

      «In mancanza dell'accordo di cui al primo comma, il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli notarili, i consigli degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali e ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
      La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, degli avvocati e dei dottori commercialisti, avviene previa intesa tra le aziende di credito e i consigli dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti e i consigli notarili»;

 

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          h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Annotazione dei protesti in repertorio speciale) - 1. L'annotazione dei protesti cambiari è effettuata dai notai, dagli avvocati e dai dottori commercialisti in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dai presidenti dei rispettivi ordini professionali territorialmente competenti o da un consigliere dagli stessi delegato.
      2. Il repertorio speciale di cui al comma 1 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia».


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