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PDL 5615

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5615



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DANIELE GALLI, AZZOLINI, EMERENZIO BARBIERI, BORRIELLO, BUONTEMPO, CAMPA, CARLUCCI, CARUSO, COLLAVINI, CUCCU, D'AGRÒ, DELL'ANNA, DI TEODORO, DIDONÈ, FASANO, FIORI, LENNA, LOSURDO, MILANESE, MORETTI, PAOLONE, PERROTTA, RAISI, RAMPONI, RICCIUTI, ROMOLI, SANTORI, SELVA, TARDITI, VILLANI MIGLIETTA, ALFREDO VITO, ZAMA, ZANETTA

Norme per l'obbligatorietà delle informazioni al consumatore in lingua italiana sui beni commercializzati sul territorio nazionale

Presentata l'11 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - A seguito della lettera a firma Montonati Antonio Carlo pubblicata sul quotidiano Libero del 3 febbraio 2005, ove si evidenziava il fatto della mancanza della versione in lingua italiana nelle istruzioni per l'uso accluse a un prodotto audiovisivo, è stata svolta, tramite l'associazione di tutela dei consumatori Assoconsum, una ricerca a campione dalla quale si è evidenziato come prodotti di vario genere vengano posti in vendita sul mercato interno dotati di istruzioni sulla confezione o nel foglietto illustrativo accluso in varie lingue. Molti di tali prodotti risultano essere totalmente privi di istruzioni o di altre indicazioni in lingua italiana pur presentando dettagli importanti, anche riguardo ai componenti del prodotto, in molti altri idiomi: inglese, francese, tedesco, arabo, cinese e altre lingue europee ed extra europee.
      La natura dei prodotti in oggetto è varia e merceologicamente diversificata: dai compact disc musicali, ai prodotti cosmetici, agli elettrodomestici, fino ai prodotti per l'igiene personale. Se la mancanza di chiare istruzioni e indicazioni può essere considerata un fatto secondario per i beni il cui consumo non presenta potenzialità di rischi connessi a un uso
 

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improprio, per quanto riguarda, invece, altri beni di consumo il rischio di provocare danni a sé e ad altri diventa più rilevante, come nel caso di cosmetici, prodotti per l'igiene o elettrodomestici.
      È peraltro indubbio che, anche per i beni che non ineriscono rigorosamente alla salute umana, accompagnare un prodotto con istruzioni e con spiegazioni nella lingua del Paese in cui esso viene commercializzato assume la veste del rispetto culturale del cittadino, che ha il diritto di venire a conoscenza delle informazioni che possono incidere sulla volontà dell'acquisto in modo chiaro e comprensibile.
      La presente proposta di legge si compone di tre articoli.
      L'articolo 1 è teso a garantire che ogni prodotto, di ogni categoria merceologica, destinato alla commercializzazione sul territorio italiano, rechi le istruzioni per l'uso, le componenti, gli ingredienti, l'enunciazione delle caratteristiche e il luogo di fabbricazione (come peraltro già recepito sotto forma di raccomandazione dal Governo, con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/4360 - C/2, presentato dal primo firmatario della presente proposta di legge) in lingua italiana, sulla confezione o negli acclusi stampati illustrativi, a seconda della natura del bene. Restano invariate le norme riguardanti i prodotti agroalimentari. In particolare, ai commi 1 e 2 si prevede l'obbligatorietà di tali istruzioni e informazioni, con l'aggiunta dei possibili effetti nocivi in caso di errato o improprio uso per tutti quei prodotti che agiscono a diretto contatto con la cute, o che contengono sostanze irritanti per contatto o per inalazione; al comma 3 si prevede l'indicazione di quanto previsto al comma 1, in etichetta per i tessuti e i capi d'abbigliamento, sulla confezione, per quanto riguarda gli accessori quali calze, scarpe, pelletteria, con particolare riguardo alle tinture e alle percentuali di fibra sintetica.
      L'articolo 2 sancisce il divieto di commercializzare qualsiasi oggetto di provenienza estera se privo delle indicazioni previste all'articolo 1 tradotte in italiano.
      All'articolo 3 si prevedono sanzioni e azioni cautelative per i trasgressori che possono estendersi da una sanzione pecuniaria per il gestore di esercizi commerciali, il grossista, l'importatore o la casa produttrice, fino alla revoca delle licenze in caso di recidiva, nonché al sequestro e alla distruzione delle merci.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ogni prodotto destinato alla commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio sul territorio nazionale, le cui caratteristiche merceologiche prevedono l'apposizione di scritte, in etichetta, sulla confezione o per mezzo di libretti o di fogli illustrativi, deve obbligatoriamente recare le istruzioni per l'uso, l'elenco dei componenti, l'indicazione del luogo di fabbricazione e tutte le informazioni atte a identificare il corretto impiego in lingua italiana. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia per i prodotti agroalimentari.
      2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono obbligatoriamente essere integrate dall'elencazione, in lingua italiana, delle possibili conseguenze derivanti da errato o improprio uso, con scritte apposte sulla confezione o in informative cartacee all'interno della stessa, per tutti i prodotti che agiscono a diretto contatto con la cute, o che possono provocare effetti irritanti per contatto o per inalazione.
      3. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana sulle etichette di tessuti e di capi di abbigliamento, e sulla confezione degli accessori quali calze, scarpe, pelletterie, con particolare riguardo alle tinture e alle percentuali di fibra sintetica.

Art. 2.

      1. È vietata la vendita sul territorio nazionale di qualsiasi oggetto di provenienza estera, europea o extraeuropea, che nelle note informative di cui all'articolo 1 o nelle istruzioni per l'uso è privo della traduzione in lingua italiana.

 

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Art. 3.

      1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro secondo l'entità della trasgressione per quanto riguarda i venditori al dettaglio, da 200 euro 20.000 euro secondo l'entità della trasgressione per i venditori all'ingrosso, da 300 euro a 30.000 euro secondo l'entità della trasgressione per gli importatori. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate e nei casi più gravi si applica la revoca della licenza di attività commerciale. Le merci prive delle note informative e delle istruzioni previste dalla presente legge sono soggette al sequestro e alla successiva distruzione.


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