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PDL 5482

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5482



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

MASCIA, MANTOVANI, DEIANA, TITTI DE SIMONE, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, PISAPIA, PROVERA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia
di referendum abrogativo

Presentata il 13 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il 29 ottobre 2004, a Roma, i Capi di Stato e di Governo hanno firmato il Trattato costituzionale messo a punto dalla Convenzione europea. La nostra radicale critica al Trattato costituzionale è condivisa, oltre che dalla Sinistra europea, anche da consistenti settori dei movimenti su scala continentale. Il potere costituente esercitato dagli Stati anziché dai popoli, la mancata previsione del «ripudio della guerra» e l'impronta fortemente liberista con cogenti effetti sui diritti sociali sono solo alcuni degli aspetti deleteri che abbiamo individuato nel lavoro della Convenzione. Non si tratta dunque del generico antieuropeismo che caratterizza settori della destra, ma di una critica per così dire da «sinistra» che ha come fine ultimo quello di riportare al centro dell'intera vicenda i cittadini europei. Il nostro «no» al Trattato contesta il percorso fatto fin qui e vi contrappone proposte relative a un modello istituzionale alternativo e al rafforzamento dei diritti fondamentali. Il nostro progetto è quello di un'Europa protagonista nel mondo in una prospettiva di pace, di un'Europa fondata sulla democrazia e su una diversa organizzazione sociale soprattutto in un momento in cui le politiche neoliberiste, pur essendo fortissime, incontrano difficoltà e fallimenti. Per quanto riguarda la giustizia, il Trattato riduce a uno standard minimo condiviso i diritti individuali e giudiziari. Se, in generale, significa assumere la logica emergenziale tornata alla ribalta con il terrorismo internazionale, per l'Italia significa ridurre drasticamente i diritti fondamentali basati sul giusto processo.
 

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      Inoltre la natura giuridica di questo Trattato e, più in generale, la complessità dei suoi contenuti, impongono una riflessione più profonda sulle modalità di ratifica e di esecuzione dello stesso. Trattandosi, infatti, di una norma dotata di forza costituzionale, laddove modifica competenze e incide sui diritti previsti dalla Costituzione italiana, non si può non considerare la necessità di riservare a questo Trattato costituzionale un iter di ratifica diverso. Il problema peraltro non è nuovo: da sempre in materia di trattati europei, vale a dire quei trattati che incidono direttamente sull'ordinamento interno, sulla determinazione dei diritti soggettivi e, più in generale, su ampi ambiti della «sovranità» nazionale, il dibattito è sempre stato acceso.
      Le conseguenze che il processo di integrazione europea ha prodotto sul piano della stessa giurisprudenza costituzionale in relazione al problema della sindacabilità o meno di una norma comunitaria è stato parzialmente sciolto dalla Corte costituzionale. Ma l'intervento pure possibile della Corte costituzionale, anche se non direttamente, bensì per il tramite della legge di esecuzione dei Trattati istitutivi delle Comunità, per quanto rappresenti una possibile tappa, non può essere la risposta politica che tanta parte dei cittadini italiani si aspetta.
      Non va perso di vista che la Costituzione europea ha una rilevanza senza precedenti; e se fino ad oggi l'adeguamento degli ordinamenti giuridici da parte degli Stati membri è stato effettuato in alcuni casi anche in modo consistente (Spagna, Francia e Germania hanno modificato le loro Costituzioni in modo da renderle compatibili con il livello di integrazione raggiunto e ricostruire su nuove basi gli equilibri degli organi costituzionali nazionali), il Trattato europeo rischia di aprire conflitti ben più profondi a livello giuridico, politico e sociale.
      A differenza di altri Paesi europei come, ad esempio, la Francia e il Regno Unito dove il Trattato costituzionale sarà sottoposto a referendum popolare, l'ordinamento italiano non prevede il referendum per i limiti espressi dal secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione. Come è noto, infatti, tale articolo esclude l'ammissibilità dello strumento referendario, oltre che per leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, anche per quelle di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Per i Padri costituenti tale esclusione derivava dalla valutazione che il sistema costituzionale italiano dovesse basarsi il più possibile sulla democrazia organizzata al fine di impedire che nuove possibili derive autoritarie svuotassero di fatto gli strumenti di democrazia diretta o, quanto meno, ne distorcessero il senso.
      La terribile esperienza del fascismo evidentemente pesava ancora sulle coscienze dei Padri costituenti che pertanto furono indotti a limitare gli ambiti di applicazione dell'istituto del referendum. Oggi il quadro è completamente cambiato: la centralità degli esecutivi a livello nazionale e la supremazia degli organi tecnocratici a livello internazionale hanno espropriato i cittadini della possibilità di incidere sulle decisioni politiche che investono la loro vita. Di qui dunque la richiesta forte di poter rientrare nel circolo virtuoso della politica attraverso il potenziamento degli istituti democratici, primo fra tutti il referendum. Abbiamo pertanto ritenuto necessario un intervento legislativo che attualizzi questo aspetto della Costituzione.
      La nostra proposta di legge costituzionale stabilisce che il referendum possa svolgersi sulle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali quando da essi derivi una limitazione della sovranità nazionale ovvero abbiano ad oggetto armi nucleari, chimiche e batteriologiche o prevedano interventi delle Forze armate italiane fuori dai confini nazionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, salvo che da essi derivi una limitazione della sovranità nazionale ovvero che concernano armi nucleari, chimiche e batteriologiche o prevedano interventi delle Forze armate italiane fuori dai confini nazionali».


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