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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5629 |
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a) introdurre un sistema obbligatorio di rintracciabilità dell'origine delle olive impiegate nella produzione dell'olio di oliva vergine;
b) prevedere mezzi di presentazione e di documentazione dell'olio di oliva vergine in grado di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli in relazione all'origine e alle caratteristiche del prodotto che consuma;
c) valorizzare la filiera dell'olio di oliva vergine attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso seguito nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
d) attribuire ai consumatori finali, tramite le loro associazioni di rappresentanza, un ruolo di controllo in ordine alla presentazione dell'olio di oliva vergine.
2. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002. In particolare:
a) per olio extra vergine di oliva si intende l'olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici;
b) per olio di oliva vergine si intende l'olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
1. Per sistema obbligatorio di rintracciabilità si intende l'insieme di atti e di
1. Ciascuna impresa della filiera predispone, per le fasi esercitate, un sistema di rintracciabilità certificabile da parte di organismi di controllo riconosciuti dall'Unione europea.
2. Il sistema di cui al comma 1 è adottato dall'impresa dopo l'approvazione da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, al quale deve essere comunicata ogni successiva variazione apportata al sistema di rintracciabilità prima della sua adozione.
3. L'Ispettorato centrale repressione frodi predispone un piano di controllo
1. La presentazione dell'olio di oliva vergine nelle fasi della distribuzione e della commercializzazione deve rispettare il diritto del consumatore finale a una adeguata informazione, a una corretta pubblicità e alla lealtà delle transazioni commerciali, in conformità alla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prodotti destinati all'alimentazione umana.
2. Fatte salve le disposizioni più specifiche della legislazione vigente in materia, nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione dell'olio di oliva vergine è riportato, in modo da essere facilmente compreso e da non indurre in inganno il consumatore, il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola, definito ai sensi del comma 3, ed è garantita la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto attraverso le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
3. Agli effetti della presente legge, per luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola si intende il luogo determinato da cui essa effettivamente proviene. Nel caso di pluralità di luoghi di origine della stessa materia prima agricola, nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione devono risultare distintamente i diversi luoghi di origine.
1. La pubblicità dell'olio di oliva vergine deve assicurare la rintracciabilità dell'origine della materia prima agricola e deve altresì promuovere l'educazione al consumo.
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del sistema obbligatorio di rintracciabilità dell'olio di oliva vergine, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio è composto da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, da quattro rappresentanti delle industrie di trasformazione e confezionamento, da due rappresentanti delle organizzazioni commerciali, da due rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, e da un rappresentante del Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. L'Osservatorio è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base delle designazioni delle diverse organizzazioni rappresentative di cui al comma 2.
4. L'Osservatorio, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Ministro delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del sistema obbligatorio di rintracciabilità dell'olio di oliva vergine.
5. I finanziamenti necessari al funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico degli ordinari stanziamenti già iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 2005.
1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, una quota pari al 5 per cento delle autorizzazioni di spesa statali destinate al settore agricolo e agroalimentare è finalizzata al sostegno degli interventi delle imprese agricole e agroalimentari della filiera dell'olio di oliva vergine, destinati alla rigenerazione del settore e allo sviluppo del sistema obbligatorio di rintracciabilità, che effettuano investimenti al sensi della presente legge.
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono altresì destinati al finanziamento di interventi all'educazione alimentare per la divulgazione del sistema obbligatorio di rintracciabilità dell'olio di oliva vergine.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, favorisce l'introduzione, nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo, di iniziative di educazione alimentare per la conoscenza delle specificità degli oli di oliva vergine conformi al sistema obbligatorio di rintracciabilità.
4. L'Osservatorio promuove campagne di informazione finalizzate alla divulgazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base della relazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, comma 4, presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.
1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato al consumo olio di oliva vergine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto a fornire campioni dei medesimi prodotti a richiesta degli organi incaricati della vigilanza e dei controlli ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e delle altre norme vigenti in materia.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato olio di oliva vergine per il quale non è stato adottato il sistema obbligatorio di rintracciabilità è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 2.500 euro.
2. L'irrogazione delle sanzioni per l'illecito di cui al comma 1 comporta comunque la confisca dei prodotti sull'intero territorio nazionale e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale.
3. Nei casi di particolare gravità può essere disposta la sospensione della produzione e della commercializzazione fino a dodici mesi.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, in materia di sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
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