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PDL 5141-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5141-3346-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 5141

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 luglio 2004 (v. stampato Senato n. 1184)

d'iniziativa dei senatori

MEDURI, D'IPPOLITO VITALE, CRINÒ, BEVILACQUA, GENTILE, NOCCO, VERALDI, FLORINO, PEDRIZZI, VALDITARA, BUCCIERO, SPECCHIA, ANTONIO BATTAGLIA, TOFANI, BONGIORNO, COLLINO, CURTO, PAOLO DANIELI, DE CORATO, DEMASI, MAGNALBÒ, GRILLOTTI, KAPPLER, MUGNAI, MULAS, PELLICINI, RAGNO, ZAPPACOSTA, SEMERARO, DELOGU

Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento
della carriera dirigenziale penitenziaria

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 14 luglio 2004

e

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3346, d'iniziativa dei deputati

MOLINARI, RUGGERI

Delega al Governo per il riordino della carriera
dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria

Presentata il 4 novembre 2002

(Relatore: ZANETTIN)


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 9 marzo 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 5141. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 3346 si veda il relativo stampato.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il progetto di legge n. 5141 e rilevato che:

                esso reca un contenuto sostanzialmente omogeneo volto a conferire una delega legislativa al Governo per la disciplina, in regime di diritto pubblico, dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria e dettando, quindi, una disciplina transitoria; a tale ambito risulta invece parzialmente estraneo il contenuto dell'articolo 3 che trasferisce agli Uffici di esecuzione penale esterna le competenze oggi attribuite ai Centri di servizio sociale per adulti;

                interviene nella disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria, disciplinandone le modalità di accesso (per concorso ovvero mediante svolgimento di funzioni «riconosciute di livello dirigenziale») in deroga alla normativa generale relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (che pure reca altre deroghe, riferite però al personale dipendente di interi comparti amministrativi e non semplicemente ai personale di livello dirigenziale);

                reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 3, capoverso articolo 72, comma 2, lettera f), richiama genericamente «ogni altra attività prevista dalla legge e dal regolamento»; l'articolo 3, comma 2, modifica implicitamente ed in modo generico una serie di disposizioni legislative e regolamentari che contengono riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti, i quali vanno intesi come riferiti agli uffici locali di esecuzione penale esterna);

                la tecnica della novellazione, all'articolo 5, comma 1, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 3, comma 1 - ove si dispone la sostituzione integrale del capo III del titolo Il della legge n. 354 del 1975, composto dagli

 

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articoli 72-78 - si chiarisca se la novella sia limitata solamente alla rubrica del capo III ed al solo articolo 72 (relativo ai Centri di servizio sociale per adulti, che si intendono sostituire con gli Uffici locali di esecuzione penale esterna) ovvero sia implicitamente estesa all'abrogazione degli articoli da 73 a 78, eventualmente esplicitando l'abrogazione stessa, ai sensi della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

            il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 1, lettera b) - ove si indica tra i principi e criteri direttivi la previsione dell'accesso alla camera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado nuziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire uno specifico coordinamento con l'articolo 28 del decreto legislativo n 165 del 2001, che reca la disciplina di accesso alla dirigenza nelle amministrazioni statali, in particolare integrandone il comma 8, ove si elencano le categorie escluse dalla applicazione della suddetta disciplina;

                all'articolo 2, comma 2 - ove si introduce il comma 2-bis nell'articolo 3 del citato decreto legislativo n 165 del 2001, al fine di comprendere la camera dirigenziale penitenziaria tra quelle escluse dall'applicazione delle norme di carattere generale concernenti la cosiddetta «privatizzazione» del pubblico impiego - dovrebbe valutarsi l'opportunità di far confluire in esso anche l'articolo 4, comma 5 che tratta materia identica, peraltro, andrebbe valutata l'opportunità di collocare tale disposizione dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165, andrebbe altresì valutata l'opportunità di fare riferimento - al fine di escluderne l'applicazione - anche al comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 165;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 1, lettera a) - ove nell'elenco delle qualifiche del personale si fa riferimento anche alla direzione di centro di servizio sociale per adulti - dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire l'espressione usata, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del testo;

            all'articolo 4, comma 3 - ove si fa riferimento al «personale nominato dirigente ai sensi dei commi 1 e 2»" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità del riferimento al comma 2, visto che tale norma disciplina «l'inquadramento nella posizione economica superiore», stabilendo un meccanismo di scorrimento automatico nelle posizioni economiche superiori non limitato alle sole cariche dirigenziali.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione,

            esaminata la proposta di legge in oggetto,

            rilevato che l'articolo 3 del provvedimento sostituisce il Capo III del Titolo II della legge n. 354 del 1975, per cui - per quanto la portata della riforma appaia limitata alla rubrica del Capo III e al solo articolo 72, relativo ai Centri di servizio sociale per adulti, che si intendono sostituire con gli Uffici di esecuzione penale esterna - risultano soppressi anche gli articoli da 73 a 78, nonostante che questi contengano disposizioni non incompatibili con la riformulazione dell'articolo 72;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            sia modificato l'articolo 3 del provvedimento, limitandone la portata alla sola sostituzione dell'articolo 72 della legge n. 354 del 1975.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE

        La V Commissione,

          sul testo del provvedimento:

             preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

                gli oneri derivanti dalle differenze stipendiali per passaggi di qualifica, previsti al comma i dell'articolo 4, sono valutabili in euro 4.021.784 euro annui;

                l'onere relativo ai trasferimenti per esigenze di servizio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) è quantificabile in euro 70.711 annui;

 

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                al maggior onere, rispetto a quello quantificato nella relazione tecnica, relativo ai trasferimenti può farsi fronte mediante una riduzione del monte ore di lavoro straordinario del personale appartenente alla posizione economica C1, la cui spesa complessiva può essere contenuta entro il limite massimo di euro 1.240.505 annui;

                appare necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento al triennio in corso e modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 5 la quale, nell'attuale formulazione, non appare conforme alla vigente disciplina contabile in quanto dispone la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge n. 289 del 2002 e, allo stesso tempo, la parziale modificazione della stessa;

                rilevato che appare opportuno stabilire, all'articolo 1, comma 2, che gli schemi dei decreti legislativi debbono essere corredati di relazione tecnica e trasmessi anche alle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario, in modo da consentire una puntuale verifica degli effetti finanziari derivanti dagli stessi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

        2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti sono adottati anche in assenza del parere;

        all'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dai seguenti:

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, valutati in euro 4.021.784 annui per le differenze stipendiali connesse ai passaggi di qualifica e determinati nel limite massimo di euro 1.240.505 annui per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.262.289 annui a decorrere dall'anno 2005.
        2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) della presente legge è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 70.711 annui a decorrere dall'anno 2005.
        3. All'onere complessivo di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante, corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma i del presente articolo limitatamente alle differenze stipendiali per passaggi di

 

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qualifica, valutate in euro 4.021.784, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2) della legge n. 468 del 1978.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5141, recante «Disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il testo sia coordinato con la proposta di legge Pecorella C. 2867, in esame presso la II Commissione (Giustizia), che a sua volta disciplina la concessione di una delega al Governo per la riforma del Corpo di polizia penitenziaria.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminata la proposta di legge C. 5141 «Disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria» (approvata dal Senato),

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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TESTO
della proposta di legge n. 5141 approvata dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Carriera dirigenziale penitenziaria).
Art. 1.
(Carriera dirigenziale penitenziaria).
      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di tale carriera nella quale ricomprendere il personale direttivo e dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente agli ex profili professionali di direttore penitenziario, di direttore di ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio sociale, ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso, nonché il personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima Amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico.

          a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto (direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario) e la loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale;

 

          b) previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;

 

          c) individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria in relazione alle unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alle qualifiche indicate nell'alinea del presente comma, destinando allo scopo anche le risorse di organico previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto

 

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legislativo 21 maggio 2000, n.146, e le risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.388;  

           d) previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, da attivare con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato alla determinazione di un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate e alla disciplina di quanto attiene l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative e i permessi sindacali;

 

          e) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di formazione seguiti;

 

          f) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria;

 

          g) previsione dell'applicabilità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n.266, e successive modificazioni, e alla legge 29 marzo 2001, n.86, per favorirne la mobilità;

 

          h) previsione della copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile e patrocinio da parte dell'Avvocatura dello

 

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Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'amministrazione.  

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti sono adottati anche in assenza del parere.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti sono adottati anche in assenza del parere.

Art. 2.
(Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria).
Art. 2.
(Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria).

      1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.

      Identico.

      2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  

      «2-bis. È, altresì, disciplinato dal rispettivo ordinamento il personale della carriera dirigenziale penitenziaria».

 
Art. 3.
(Esecuzione penale esterna).
Art. 3.
(Esecuzione penale esterna).

      1. Il capo III del titolo II della legge 26 luglio 1975, n.354, è sostituito dal seguente:

«Capo III

ESECUZIONE PENALE ESTERNA

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica del capo III del titolo II è sostituita dalla seguente: «ESECUZIONE PENALE ESTERNA»;

          b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

      Art. 72. - (Uffici di esecuzione penale esterna). - 1. Gli uffici locali di esecuzione

      «Art. 72. - (Uffici di esecuzione penale esterna). - Identico».


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penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni.  

      2. Gli uffici:

 

          a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;

 

          b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;

 

          c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

 

          d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;

 

          e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

 

          f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento».

 

      2. I riferimenti ai centri di servizio sociale per adulti contenuti in disposizioni di leggi e di regolamenti si intendono effettuati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici locali di esecuzione penale esterna.

      2. Identico.
      3. Le risorse e il personale previsti per i centri di servizio sociale per adulti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati agli uffici locali di esecuzione penale esterna di cui al comma 1.       3. Identico.
      4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.       4. Identico.

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Art. 4.
(Disposizioni transitorie e finali).
Art. 4.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonché gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale.

      1. Identico.
      2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il personale non inquadrato nella posizione economica C3 delle medesime figure professionali indicate al comma 1 del presente articolo consegue l'inquadramento nella posizione economica superiore, in relazione alle vacanze determinate nel ruolo, secondo la posizione nello stesso occupata.       2. Identico.
      3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e del personale già appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico.       3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo e del personale già appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico.
      4. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, le lettere a), b), d), e) ed l) sono abrogate.       4. Identico.
      5. Al rapporto di lavoro del personale della carriera dirigenziale penitenziaria disciplinata dalla presente legge non si       5. Identico.

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applica il disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.  
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa di euro 5.333.000. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dall'anno 2004. Conseguentemente, all'articolo 33, comma 7, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2003» e le parole: «e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004» sono soppresse. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, valutati in euro 4.021.784 annui per le differenze stipendiali connesse ai passaggi di qualifica e determinati nel limite massimo di euro 1.240.505 annui per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.262.289 annui a decorrere dall'anno 2005.
      2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 70.711 annui a decorrere dall'anno 2005.
      3. All'onere complessivo di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle differenze stipendiali per passaggi di qualifica, valutate in euro 4.021.784, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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