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PDL 5659

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5659



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MILANESE

Disposizioni in materia di contratti di formazione lavoro per i medici specializzandi

Presentata il 23 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recependo la direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, ha disciplinato la formazione specialistica per i medici, prevedendo espressamente all'articolo 37 che il medico stipuli con l'università, all'atto dell'iscrizione alla scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, uno specifico contratto di formazione lavoro.
      Il citato decreto legislativo n. 368 del 1999 ha determinato de iure la trasformazione dello status dello specializzando da titolare di borsa di studio a quello di lavoratore subordinato, in quanto ha disposto che il periodo di specializzazione venga disciplinato proprio mediante i contratti di formazione lavoro, previsti dal medesimo decreto legislativo e dalla normativa generale vigente per i contratti di formazione. In particolare, il decreto legislativo n. 368 del 1999 prevede la stipula di un contratto annuale di formazione lavoro con l'università e con la regione, finalizzato all'acquisizione delle capacità professionali, rinnovabile ogni anno. Un contratto atipico, grazie al quale, però, al medico sarebbero garantiti un trattamento economico ipotizzato dello stesso importo delle borse e, soprattutto, la copertura previdenziale e assicurativa: la prima, pari al 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario; la seconda, a carico dell'azienda sanitaria dove si svolge l'attività formativa.
      A differenza di quanto accade negli altri Paesi dell'Unione europea, i medici specializzandi italiani svolgono una duplice attività: essi infatti studiano e approfondiscono la loro specializzazione e, al contempo, lavorano nei reparti ospedalieri. Ciò nonostante, continuano a percepire un'esigua ed insufficiente borsa di studio (circa 800 euro al mese) e non
 

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hanno diritto a ferie, trattamento previdenziale, indennità di maternità e malattie, e non possono svolgere altre attività.
      I medici specializzandi di tutte le facoltà di medicina del nostro Paese sono circa 30.000 e sono tutti professionisti che hanno conseguito una laurea, l'abilitazione professionale e hanno vinto un concorso per accedere alla scuola di specializzazione. Però vengono ancora considerati alla stregua di meri studenti.
      L'articolo 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riconosce ai medici che hanno conseguito la specializzazione, ai fini dei concorsi, «l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente»: facendo ciò il legislatore ha riconosciuto implicitamente che lo specializzando svolge una prestazione lavorativa.
      Per tali motivi la presente proposta di legge mira a realizzare definitivamente la trasformazione del rapporto tra gli specializzandi, le università e la regione, al fine di riconoscere il pregnante ruolo svolto dai medesimi soggetti nell'attività sanitaria e di conformare la legislazione italiana a quella dell'Unione europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini dell'attivazione dei contratti di formazione lavoro per i medici specializzandi, previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stanziata una somma pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quale risorsa aggiuntiva al Fondo sanitario nazionale di parte corrente, destinato al finanziamento della formazione dei medici specialisti.
      2. Il contratto di formazione lavoro, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, assicura un trattamento economico comprensivo di benefìci contributivi, previdenziali e assistenziali, rivalutazione e interessi di legge.
      3. La trasformazione dei rapporti instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge ha luogo a partire dai medici che alla medesima data risultano iscritti all'ultimo anno dei rispettivi corsi di specializzazione.
      4. È fatto in ogni caso salvo il riconoscimento dei titoli conseguiti dagli specializzati a decorrere dalla data di recepimento della relativa normativa comunitaria da parte dello Stato italiano.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

 

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relativo al Ministero della salute. A decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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