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PDL 4206

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4206



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRISTALDI, LA RUSSA, ARMANI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BRIGUGLIO, BUTTI, CASTELLANI, LANDOLFI, LISI, MACERATINI, ONNIS, PORCU, RONCHI, ROSITANI, STRANO

Agevolazioni a sostegno dell'associazionismo
sportivo dilettantistico

Presentata il 24 luglio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Com'è a tutti noto lo sport dilettantistico nel nostro Paese incontra difficoltà dovute principalmente a carenze economiche. Spesso gli entusiasmi dei tanti volontari che abbracciano la difesa dello sport si attenuano per i costi gestionali delle stesse società sportive. È indubbiamente vero che lo sport dilettantistico è sintomo e simbolo di civiltà, forma i giovani e prepara le condizioni per la nascita di atleti che onoreranno l'Italia nella pratica sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
      Con la presente proposta di legge si vuole venire incontro proprio alle piccole società sportive attraverso agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese private che sostengono finanziariamente l'attività delle 85.000 società sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano.
      La proposta di legge consta di tre articoli, il primo dei quali riconosce la funzione sociale delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, affermando che rientra nei fini istituzionali dello Stato la promozione delle attività sportive, essenziali per lo sviluppo psicofisico dell'individuo.
      L'articolo 2 concretizza l'agevolazione fiscale nella forma della detrazione d'imposta permettendo ai soggetti titolari di reddito d'impresa che decidono di destinare le loro erogazioni liberali a favore delle società sportive per un massimo di 50.000 euro una detrazione d'imposta del
 

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50 per cento. Il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis prevede già, tra le detrazioni per oneri che spettano a coloro che nel corso del periodo d'imposta abbiano sostenuto le spese indicate, una agevolazione del 19 per cento, per le erogazioni a favore delle società sportive dilettantistiche, ma il presente articolo vuole avere una portata più ampia facendo riferimento non a tutti i contribuenti in generale ma esclusivamente alle persone giuridiche quali le società private, per il maggiore contributo economico che le medesime potenzialmente potrebbero erogare. La detrazione è inoltre fissata al 50 per cento al fine di incentivare quanto più possibile l'attività di sostegno economico delle imprese a favore dello sport e della attività agonistica in un Paese quale il nostro in cui esistono ancora profonde differenze tra le attività sportive professionistiche e le attività dilettantistiche, a discapito di queste ultime che invece costituiscono nel nostro Paese una delle strutture portanti dello sport e svolgono insieme la funzione sociale di promozione umana e di progresso civile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.

      1. La Repubblica promuove e sostiene la diffusione dello sport dilettantistico nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art.  2.

      1. Per le erogazioni liberali in denaro di importo complessivo, in ciascun periodo d'imposta, non superiore a 50.000 euro e sostenute dai soggetti titolari di reddito d'impresa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano che partecipano a campionati federali si detrae dall'imposta lorda un importo pari al 50 per cento delle erogazioni stesse.
      2. Le erogazioni liberali di cui al comma 1 devono essere sostenute da ciascun soggetto titolare di reddito d'impresa in favore di una singola società sportiva dilettantistica e devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale.

Art.  3.

      1. All'onere derivante all'attuazione della presente legge, valutato in 10,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

 

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parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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