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PDL 5673

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5673



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Norme in materia di regolarizzazione dei contributi previdenziali
nel settore agricolo

Presentata il 1o marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la proposta di legge in oggetto si intende presentare una sia pure parziale soluzione al problema dei contributi previdenziali pregressi nel settore agricolo che, per il loro peso economico, rischiano di compromettere la stessa sopravvivenza delle imprese.
      La complessiva situazione di difficoltà è stata fortemente aggravata dai Governi di centro-sinistra con la cosiddetta «cartolarizzazione» con la quale negli anni 1998 e 1999 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha ceduto tutti i crediti contributivi ad una apposita società, la Società di cartolarizzazione dei crediti INPS Spa (SCCI) in applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
      Più volte, nel corso dell'esame delle leggi finanziarie di questi ultimi anni, è stato richiesto un condono previdenziale agricolo, in connessione anche al problema della diversità dei salari reali del settore rispetto a quelli contrattualmente previsti.
      Tale condono sospendeva l'attività della SCCI Spa, concedendo agli interessati la possibilità di rientro agevolato sia in relazione all'entità della somma, sia per quel che riguarda la rateizzazione della stessa.
      Nelle diverse ipotesi di rientro prospettate, la necessità di ristoro della SCCI Spa ha finito con il rendere eccessivamente onerosa la soluzione, che pertanto non è stata accolta dal Governo.
      Tutto quel che si è riusciti ad ottenere è stata una rateizzazione dei contributi, nella parte non cartolarizzata, per le imprese colpite da calamità naturali.
      Tuttavia il problema è molto sentito in ambito parlamentare, come provano i numerosi progetti di legge, in gran parte presentati da parlamentari della Casa delle Libertà, che tentano di dirimere i vari aspetti di una matassa sempre più complessa e rischiosa per il sistema produttivo agricolo.
 

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      Per la parte politica che rappresento, da sempre schierata con il lavoro e la produzione, la visione di un futuro tutt'altro che improbabile o remoto, nel quale dei recuperatori di crediti possono impadronirsi del frutto del lavoro altrui, per un debito originariamente di scarsa importanza, ha un che di medioevale e di profondamente ingiusto.
      Sarà opportuno quindi porre all'ordine del giorno il problema dell'indebitamento di natura contributiva delle aziende agricole nei suoi diversi aspetti, prima che l'onere complessivo divenga esorbitante e potenzialmente distruttivo.
      Tra i diversi aspetti del problema, quello qui affrontato riguarda l'eccessivo e ingiustificato peso degli oneri di interesse di differimento e dilazione, che riguarda peraltro tutti i settori e non solo quello agricolo.
      Come è noto i commi 8 e seguenti dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), concernente misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare, hanno previsto una nuova disciplina del regime sanzionatorio per i casi di omesso o tardivo versamento dei contributi e dei premi dovuti agli enti previdenziali.
      In particolare i commi 8 (lettere a) e b), secondo periodo) e 10 determinano la sanzione, per le fattispecie previste dagli anzidetti commi, facendo riferimento al tasso ufficiale di riferimento (TUR), determinato dalla Banca d'Italia, maggiorato del 5,5 per cento.
      Sotto il profilo sistematico, tale normativa, di fatto, dà luogo a una evidente disarmonia e incongruenza rispetto a quanto previsto in materia di interessi di differimento e dilazione. Infatti, con il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, al comma 4 dell'articolo 3, la maggiorazione di tale tasso di differimento è stata portata a sei punti.
      Pertanto si verifica che la misura del tasso di dilazione applicato ai pagamenti dilazionati autorizzati dall'INPS è superiore a quella fissata per le sanzioni civili comminate in seguito a comportamenti omissivi dei contribuenti.
      La modifica prospettata, cioè la riduzione da sei a tre punti dell'interesse, consente di soddisfare l'esigenza di trovare una soluzione, meno penalizzante per il contribuente, che rappresenti la ricerca di un giusto equilibrio tra la compatibilità economica e la dissuasione da forme di lavoro irregolare, eliminando l'effetto deterrente legato all'eccessivo costo di una regolarizzazione.
      Altra modifica che si ritiene di rilievo riguarda la rateizzazione dei crediti contributivi, che, come spiegato in precedenza, è stata ottenuta solo dagli agricoltori colpiti da calamità naturali o da emergenze sanitarie. La proposta di legge estende tale regime privilegiato a tutti i datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli: per essi infatti le sanzioni civili possono essere ridotte con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sino al solo tasso di interesse legale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riduzione dell'aliquota degli interessi di differimento sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali).

      1. Al primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 le parole: «cinque punti» sono sostituite dalle seguenti: «tre punti».
      2. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, è abrogato.

Art. 2.
(Regolarizzazione contributiva
in agricoltura).

      1. Le disposizioni di cui ai commi 15-bis e 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotti dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché del comma 23 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, in materia di regolarizzazione contributiva delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, sono estese alla generalità dei datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli. Ai fini di cui al presente comma, si applicano le disposizioni attuative emanate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
      2. Il comma 24 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.


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