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PDL 5373-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5373-4010-4909-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

n. 5373

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000

Presentato il 22 ottobre 2004


NOTA: Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 9 marzo 2005, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 5373. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge n. 4010 e n. 4909, si vedano i relativi stampati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 4010, d'iniziativa del deputato REALACCI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000

Presentata il 23 maggio 2003

e

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4909,

d'iniziativa dei deputati

CALZOLAIO, MELANDRI, PISTONE, CIMA, PAPPATERRA, ABBONDANZIERI, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOGI, BOLOGNESI, BORRELLI, BUFFO, CARBONI, CENNAMO, CHIANALE, CHIAROMONTE, COLUCCINI, CRISCI, DE BRASI, DI SERIO D'ANTONA, DUCA, GAMBINI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, INNOCENTI, LABATE, LUCIDI, LUMIA, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, OTTONE, PANATTONI, PENNACCHI, PIGLIONICA, PISA, PREDA, RANIERI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUZZANTE, SASSO, SCIACCA, SPINI, TIDEI, TOCCI, TRUPIA, VIGNI, ZANOTTI, FRANCI, NESI, VERTONE, BOATO, BOVA, GRIGNAFFINI, VIANELLO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea
del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000

Presentata il 21 aprile 2004

(Relatori:  ZACCHERA, per la III Commissione;
RAFFAELLA MARIANI, per la VIII Commissione)

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5373 Governo, adottato come testo base, e le relative proposte di legge abbinate, recante «Ratifica della Convenzione europea del paesaggio»;

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo del provvedimento:

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della Convenzione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

Pag. 5


TESTO
del disegno di legge n. 5373

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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

      Identico.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.


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