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PDL 4673-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4673-5546-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 4673, d'iniziativa dei deputati

CALZOLAIO, VIGNI, MORETTI, CAMO, VENDOLA, PISTONE, BULGARELLI, OSTILLIO, ABBONDANZIERI, AMICI, ANGIONI, BANDOLI, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOGI, BOLOGNESI, BONITO, BUFFO, CARBONI, CARLI, CHIANALE, CHIAROMONTE, CRISCI, CRUCIANELLI, DE BRASI, DAMERI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, GALEAZZI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, LUCIDI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MAURANDI, MELANDRI, MUSSI, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, PENNACCHI, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PREDA, RANIERI, ROSSIELLO, RUZZANTE, SANDI, SASSO, SCIACCA, SERENI, SPINI, TOCCI, TRUPIA, VIANELLO, ZANOTTI, ZUNINO, ANNUNZIATA, GIOVANNI BIANCHI, GERARDO BIANCO, REALACCI, ROCCHI, SQUEGLIA, TANONI, VILLARI, DEIANA, NESI, CIMA, ADDUCE, CARBONELLA, MOTTA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997

Presentata il 4 febbraio 2004


NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 3 marzo 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato della proposta di legge n. 4673 e del disegno di legge n. 5546. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 4673 e del disegno di legge n. 5564 si vedano i relativi stampati.
 

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e

DISEGNO DI LEGGE

n. 5546

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

dal ministro delle attività produttive
(MARZANO)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro della salute
(SIRCHIA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997

Presentato il 19 gennaio 2005
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminata la proposta di legge C. 4673 Calzolaio, che dispone la ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;

            rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        sul testo del provvedimento:

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'organismo di regolamentazione previsto all'articolo 20 è individuato, in base alla normativa vigente, nell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi (APAT), la quale dispone delle competenze tecnico-scientifiche adeguate a svolgere le funzioni richieste

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
unificato della Commissione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 28.911 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando

 

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l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale.


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