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PDL 5625

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5625



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MILANESE, GIOACCHINO ALFANO, BLASI, CAPARINI, CARLUCCI, CENNAMO, COSSIGA, DI TEODORO, FALLICA, FASANO, FONTANA, GIGLI, LENNA, MARINELLO, MARRAS, MISURACA, PAOLETTI TANGHERONI, PERROTTA, PINTO, ANTONIO RUSSO, SANTULLI, TARANTINO, VERRO

Disposizioni in materia di dichiarazione
del luogo elettivo di nascita

Presentata il 16 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il progresso scientifico e tecnologico e la progressiva estensione dei servizi alla popolazione non sempre riescono a salvaguardare le antiche tradizioni e la memoria storica delle collettività locali.
      Un esempio lampante consiste nel fatto che, ad esempio, i parti avvengono ormai prevalentemente o quasi esclusivamente presso ospedali, istituti specializzati o case di cura anche privati, solo in modesto numero ubicati nel comune di stabile residenza della partoriente.
      Tale situazione ha comportato il verificarsi del fenomeno, assai diffuso sul territorio nazionale, della progressiva scomparsa delle registrazioni di nascita nei comuni privi di ospedali, di istituti specializzati o di case di cura privati. Così un gran numero di cittadini risulta nato in un luogo completamente diverso dalla frazione e anche dal comune di origine dei genitori; luogo di fatto estraneo a eventi della propria adolescenza, crescita, dimora e spesso anche attività lavorativa, luogo a cui, forse, nessun motivo di carattere affettivo e familiare lega il soggetto.
      A queste considerazioni vanno aggiunte valutazioni relative ai disagi vissuti dai cittadini per la richiesta di certificati e di
 

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documenti con il corrispondente sovraccarico di lavoro per gli uffici dello stato civile di quei comuni sede delle anzidette strutture sanitarie presso le quali avvengono i parti.
      Per tali comuni, con l'approvazione delle limitate e specifiche norme previste dalla presente proposta di legge, si otterrebbero anche consistenti e non trascurabili semplificazioni con i conseguenti risparmi di natura economica. Tale procedura comporta anche risparmio di spese postali, di attrezzature tecniche, di spazi e di personale per gli archivi.
      È anche al fine di restituire al legame familiare e con la propria terra di origine il doveroso e legittimo riconoscimento giuridico, che si propone l'approvazione di una nuova normativa che recepisce molte analoghe aspirazioni variamente evidenziate su tutto il territorio nazionale.
      Si ritiene perciò di sottoporre all'esame parlamentare un progetto legislativo che introduce nell'ordinamento giuridico l'istituto del luogo elettivo di nascita.
      Tale istituto determina la facoltà per i genitori, o per la sola madre, ove il padre non sia presente o non abbia riconosciuto la paternità del bambino, di indicare, all'atto della dichiarazione di nascita, il luogo di residenza dei genitori o della madre invece del luogo effettivo di nascita, assicurando alle «sale parto» una sorta di «extraterritorialità».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del luogo elettivo di nascita).

      1. Allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è attribuita ad uno dei genitori o alla sola madre, ove il padre non sia presente o non abbia riconosciuto la paternità del bambino, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita prevista dall'articolo 30, comma 1, del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 38, 39 e 40 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e da ogni altra norma di legge vigente in materia.
      2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune di residenza dei genitori o, in mancanza del padre, della sola madre del bambino. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare può essere soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Agli effetti della presente legge, la residenza è quella prevista dall'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
      3. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei

 

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modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.

Art. 2.
(Adeguamento delle norme regolamentari).

      1. Entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le necessarie modifiche alle norme contenute nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.
      2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti l'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.



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