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PDL 5609

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5609



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRICOLO, CÈ, CAPARINI, LUSSANA, PAROLO, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, DIDONÈ, ERCOLE, GIBELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, SERGIO ROSSI, VASCON

Introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di impiego di minori nell'accattonaggio

Presentata il 9 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel linguaggio di uso comune con l'espressione «accattonaggio» intendiamo riferirci all'impiego di minori per la raccolta di elemosina. Trattasi di un fenomeno in aumento che oramai vede coinvolti, anche nel nostro Paese, bambini e adolescenti in ogni angolo di strada.
      L'accattonaggio è un reato terribile, attraverso il quale centinaia di migliaia di bambini vengono ridotti in uno stato di vera e propria dipendenza e sudditanza oltre che fisica anche psicologica, perpetrata con gravi violenze, minacce e maltrattamenti. I bambini vengono tenuti e fatti crescere in condizioni igieniche terribili e in un isolamento culturale difficile da superare. Un vita difficilissima, tanto che alla fine sono ben pochi quelli che arrivano alla maggiore età. In realtà il fenomeno dell'accattonaggio si inserisce in un ambito ben più complesso, nel quale i minori vengono impiegati per il compimento di tutta una serie di attività illecite tra le quali rientrano furti, rapine, scippi e spaccio di droga, gestite dalla criminalità organizzata. Nuovi strumenti sono stati recentemente approntati per combattere lo sfruttamento dei minori, con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone» che ha provveduto a dare una configurazione più aggiornata del reato previsto dall'articolo 600 del codice penale, ora definito «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù». Questa norma punisce infatti chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del
 

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diritto di proprietà o la tenga in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni sessuali o lavorative, tra cui anche l'accattonaggio. La pena prevista è molto elevata, ovvero della reclusione da un minimo di otto anni ad un massimo di venti anni, che viene aumentata da un terzo alla metà se i fatti commessi avvengono in danno di minori. Nonostante sia stato previsto questo efficace strumento repressivo, con pene anche molto elevate, non sempre tuttavia risulta agevole punire coloro che sfruttano i minori, soprattutto quando a farlo sono proprio le famiglie di origine dei bambini. Permane infatti nel nostro codice penale (articolo 671) una figura specifica di reato che punisce l'impiego di minori nell'accattonaggio, da parte di chiunque si trovi con il minore in un rapporto di custodia o di vigilanza. Si tratta di una semplice contravvenzione, con pene molto basse, soprattutto se raffrontate con quelle introdotte dalla legge citata, che tuttavia non può sempre trovare applicazione per la difficoltà di punire i colpevoli, quando questi sono gli stessi familiari del minore senza essere legati a più ampie organizzazioni criminali. Pertanto con la presente proposta di legge proponiamo l'introduzione di un nuovo reato, da inserire nei delitti contro la libertà personale, immediatamente dopo il delitto di sequestro di persona. Con tale nuova collocazione viene sottolineata la gravità di questo reato, dove il minore viene tutelato nella sua qualità di persona e non semplicemente in modo indiretto, determinato solo da motivi di ordine pubblico, come avviene oggi con la contravvenzione prevista dall'articolo 671 del medesimo codice penale. Il nuovo reato di impiego di minori nell'accattonaggio verrà punito con pene severe, ovvero con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni, in modo da consentire l'applicazione di tutta una serie di istituti processuali, tra i quali la custodia cautelare.
      Riteniamo parimenti necessario specificare che il minore debba avere una età inferiore ai diciotto anni, invece che gli attuali quattordici, affinché sia chiaro che il reato è considerato sempre grave anche quando il soggetto sia prossimo alla maggiore età. Proponiamo, infine, l'abrogazione del citato articolo 671.
      Alla luce di quanto illustrato, riteniamo pienamente condivisibile la presente proposta di legge e pertanto ne auspichiamo una rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 605-bis. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni diciotto o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore».

Art. 2.

      1. L'articolo 671 del codice penale è abrogato.


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