Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5608

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5608



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRICOLO, CÈ, CAPARINI, LUSSANA, PAROLO, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, DIDONÈ, ERCOLE, GIBELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, SERGIO ROSSI, VASCON

Disposizioni in materia di requisiti
igienico-sanitari dei campi nomadi

Presentata il 9 febbraio 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende intervenire su uno dei profili di maggiore allarme sociale connesso alla presenza di campi nomadi in alcune aree del nostro Paese.
      Com'è noto, non esiste attualmente una normativa a livello nazionale sulle popolazioni nomadi e sui problemi nascenti dagli insediamenti, talora temporanei, talora stabili, di queste popolazioni prevalentemente di etnia Rom, tradizionalmente dedite al nomadismo.
      Se si eccettuano alcuni interventi episodici del legislatore statale, è la legislazione delle singole regioni che talora, apprestando azioni per la tutela di queste popolazioni, disciplina la realizzazione di appositi campi di sosta o di transito.
      Alcune regioni, con proprie leggi, hanno perciò stabilito che i comuni presenti nel territorio individuino, nel libero esercizio della propria autonomia e in riferimento alle proprie specifiche e concrete esigenze, aree nelle quali realizzare campi attrezzati per l'accoglimento di nomadi disciplinandone contestualmente l'uso e le modalità di accesso.
      A titolo esemplificativo possono essere citate la legge regionale n. 77 del 22 dicembre 1989 della regione Lombardia, recante «Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi» e la legge della regione Piemonte n. 26 del 10 giugno 1993, recante «Interventi a favore della popolazione zingara».
 

Pag. 2


      A seguito dell'approvazione delle leggi regionali che hanno disposto interventi a favore della popolazione nomade, alcuni comuni in cui è più pressante il flusso di nomadi hanno adottato, prevalentemente con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, regolamenti per disciplinare la gestione delle aree attrezzate destinate ai nomadi.
      Nell'ambito del quadro delineato, la presente proposta di legge intende vincolare le regioni alla fissazione di precisi parametri igienico-sanitari cui devono conformarsi le aree di sosta attrezzate per i nomadi, affidando ai comuni, anche per il tramite dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali, il compito di verificare il puntuale rispetto di tali requisiti. Al fine di rendere effettiva l'osservanza degli standard igienico-sanitari così previsti, si dispone espressamente la misura dello sgombero immediato dei campi nomadi che risultino non conformi ai requisiti imposti, mediante il ricorso ad una ordinanza contingibile del sindaco del comune interessato, secondo la disciplina stabilita dall'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      Si ritiene in tale modo di rispondere concretamente alle esigenze più volte segnalate dalle popolazioni residenti in numerose aree urbane in cui troppo spesso si registrano situazioni di degrado e allarme sociale dovute alle precarie condizioni igieniche e sanitarie in cui versano, purtroppo, molti dei campi nomadi ivi presenti.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le regioni che prevedono la realizzazione di campi di sosta o di transito per le popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi fissano i parametri igienico-sanitari ai quali devono conformarsi tali strutture.
      2. I comuni, anche avvalendosi dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali, sono tenuti a verificare il puntuale rispetto dei parametri di cui al comma 1. Nei casi di mancato rispetto, il sindaco, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone l'immediato sgombero delle strutture.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su