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PDL 5604

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5604



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BIANCHI CLERICI, CAPARINI, GUIDO DUSSIN, FONTANINI, POLLEDRI, VASCON

Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili
e di assegnazione delle supplenze

Presentata il 9 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La scuola sta vivendo un momento importante di trasformazione. Dopo l'entrata in vigore della legge di riforma dei cicli scolastici, legge n. 53 del 2003, sono stati approvati i primi decreti legislativi delegati. In questi mesi è allo studio il decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge.
      Ed è sotto tale profilo che si impongono all'attenzione alcuni aspetti delicati.
      Il punto di partenza è la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili. Tale provvedimento legislativo è intervenuto, con disposizioni alquanto innovative e abrogando esplicitamente la legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di benefìci e quote di riserva. In particolare l'articolo 1 affronta il tema del collocamento dei disabili, riservando ad essi il 7 per cento dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato, nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Si prevede in tale modo l'inserimento lavorativo delle persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino una invalidità superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile.
      L'articolo 18 riguarda, invece, gli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate cui la legge riserva la quota dell'1 per cento sul totale degli occupati a tempo indeterminato.
      Con circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000 sono state fornite indicazioni operative per una corretta applicazione della legge n. 68 del 1999: il Ministero
 

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prima dell'inizio di ogni anno scolastico predispone e mette in linea un apposito tabulato da cui i competenti uffici scolastici periferici ricavano il numero massimo dei posti da destinare ai disabili ed agli orfani. Questo tabulato riporta la quota di occupati a tempo indeterminato sulla quale vengono calcolate le percentuali di nomine da effettuare nei confronti delle categorie citate (7 per cento ai disabili e 1 per cento agli orfani). Un simile tabulato manca invece per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).
      Al momento del conseguimento da parte del candidato del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, gli uffici scolastici competenti verificano che le dichiarazioni rese dai candidati siano supportate dalle relative certificazioni; ciò è infatti tra l'altro specificato nelle avvertenze ai modelli di domanda di aggiornamento e di trasferimento nonché di iscrizione nelle graduatorie permanenti.
      Tale adempimento deve essere regolarmente svolto, oltre che in sede di assunzione a tempo determinato, anche e a maggior ragione per le assunzioni a tempo indeterminato.
      L'accertamento delle condizioni di disabilità, che dà diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, viene quindi effettuato dalle aziende sanitarie locali mediante le apposite commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
      Il nostro ordinamento giuridico prevede un sistema di agevolazioni riconosciute in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale per l'accesso al lavoro di determinate categorie di persone disabili. Risulta oltremodo importante effettuare indagini su dette certificazioni al fine di assicurare che le varie commissioni operanti sul territorio nazionale vaglino con la stessa severità le situazioni di invalidità.
      Inoltre si pongono esigenze di verifica in merito all'autenticità delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni attestanti il possesso dei titoli di riserva prodotti, richiedendo, da parte dei dirigenti dei centri servizi amministrativi, l'espletamento di approfonditi accertamenti in merito, con richiesta di documentazione e di certificazione, in occasione dell'assunzione secondo il disposto della legge n. 68 del 1999.
      Anche negli ultimi mesi vi sono state numerose segnalazioni da parte di insegnanti precari che si sono visti privare della cattedra a causa dell'enorme numero di insegnanti «riservisti», provenienti da altre regioni, che con certificato medico o con autocertificazione di invalidità sono stati inseriti nelle graduatorie con la precedenza.
      In diverse regioni le dimensioni del problema hanno raggiunto numeri inaccettabili perché riguardano il 50 per cento delle cattedre a disposizione e le segnalazioni dei sindacati e degli insegnanti stessi fanno capire il grave disagio che sta vivendo il mondo dei precari.
      L'autocertificazione ha un valore sicuramente positivo nei rapporti tra amministrazione e cittadino in quanto permette di evitare l'appesantimento delle procedure burocratiche con la produzione di certificazioni inutili e molto spesso recuperabili dalla stessa amministrazione. Tuttavia tale principio, che da un punto di vista generale presenta una inequivocabile positività, richiede da parte di tutti lo scrupoloso rispetto delle norme, e nel caso di servizi alla persona (come la scuola o la sanità) anche un controllo sulle autocertificazioni, attivando una specifica commissione medica per l'accertamento della veridicità dei certificati e del reale stato di handicap delle persone inserite con riserva.
      Questo al fine di tutelare sia gli insegnanti che sono effettivamente portatori di disabilità sia gli altri insegnanti che attendono il posto di lavoro in base allo stato di servizio.
      A ciò si aggiunge l'ulteriore problema dei calcoli per determinare il numero di persone da inserire come «riservisti», che vanno fatti in base all'organico effettivo in
 

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tutte le province. Manca un censimento preciso dei posti già occupati dal personale ATA appartenente a categorie protette, mentre le immissioni sono state fatte su dati presunti: si manifesta quindi la possibilità di ricorsi con fondate possibilità di accoglimento e la necessità di realizzare una banca dati aggiornata sul personale della scuola.
      All'articolo 1 della proposta di legge si prevede l'inoltro della documentazione presentata dall'aspirante «riservista» alle commissioni periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile, così come previsto anche per la verifica dell'inidoneità per il personale scolastico che chiede di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, al fine di un esame della predetta documentazione che potrà concludersi o con la conferma della valutazione dello stato di invalidità oppure con la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.
      Altro aspetto di fondamentale importanza per garantire un servizio scolastico efficiente e improntato a princìpi di semplificazione e di snellimento delle procedure è quello del conferimento delle supplenze.
      L'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 distingue infatti:

          le supplenze annuali per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico;

          le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, oppure per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;

          le supplenze temporanee, nei casi diversi da quelli sopra evidenziati.

      In quest'ultima ipotesi rientrano anche le cosiddette «supplenze brevi», già regolate dall'articolo 521 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, il quale prevedeva che fossero conferite dai capi di istituto e pagate a valere sui bilanci delle singole istituzioni scolastiche, in base ad «effettive e inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze» e «nel limite dei finanziamenti a tal fine previsti».
      Per le supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti, mentre per le altre supplenze temporanee e le supplenze brevi si provvede utilizzando le graduatorie di circolo o di istituto.
      Nel conferimento delle supplenze temporanee, peraltro, hanno comunque diritto alla precedenza coloro che siano inseriti nelle graduatorie permanenti, limitatamente alle scuole in cui abbiano presentato domanda. Nel caso di utilizzazione delle graduatorie permanenti la competenza per gli incarichi è dei dirigenti dell'amministrazione scolastica regionale. Nel caso di graduatorie di circolo e di istituto sono invece competenti i dirigenti scolastici.
      Nella realtà della singola scuola tuttavia si vengono a creare situazioni che determinano un grosso dispendio di tempo, di lavoro e di risorse economiche a carico della scuola.
      Ogni volta si necessiti di supplenza, l'istituzione scolastica deve infatti scorrere le graduatorie, inviare un telegramma al singolo aspirante supplente, attendere 48 ore per la risposta, cui si aggiunge poi il tempo per l'entrata in servizio, in caso di risposta affermativa. In caso di risposta negativa invece si deve procedere con il successivo candidato in graduatoria, con un nuovo telegramma.
      Si registra quindi da un lato il fatto che il meccanismo di selezione e di assunzione dei supplenti richiede un dispendio di tempo elevato a discapito dell'esigenza di inserire subito un insegnante in classe; dall'altro si registra un aumento delle spese telefoniche per il conferimento di

 

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dette supplenze, in quanto le graduatorie di istituto sono molto ampie e gli iscritti devono esse interpellati tutti fino alla copertura dei posti, con conseguente aumento delle chiamate.
      Si rende quindi opportuno rendere meno complessa e lunga la procedura per l'individuazione del personale insegnante supplente, lasciando al dirigente scolastico la competenza nella nomina per periodi brevi, non superiori a 30 giorni.
      La legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), inoltre, ha disposto, all'articolo 22, comma 6, che «Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto».
      La legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), contiene norme che incentivano l'utilizzo del personale docente e ATA interno per le supplenze brevi.
      L'articolo 2, tenendo conto di tali disposizioni, rende la procedura per la nomina delle supplenze temporanee e brevi rispondente all'esigenza di nominare un docente disponibile a prendere immediatamente servizio, evitando perdite di tempo che vanno a discapito dell'insegnamento e dell'apprendimento degli studenti.
      La presente proposta di legge ha quindi per oggetto due aspetti che interessano il mondo della scuola e che permetteranno di rispondere in modo adeguato e corretto alle richieste che dagli operatori scolastici giungono all'istituzione parlamentare chiamata a dare risposte positive, al fine di rendere il servizio scolastico rispondente alle esigenze di una maggiore efficienza. Per il raggiungimento di tale obiettivo si auspica quindi una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'atto dell'assunzione di lavoratori disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, il dirigente scolastico provvede a trasmettere la documentazione presentata, relativa al certificato e allo stato di invalidità, alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali commissioni, che assumono la denominazione di «commissioni mediche di verifica», esaminata la documentazione in loro possesso, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, confermare la valutazione dello stato di invalidità oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.

Art. 2.

      1. Le supplenze temporanee non superiori a trenta giorni possono essere assegnate dal dirigente scolastico, previa verifica dell'impossibilità dell'utilizzo di personale già in servizio nella scuola, a personale disponibile, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il conferimento delle supplenze, scelto dal dirigente stesso senza l'obbligo di ricorrere alle graduatorie.


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