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PDL 5358-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5358-A



 

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RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
III (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
E VIII (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza l'8 marzo 2005

(Relatori: ZACCHERA, per la III Commissione
MEREU, per la VIII Commissione)

sul

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

Istituzione di una zona di protezione ecologica
oltre il limite esterno del mare territoriale

Presentato il 18 ottobre 2004

 

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Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge in esame è volto ad istituire zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale italiano. Tale iniziativa legislativa, infatti, appare quanto mai opportuna, sia allo scopo di prevenire scarichi di sostanze inquinanti in acque internazionali (ma prospicienti le coste italiane), sia per corrispondere ad atti legislativi di diversi Stati rivieraschi, che hanno di recente istituito proprie zone di interesse particolare, a scopo di tutela ambientale, oltre che per costituire una posizione negoziale adeguata dell'Italia, in vista della stipula di futuri accordi bilaterali di demarcazione delle rispettive sfere di influenza con gli Stati che già hanno attuato analoghe iniziative.
      Al riguardo, si ricorda che il mare territoriale è quella zona di mare adiacente alle coste sulla quale si estende la sovranità degli Stati. L'acquisto di tale sovranità è automatica e l'estensione del mare territoriale è pari ad un massimo di 12 miglia marine dalla costa. La piattaforma territoriale è quella parte del suolo marino contigua alle coste, che costituisce un naturale prolungamento delle coste e si mantiene ad una profondità costante di circa 200 metri, per poi precipitare negli abissi. Lo Stato costiero ha, al di là del mare territoriale, il diritto esclusivo di sfruttare tutte le risorse della piattaforma. La zona economica esclusiva riconosce allo Stato costiero il controllo esclusivo su tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche sia minerali, per un'estensione massima di 200 miglia marine, limite da calcolarsi a partire dalla linea di base del mare territoriale.
      Il provvedimento in esame realizza, dunque, una parziale attuazione di un istituto, la zona economica esclusiva, previsto dalla Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 di cui l'Italia è parte. Tale Convenzione, in particolare, prevede all'articolo 74 che alla delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacente si provveda tramite accordi e che, nelle more, gli Stati interessati «compiano ogni sforzo per addivenire ad intese provvisorie di carattere pratico», che non pregiudicano tuttavia la soluzione finale. Qualora non si addivenga ad un accordo in un tempo ragionevole, gli Stati interessati possono ricorrere alle procedure per la soluzione delle controversie previste dalla Convenzione. In proposito, si fa peraltro presente che la Francia ha provveduto a legiferare sulla materia, prima di addivenire alla conclusione degli accordi con gli stati rivieraschi e prospicienti previsti dalla Convenzione di Montego Bay, con la legge n. 2003-346 e con un successivo decreto di applicazione adottato dal Governo, il quale provvede a delimitare l'estensione della zona di protezione ecologica al largo delle coste francesi del Mediterraneo in modo (almeno apparentemente) unilaterale.
      Poiché il disegno di legge in esame, anche nelle intenzioni del Governo che ha assunto la relativa iniziativa, tiene conto della legge francese, le Commissioni riunite III e VIII hanno ritenuto opportuno svolgere alcuni approfondimenti in ordine al tipo di intervento che il legislatore nazionale è competente ad assicurare, in una dimensione che è essenzialmente governata dal diritto internazionale, sulla
 

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base di quanto previsto dalla Convenzione di Montego Bay. Le Commissioni riunite hanno conseguentemente modificato i due articoli di cui si compone il provvedimento, al fine di renderlo maggiormente conforme ai principi richiamati.
      Si è infatti osservato, nel corso dell'esame in sede referente, che non spetta al legislatore nazionale la competenza ad istituire unilateralmente una zona di protezione ecologica nei termini di cui all'articolo 1 del disegno di legge originario, risultando opportuno non alterare il modo di procedere configurato dalla citata Convenzione per l'istituzione di zone economiche esclusive, o di zone di protezione ecologica, la cui portata sia limitata alla tutela di alcuni obiettivi, quali quelli della protezione dell'ambiente marino (compreso il patrimonio archeologico sommerso), nei termini descritti dall'articolo 2 del disegno di legge.
      Si è, quindi, reputato necessario un approfondimento preliminare con il Governo circa la possibilità di una messa a punto dell'originaria formulazione del disegno di legge, che ha portato ad una riscrittura del testo nella versione che si propone all'Assemblea. In particolare, è apparso preferibile non istituire direttamente la zona di protezione ecologica, per poi rimettere la determinazione dei relativi confini ad una successiva legge, per di più in esecuzione di accordi con gli Stati interessati, bensì autorizzare il Governo ad istituire zone di protezione ecologica in conformità con le previsioni della Convenzione di Montego Bay, con un decreto da notificare a tali Stati. L'emanazione del decreto potrebbe avvenire subito, avviando anche (se non fossero stati già avviati) i negoziati necessari a definire, in appositi accordi bilaterali, le disposizioni operative, nel rispetto della sovranità delle Parti interessate.
      A tal fine si è riformulato l'articolo 1, nel senso di prevedere l'autorizzazione all'istituzione della zona di protezione ecologica, alla quale si dovrebbe provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da notificare agli Stati interessati secondo le regole di condotta previste dal diritto internazionale. Nel frattempo, i limiti esterni della zona di protezione ecologica sarebbero individuati nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 1.
      Inoltre, le previsioni di cui all'articolo 2 sono indirizzate solo alle autorità interne, per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, comunitario e internazionale. Pertanto, tali previsioni non avrebbero rilievo esterno se non nell'ambito degli accordi vigenti (la Convenzione di Montego Bay) e di quelli che saranno stipulati con i Paesi interessati.
      In relazione a tale nuova formulazione del testo, si fa altresì presente che sono stati acquisiti i prescritti pareri: la V Commissione ha formulato un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, le Commissioni I e XIV hanno espresso parere favorevole, la XIII Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione, mentre la VII Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione, che è stata integralmente recepita dalle Commissioni riunite, con un apposito emendamento dei relatori.
      In conclusione, alla luce della rilevanza del provvedimento in esame, se ne raccomanda la sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.

Marco ZACCHERA,
Relatore per la III Commissione

Antonio MEREU,
Relatore per la VIII Commissione

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

        esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5358 Governo, recante istituzione di una zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;

        rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono, nel loro complesso, riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione;

        ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui dall'attuazione del provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle attività di prevenzione, controllo e repressione dell'inquinamento marino si farà fronte con le risorse già previste a legislazione vigente;

        esprime

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La Commissione Cultura, scienza e istruzione,

        esaminato il disegno di legge C. 5358, recante istituzione di una zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;

        espresso apprezzamento per le finalità del provvedimento;

        ritenuto necessario che gli schemi di decreto con cui si provvede all'istituzione delle zone di protezione ecologica siano sottoposti al parere del Ministro per i beni e le attività culturali;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

        all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro degli affari esteri» siano inserite le seguenti: «e sentito il Ministro per i beni e le attività culturali».


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

      La Commissione Agricoltura,

        esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo sul disegno di legge C. 5358 Governo, recante «Istituzione di una zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale»;

        valutate positivamente le finalità alla base del provvedimento;

        preso atto favorevolmente che l'articolo 2, comma 3, esclude le attività di pesca dall'ambito di applicazione del testo;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

        valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere la disposizione transitoria di cui all'articolo 1, comma 3, secondo

 

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periodo, in quanto essa, determinando con una modalità unilaterale i confini della zona di protezione ecologica, potrebbe originare incomprensioni con gli Stati il cui territorio è adiacente a quello italiano o lo fronteggia.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)

      La Commissione politiche dell'Unione europea,

        esaminato il disegno di legge in oggetto;

        rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Istituzione della zona di protezione ecologica e fissazione dei limiti esterni).
Art. 1.
(Istituzione di zone di protezione ecologica e fissazione dei limiti esterni).

      1. È istituita una zona di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti indicati nei commi 2 e 3.

      1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dall'accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 682, è autorizzata l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3.

      2. I limiti esterni della zona di protezione ecologica sono determinati con legge, che dà esecuzione agli accordi con gli Stati esteri il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.       2. All'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, da notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.
      3. Fino alla stipula degli accordi previsti al comma 2, i limiti esterni della zona di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato estero interessato.       3. I limiti esterni delle zone di protezione ecologica sono determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi i limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato di cui al comma 2.
Art. 2.
(Applicazione della normativa all'interno della zona di protezione ecologica).
Art. 2.
(Applicazione della normativa all'interno delle zone di protezione ecologica).

      1. Entro la zona di protezione ecologica è esercitata la giurisdizione italiana in

      1. Nell'ambito delle zone di protezione ecologica istituite ai sensi dell'articolo 1


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materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, ivi compreso il patrimonio archeologico, conformemente alle disposizioni in materia della parte XII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva con legge 2 dicembre 1994, n. 689. l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dalla Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, dalla data della sua entrata in vigore per l'Italia.
      2. Entro la zona di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e di repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica.       2. Entro la zona di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico.
      3. Entro la zona di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità.       V. comma 2.
      4. La presente legge non si applica alle attività di pesca.       3. Identico.


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