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PDL 5566

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5566



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GROTTO

Modifiche all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati

Presentata il 27 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la riforma del sistema scolastico, di cui sono in via di predisposizione i decreti attuativi, ha coinvolto tutti gli ordini dell'istruzione, da quello per l'infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, a quella secondaria superiore.
      La legge 28 marzo 2003, n. 53, infatti, interviene sull'intero sistema scolastico estendendo, tra l'altro, l'insegnamento musicale ai diversi ordini e prevedendo, per le superiori, il liceo ad indirizzo musicale.
      Contemporaneamente è in via di attuazione la riforma prevista dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
      I nuovi ordinamenti, tuttavia, pongono un problema senza riuscire, nel contempo, ad individuare adeguate risposte alle esigenze, teoricamente condivisibili, di una formazione musicale che non sia pura e generica educazione alla musica, ma che sia anche organica e propedeutica preparazione ai corsi professionalizzanti degli Istituti di alta cultura, quali sono i Conservatori.
      Attualmente tale funzione è esercitata dai corsi inferiori e medi degli stessi Conservatori che, a tale scopo, si avvalgono dei qualificati docenti del loro organico.
      Almeno in teoria, nello spirito della legge 28 marzo 2003, n. 53, tale funzione dovrebbe, in futuro, essere esplicata dagli Istituti del nuovo ordinamento. Tuttavia è opinione largamente condivisa da specialisti
 

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del settore musicale che il sistema scolastico italiano non dovrebbe privarsi del patrimonio di esperienza e di cultura rappresentato dai Conservatori con l'attuale ordinamento dei corsi inferiori e medi, che potrebbero essere aggiornati ma che non sono assolutamente da eliminare.
      La complessità e la varietà, anche organizzativa, offerte dai Conservatori, nella stessa fase propedeutica ai corsi di livello universitario, sanciti dalla legge n. 508 del 1999, richiedono non una controriforma del sistema scolastico, ma la salvaguardia di un ordinamento binario (quello dei corsi inferiori e medi dei Conservatori e quello previsto dalla legge n. 53 del 2003) compatibile sia con la salvaguardia della ricchezza professionale presente nei Conservatori, sia con i nuovi ordinamenti previsti dalla legge di riforma della scuola.
      A tale scopo, con la presente proposta di legge, si intende salvaguardare i corsi inferiori e medi dei Conservatori eliminando la separazione attualmente esistente rispetto ai corsi ordinari delle scuole secondarie di primo e secondo grado, mediante l'utilizzo del sistema di convenzioni già previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera d), della legge n. 508 del 1999, modificando, di conseguenza, lo stesso articolo 2, comma 8, lettera d), là dove prevede la possibilità per i Conservatori di istituire corsi musicali di base, inferiori e medi, integrandoli, in via permanente, nel sistema scolastico ordinario, mediante lo strumento delle convenzioni di cui sopra, già previsto dalla legge di riforma in vigore.
      Tale modifica consente, comunque, di istituire corsi o istituti ad indirizzo musicale, ovunque si ritenga opportuno, tenuto conto che, in gran parte del territorio nazionale, non sussiste la presenza di un Conservatorio.
      Per la scuola secondaria di primo grado non sussistono controindicazioni rispetto alle norme introdotte dalla presente proposta di legge, per l'applicazione dei nuovi programmi già in vigore. I corsi inferiori e medi dei Conservatori, con opportuni adeguamenti, non rappresentano un'alternativa ad essi, ma un'integrazione, potendosi eventualmente inserire anche tra le attività opzionali di sei ore settimanali mediante l'istituto delle convenzioni. Analoga possibilità si pone per le scuole secondarie di secondo grado, alla luce dello schema di decreto legislativo predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente le norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo; ivi infatti si prevede, accanto all'orario di base, un congruo numero di ore opzionali sia obbligatorie che facoltative.
      Questa ipotesi di modifica consentirebbe, inoltre, un utilizzo conveniente del patrimonio professionale del personale docente attualmente in servizio presso i Conservatori, altrimenti destinato, si presume, a una graduatoria ad esaurimento.
      Si fa presente, inoltre, che la proposta di legge nulla toglie allo spirito e alla lettera della legge n. 508 del 1999 per quanto riguarda i Conervatori, per i quali, relativamente ai corsi superiori professionalizzanti, resta confermato il riconoscimento di Istituti di alta cultura a livello universitario.
      Si fa rilevare, infine, che la presente proposta di legge non comporta alcun onere aggiuntivo per lo Stato e consente di dare una risposta positiva e preziosa alla collettività assicurando forme qualificate e diversificate di formazione musicale per le giovani generazioni e, di conseguenza, è augurabile che abbia la necessaria attenzione e un veloce iter parlamentare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore,» sono soppresse;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà è esercitata secondo le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche di cui al comma 7, lettera d)».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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