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PDL 5648

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5648



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROMOLI, SAVO, SCALTRITTI, COLLAVINI, PATRIA, SARO

Modifica all'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, in materia di dispensa dei notai per limite di età

Presentata il 22 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si sottopone al vostro esame tende a dare facoltà ai notai che hanno raggiunto il limite massimo di età per la dispensa, oggi fissato a 75 anni, di chiedere la permanenza in servizio per altri due anni.
      Tale previsione parte dalla constatazione che, dato il progressivo aumento dell'età di vita media e il notevole miglioramento delle condizioni di salute anche nella terza età, il notaio al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età, è ancora nella maggior parte dei casi in condizioni di normale salute fisica e psichica e quindi in grado di proseguire a pieno titolo nell'esercizio dell'attività, dalla quale egli si vede escluso al compimento di tale età, perché trattandosi di pubblico ufficio viene meno la possibilità di esercitarne le funzioni.
      Nelle altre professioni, il pensionamento per anzianità può non coincidere con l'abbandono della professione, in quanto è consentito ad altri professionisti di continuare ad esercitare l'attività pur dopo il conseguimento della pensione (in questo caso in misura ridotta); per il notaio, invece, la perdita della facoltà di rogito coincide con la totale cessazione da ogni attività professionale.
      La presente proposta di legge mira invece a consentire al notaio di richiedere la prosecuzione del servizio per altri due anni; si sottolinea che si tratta di una facoltà, perché egli, pure dopo essersene avvalso, potrà sempre rinunciarvi rimanendo aperta la strada per le dimissioni volontarie.
      In tale modo anche la Cassa di previdenza per il notariato ne conseguirebbe un vantaggio in quanto ritarderebbe la
 

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erogazione della pensione, e percepirebbe per altri due anni i contributi versati dal notaio.
      Riteniamo, peraltro, che la nostra proposta di legge sia in linea con gli altri provvedimenti di elevazione del limite di età per la permanenza in servizio, che sono stati adottati per numerose categorie, sia del pubblico che del privato impiego (magistrati, docenti universitari, eccetera).
      D'altra parte si deve tenere conto che il limite di «anni 75 di età» è stato fissato sin dal lontano 1926 (regio decreto n. 1953 del 1926) quando la vita media era di gran lunga inferiore a quella attuale e le condizioni di salute erano certamente diverse da quelle attuali, per cui non appare assurdo dare ai notai la possibilità di rimanere in servizio sino al settantasettesimo anno di età - anche tenendo conto che l'ingresso nella professione si è oggi spostato intorno ai 35/40 anni di età, data la grande severità del concorso notarile, il che porta l'ingresso nella professione spesso a 35 anni di età ed oltre.
      Si raccomanda pertanto alla vostra approvazione la presente proposta di legge che consta di un unico articolo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Il limite di età per la dispensa dall'ufficio previsto dal primo comma è aumentato di due anni per i notai che ne fanno richiesta.
      Il notaio dispensato al compimento del settantacinquesimo anno di età può richiedere l'ammissione in servizio, per la residua durata fino al compimento del settantasettesimo anno di età».


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