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PDL 5635

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5635



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROMOLI, SARO, LENNA, COLLAVINI

Disposizioni concernenti il regime fiscale dei
tabacchi nella regione Friuli Venezia Giulia

Presentata il 16 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La regione Friuli Venezia Giulia è la più esposta «nel breve periodo» ai fenomeni negativi derivanti dall'allargamento ad est dell'Unione europea.
      I regimi fiscali molto competitivi, il costo del lavoro molto basso, la mancanza di regole ambientali e sindacali stanno provocando una sensibile crisi economica e stanno accentuando i processi di delocalizzazione delle nostre imprese industriali e di servizi.
      A seguito dell'ingresso nell'Unione europea della Slovenia, in particolare, si stanno verificando molteplici situazioni settoriali di concorrenza sleale come quella relativa al costo dei tabacchi lavorati.
      Fino al maggio 2004, data di entrata della Slovenia nell'Unione europea, i cittadini italiani potevano acquistare in quel Paese una stecca di sigarette, i cittadini della regione residenti nei comuni del cosiddetto «accordo di Udine», cioè della fascia confinaria, erano autorizzati ad acquistare due pacchetti di sigarette di cui uno doveva essere aperto.
      Dopo l'entrata della Slovenia nell'Unione europea un cittadino italiano può acquistare ben quattro stecche di sigarette.
      I controlli alla frontiera sono molto ridotti e consentono a un comune cittadino di passare più volte la frontiera e di acquistare quindi un numero consistente di sigarette.
      I tabacchi lavorati, in particolare quelli esteri, costano in Slovenia circa il 40 per cento in meno rispetto all'Italia ed è questa la ragione che spinge gli italiani
 

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all'acquisto di sigarette in quella Repubblica.
      La concorrenza sleale della Slovenia rischia di mettere in ginocchio i tabaccai e le entrate della regione Friuli Venezia Giulia.
      In Italia l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto sui tabacchi equivalgono a circa il 75 per cento del costo di un pacchetto di sigarette.
      Alla regione Friuli Venezia Giulia spettano i nove decimi dell'imposizione fiscale sui tabacchi lavorati pari per il 2004 a circa 120 milioni di euro.
      Per il 2005 si prevede in Friuli Venezia Giulia una riduzione degli acquisti di tabacchi lavorati molto rilevante provocata dagli acquisti in Slovenia e anche dall'applicazione della cosiddetta «legge Sirchia» e conseguentemente si ridurranno le entrate dei tabaccai e della regione.
      La proposta di legge consta di un articolo unico e autorizza la regione Friuli Venezia Giulia, con proprio atto legislativo, a ridurre il prezzo dei tabacchi nell'ambito della quota fiscale ad essa spettante.
      La regione, inoltre, dovrà garantire che il prezzo dei tabacchi non sia inferiore a quello praticato in Slovenia e sia differenziato sul territorio regionale; che siano garantiti i controlli e le sanzioni sulla concessione dei tabacchi, che non vi saranno compensazioni erariali da parte dello Stato per eventuali perdite di gettito fiscale e che comunque lo Stato dovrà mantenere l'attuale gettito fiscale di propria spettanza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché dalle norme ad essi connesse, la regione Friuli Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità della rivendita di tabacchi negli Stati confinanti, può determinare, con propria legge e nell'ambito della quota fiscale ad essa spettante dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione, una riduzione del prezzo dei tabacchi da applicare nelle rivendite situate nel territorio regionale per i soli cittadini residenti nella regione o in una parte di essa.
      2. Nell'esercizio della facoltà di cui al comma 1 la regione Friuli Venezia Giulia deve garantire:

          a) che il prezzo di ciascun prodotto e di ciascuna confezione non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti e che, comunque, la riduzione del prezzo di cui al comma 1 sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

          b) che siano disciplinati precisi controlli sulle cessioni di tabacchi e che siano previste le relative sanzioni nei casi di inadempienza o di abuso.

      3. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione Friuli Venezia Giulia, derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, non può essere compensata con trasferimenti erariali.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative della presente legge.


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