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PDL 5354

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5354



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, VASCON, BRICOLO

Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti del lago di Garda

Presentata il 14 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La zona del Garda è una vasta striscia di terra, montuosa a nord e collinare man mano che si scende verso sud, a ridosso del lago di Garda. Confinante con le province di Trento a nord, di Verona a est, di Mantova a sud e di Brescia a ovest. Il variegato territorio vede modificarsi la fauna e la vegetazione dagli aspetti mediterranei fino a quelli alpini. Il Garda vanta alcune fra le località più belle d'Italia, quali Sirmione con il suo borgo medioevale, le grotte dell'imperatore Catullo, Desenzano e Salò con le panoramiche sul lago dalle colline sovrastanti, Gardone Riviera famoso per il Vittoriale di D'Annuzio e le belle Ville sul lago. L'alto Garda consente di scoprire paesini isolati arroccati a picco sul lago, vedute suggestive fra montagne e lago, terrazze di oliveti e limoneti. Limone, il paese più a nord della riva occidentale del Garda Bresciano, è la capitale turistica del Parco dell'Alto Garda. Il microclima è caratterizzato da estati fresche e da inverni miti. Limone è un minuscolo gioiello, incastonato fra valli, boschi e rocce a picco sull'acqua. Una cittadina che gode di un microclima del tutto particolare, più adatto a un borgo mediterraneo che del nord Italia, con palme, agavi lauri, mimose, ginestre, gelsomini, oleandri.
      Limone è anche nota per essere studiata dalla comunità scientifica internazionale perché i suoi abitanti presentano nel loro organismo l'apoproteina A1 Milano, killer del colesterolo. L'autorità di bacino e le regioni Lombardia, Veneto e Trentino hanno redatto i piani straordinari per rimuovere le situazioni a maggiore rischio idraulico e idrogeologico. La direzione regionale difesa del suolo con il coordinamento della segreteria ai lavori
 

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pubblici, la supervisione delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, in particolare l'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, e la collaborazione delle altre strutture regionali competenti in materia (direzione geologia e ciclo dell'acqua, direzione lavori pubblici e protezione civile, direzione foreste, uffici del genio civile, servizi forestali) nonché del Consiglio nazionale delle ricerche, dei consorzi di bonifica e dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto hanno inserito l'area oggetto della presente proposta di legge nei territori a rischio idraulico e idrogeologico individuando le situazioni ritenute più a rischio. I criteri che hanno concorso alla individuazione delle aree a più elevato rischio sono i seguenti: pericolosità della dinamica del fenomeno in termini di velocità attesa dell'accadimento o di frequenza del medesimo, vulnerabilità dei siti prevedibilmente coinvolti dalla possibile evoluzione del fenomeno, in termini di consistenza degli insediamenti e delle infrastrutture, tenuto conto anche della loro rilevanza strategica, possibilità di pericoli per la vita umana e di danni agli edifici, alle infrastrutture, al patrimonio ambientale, alle attività socio-economiche, valore dei beni coinvolti. Si è tenuto altresì conto della scarsezza dei finanziamenti disponibili per i dissesti in atto e della conseguente necessità di ingenti investimenti al fine di ridurre, in modo consistente, il livello di rischio oggi considerato rilevante. In particolare, molte delle misure di salvaguardia si concretizzano in vincoli all'attività edificatoria o comunque di trasformazione del suolo, graduati in rapporto al livello di rischio, fino all'inibizione di nuove costruzioni o alla delocalizzazione nel caso di rischio più elevato. Per ciascuna delle predette situazioni di dissesto è stata avviata un'intensa attività di concertazione con i comuni interessati, sentendo anche le comunità montane laddove presenti. I comuni promuovono interventi volti alla valorizzazione ambientale al fine di tutelare il territorio agricolo nelle sue diverse componenti prescrivendo il rafforzamento delle zone coltivate a limoneto, a oliveto e a vigneto. Gli interventi dovranno favorire il mantenimento e il rafforzamento delle siepi, dei filari e delle macchie campestri poste lungo il perimetro dei campi e dei corsi d'acqua, nonché la messa a dimora di essenze arboree autoctone lungo le strade vicinali, con particolare riferimento a quelle poste in vicinanza di aree di interesse paesaggistico e ambientale, nelle quali si prescrive la messa a dimora di nuove essenze privilegiando le seguenti specie: cercis siliquastrum, quercus sessiflora, quercus ilex, carpinus betulus, fraxinus excelsior, fraxinus ornus e pinus nigra austriaca. In questo quadro gioca un ruolo fondamentale la lavorazione della terra; la coltura dei limoni, da sempre, svolge un ruolo importante per la tutela idrogeologica del territorio. Le millenarie opere di canalizzazione delle acque irrigue hanno consentito la conservazione dei terrazzamenti, la loro manutenzione e lavorazione. La maggior parte di queste coltivazioni si sviluppa su piccoli appezzamenti di terreno posti su erti versanti sostenuti da muri di pietra a secco, vere e proprie opere d'ingegneria. Purtroppo da anni assistiamo all'inesorabile abbandono della montagna e alla crescita delle zone incolte. La rinuncia alla coltivazione pregiudica l'indispensabile opera di manutenzione idraulica e muraria, garanzia contro il dissesto idrogeologico, il rischio di frane e di smottamenti. Da qui il fondamentale valore delle colture dei limoni e degli olivi, dei terrazzamenti, delle opere d'irregimentazione delle acque, vero e proprio baluardo al degrado. La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di salvaguardare l'immenso patrimonio ambientale del lago di Garda. L'articolo 1 giustifica la necessità di intervento con legge in quanto dispone l'intervento dello Stato per l'adozione di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio. È da sottolineare che l'orientamento comunitario per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ammette aiuti agli investimenti purché diretti a perseguire la riduzione dei costi, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale. L'Unione europea concede specifici
 

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aiuti nel settore ambientale a favore di impegni nel settore agroalimentare che gli agricoltori devono volontariamente assumere per un periodo minimo di cinque anni. L'articolo 2, valutata l'antieconomicità della coltivazione dei limoni dovuta alla scarsa attrattività che tali lavorazioni hanno nei confronti delle nuove generazioni, la difficoltà d'accesso alle coltivazioni e la conseguente impossibilità di meccanizzare i processi produttivi, prevede un contributo annuale dello Stato per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti ricadenti nei comuni del lago di Garda calcolato nella misura di 10 euro per ogni albero, di cui 5 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 5 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali. L'articolo 3 prevede un contributo unico, a copertura parziale, dello Stato, per il ripristino dei limoneti abbandonati, di 80 euro per ogni albero, di cui 40 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 40 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali. L'articolo 4 prevede che gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 siano eseguiti in conformità alla legislazione vigente in materia. L'articolo 5 prevede l'adeguamento dei contributi all'indice dell'Istituto nazionale di statistica dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Infine, l'articolo 6 demanda ad un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, l'individuazione delle modalità di attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, ai fini dell'adozione di misure urgenti di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo della costiera del lago di Garda e del lago d'Iseo dai rischi di dissesto geologico, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti ricadenti nei comuni di Arco, Bardolino, Brenzone, Desenzano del Garda, Dro, Drena, Garda, Gargnano, Lazise, Limone sul Garda, Malcesine, Nago-Torbole, Peschiera del Garda, Riva del Garda, Salò, Sirmione, Tenno, Torri del Benaco, Toscolano Maderno.

Art. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a concedere, ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, pari a 10 euro per ogni albero di limoni, di cui 5 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 5 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale al terreno e alle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

 

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Art. 3.
(Contributo per le spese di ripristino
di limoneti abbandonati).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a concedere ai proprietari di limoneti o ai detentori a titolo di affitto ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, pari a 80 euro per ogni albero di limoni, di cui 40 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 40 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Le spese di ripristino di funzionalità dei limoneti abbandonati riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.
      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino. Allo scadere del triennio, i beneficiari hanno diritto di accesso al contributo annuale di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguiti in conformità alla legislazione vigente in materia.

 

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Art. 5.
(Adeguamento dei contributi).

      1. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono adeguati annualmente in modo automatico con riferimento all'indice dell'Istituto nazionale di statistica dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 6.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.


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