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PDL 5655

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5655



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FANFANI

Modifiche al codice di procedura penale concernenti il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti e i diritti delle persone offese dal reato

Presentata il 23 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - I gravi fatti di questo ultimo periodo, assieme alla crescente attenzione della opinione pubblica in ordine al problema della sicurezza della collettività, ripropongono il problema di adeguare l'ordinamento penale sostanziale e processuale alla evoluzione del sistema criminale, affinché i responsabili di gravissimi reati debbano effettivamente rispondere degli illeciti commessi, e la pena, senza che ciò ne escluda il carattere di umanità e la funzione di recupero sociale del condannato, conservi i caratteri della certezza e della effettività.
      L'opinione pubblica infatti resta sconcertata nel constatare come molto spesso i responsabili di delitti gravi, pur sottoposti a misura cautelare, possano tornare in libertà dopo poco tempo, mentre la pena per delitti efferati sia automaticamente abbattuta per effetto del ricorso al rito abbreviato, senza che questo trovi corrispettivo in un comportamento in alcun modo degno di apprezzamento sociale da parte del responsabile, e senza che sia soggetto a verifica di legittimità o meritevolezza da parte del pubblico ministero o del giudice.
      Infatti, mentre l'istituto del patteggiamento è soggetto, salve le ipotesi previste all'articolo 448 del codice di procedura penale, al consenso del pubblico ministero, e comunque al giudizio di congruità del giudice, cosicché può sostanzialmente dirsi che si tratta di un negozio processuale trilatero nel quale interloquiscono necessariamente l'imputato, il pubblico ministero e il giudice, la scelta processuale del giudizio abbreviato rappresenta quasi un diritto potestativo dell'imputato, al quale nulla può opporre il pubblico ministero, e che comporta, per ciò stesso, la diminuzione di un terzo della pena da infliggere in concreto.
 

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      Per di più la riduzione della pena in sede di giudizio abbreviato è automatica e «di un terzo», mentre nel patteggiamento la riduzione può essere «fino ad un terzo» e quindi il beneficio meglio si presta a essere modulato in funzione della fattispecie concreta.
      L'esperienza processuale inoltre denuncia come il giudizio abbreviato non abbia sortito l'effetto di deflazione che ne aveva favorito la introduzione nell'ordinamento, mentre in pratica oggi ad esso si ricorre o quando non v'è alcuno spazio difensivo, ovvero quando, attraverso l'abbreviato puro o quello «condizionato» si ritiene che il materiale investigativo raccolto dal pubblico ministero possa offrire spazi difensivi maggiori di quelli dibattimentali.
      Inoltre il giudizio abbreviato, a fronte della riduzione di pena pari a un terzo, non pare razionalmente apprezzabile neppure in ordine alla immediatezza e quindi alla certezza della pena, poiché, seppure con i limiti di cui all'articolo 448 del codice di procedura penale, consente la impugnabilità della sentenza e quindi lascia aperto il processo a tutti i successivi gradi del giudizio con le lungaggini e le strumentalizzazioni che ciò comporta.
      A fronte di questi oggettivi limiti, si ritiene di intervenire nella materia, attraverso i seguenti tre tipi di innovazione normativa:

          1) abrogando le disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano il giudizio abbreviato, e facendo sì che l'unico rito alternativo al quale il responsabile abbia interesse a ricorrere divenga automaticamente il patteggiamento, con evidenti effetti positivi in termini di deflazione processuale e di certezza della pena;

          2) ampliando di conseguenza la possibilità di patteggiare la pena, escludendo dal patteggiamento solo i reati più gravi per i quali è competente la corte di assise, e per i quali il codice ha riservato il giudizio anche alla verifica popolare diretta. In questo modo di fatto il rito alternativo privilegiato diviene il patteggiamento, che ha la caratteristica positiva di prevedere la doppia verifica di merito del pubblico ministero e del giudice, e che comporta, quanto alla certezza della pena, l'effetto dell'immediato passaggio in giudicato della sentenza. Né potrebbe obbiettarsi che in tale modo il patteggiamento si allarga eccessivamente, poiché negli stessi limiti e per gli stessi reati oggi è sempre possibile ricorrere al rito abbreviato con il necessario e conseguente sconto di pena, mentre il patteggiamento è, come detto, misura più rigorosa e soggetta a controllo plurimo;

          3) ampliando, infine, in sede di patteggiamento lo spettro dei diritti delle persone offese dal reato, introducendo la possibilità per la persona offesa di partecipare al rito alternativo anche in sede di indagini preliminari, e consentendo al pubblico ministero di subordinare il consenso all'avvenuto risarcimento del danno ovvero alla dazione di una provvisionale, in considerazione delle condizioni economiche delle parti.

      In tale modo si ritiene di favorire la velocità del processo semplificandolo notevolmente, di rendere inoltre più immediata e certa la pena, e infine di restituire alle persone offese dal reato una dignità processuale che si ritiene eccessivamente compressa dalla attuale normativa.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il titolo I del libro VI del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 2.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 dell'articolo 444 è sostituito dal seguente:

      «1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una sanzione pecuniaria o di una pena detentiva, diminuite fino ad un terzo»;

          b) il comma 1-bis dell'articolo 444 è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di competenza della corte di assise indicati nell'articolo 5»;

          c) il comma 2 dell'articolo 446 è sostituito dai seguenti:

      «2. La richiesta ed il consenso alla udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

      2-bis. Il pubblico ministero, avuto riguardo alle circostanze del reato e alle condizioni economiche delle parti, può subordinare il proprio consenso al risarcimento del danno ovvero alla corresponsione al danneggiato di una somma a titolo di provvisionale»;

          d) il comma 1 dell'articolo 447 è sostituito dai seguenti:

      «1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se è presentata una richiesta

 

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congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa con decreto in calce alla richiesta l'udienza per la decisione, assegnando se necessario un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte e alla persona o alle persone offese dal reato.
      1-bis. Almeno cinque giorni prima dell'udienza, il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella segreteria del giudice e può essere consultato dalle altre parti»;

          e) il comma 2 dell'articolo 447 è sostituito dal seguente:

      «2. Nella udienza il pubblico ministero, il difensore e la persona offesa sono sentiti se compaiono e ne fanno richiesta»;

          f) il comma 2 dell'articolo 448 è sostituto dal seguente:

      «2. Non è impugnabile in alcun modo la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444, quando il giudice abbia accolto la richiesta congiuntamente presentata dalle parti ovvero sulla quale sia intervenuto il consenso dell'altra parte».

Art. 3.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 dell'articolo 87 è abrogato;

          b) al comma 1 dell'articolo 303:

              1) alla lettera a), le parole: «o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438,» sono soppresse;

              2) la lettera b-bis) è abrogata;

          c) all'articolo 304:

              1) al comma 1, la lettera c-bis) è abrogata;

 

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              2) al comma 5, le parole: «, anche se riferite al giudizio abbreviato ovvero,» sono soppresse:

          d) al comma 5 dell'articolo 451, le parole: «il giudizio abbreviato ovvero» sono soppresse;

          e) il comma 2 dell'articolo 452 è abrogato;

          f) al comma 2 dell'articolo 456, le parole: «il giudizio abbreviato ovvero» sono soppresse;

          g) l'articolo 458 è abrogato;

          h) al comma 1, lettera e), dell'articolo 460, le parole: « ovvero il giudizio abbreviato» sono soppresse;

          i) al comma 3 dell'articolo 461, le parole: «, ovvero il giudizio abbreviato» sono soppresse;

          l) all'articolo 464:

              1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

              2) al comma 3, le parole: «il giudizio abbreviato o» sono soppresse;

          m) al comma 1, lettera f), dell'articolo 552, le parole: «le richieste previste dagli articoli 438 e 444» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta prevista dall'articolo 444»;

          n) al comma 2 dell'articolo 555, le parole: «richiedere il giudizio abbreviato o» sono soppresse;

          o) l'articolo 556 è sostituito dal seguente:

      «Art. 556. - (Applicazione della pena su richiesta). - 1. Per l'applicazione della pena su richiesta si osservano le disposizioni del titolo II del libro sesto, in quanto applicabili.
      2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8»;

 

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          p) all'articolo 557:

              1) al comma 1, le parole: «il giudizio abbreviato o» sono soppresse;

              2) al comma 2, le parole: «il giudizio abbreviato o» sono soppresse.

          q) al comma 8 dell'articolo 558, le parole: «di giudizio abbreviato ovvero» sono soppresse;

          r) al comma 1 dell'articolo 576, il secondo periodo è soppresso;

          s) al comma 1 dell'articolo 593, la parola: «443,» è soppressa;

          t) al comma 1 dell'articolo 611, le parole: «, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442» sono soppresse;

          u) il comma 2 dell'articolo 651 è abrogato;

          v) il comma 2 dell'articolo 652 è abrogato.


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