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PDL 5433-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5433-527-534-258-576-2807-2866-5443-A


 

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PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori

MANZIONE, BEDIN, FILIPPELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI; NIEDDU, MASSIMO BRUTTI, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI;

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

e

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori

PASCARELLA, MASSIMO BRUTTI, BARATELLA, BASTIANONI, GIOVANNI BATTAGLIA, BEDIN, BRUNALE, CADDEO, CARELLA, CAVALLARO, COMPAGNA, CORTIANA, CREMA, CRINÒ, D'AMBROSIO, DE PAOLI, DI GIROLAMO, DI SIENA, D'IPPOLITO, DONATI, FASOLINO, FLAMMIA, FORCIERI, FORMISANO, VITTORIA FRANCO, GARRAFFA,


NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e IV (Difesa), il 3 marzo 2005, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del progetto di legge n. 5433. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge abbinate si vedano i relativi stampati.
 

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GASBARRI, GIOVANELLI, IERVOLINO, IZZO, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MALABARBA, MARINI, MARTONE, MONTINO, MURINEDDU, NIEDDU, NOCCO, PETERLINI, PETRINI, PIATTI, PILONI, ROTONDO, TOMMASO SODANO, STANISCI, TONINI, TURCI, TURRONI, VISERTA COSTANTINI; FLORINO, LUIGI BOBBIO, ANTONINO CARUSO, BALBONI, BEVILACQUA, BONATESTA, BONGIORNO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, PAOLO DANIELI, DELOGU, DE MASI, GRILLOTTI, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SEMERARO, SPECCHIA, TOFANI, ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA; PESSINA

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

n. 5433

il 18 novembre 2004 (v. stampati Senato n. 1432-1533-2493-2645-2663-3009)

Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 novembre 2004

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 527, d'iniziativa del deputato
CARBONI

Abolizione della giurisdizione militare

Presentata il 6 giugno 2001


n. 534, d'iniziativa del deputato
CARBONI

Modifiche al codice penale militare di pace
in materia di reati contro la persona

Presentata il 6 giugno 2001

 

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n. 258, d'iniziativa del deputato
SPINI

Modifiche al codice penale militare di pace
in materia di reati contro la persona

Presentata il 30 maggio 2001


n. 576, d'iniziativa del deputato
LAVAGNINI

Introduzione dell'articolo 229-bis del codice penale militare di pace in materia di circostanze aggravanti nei reati contro la persona

Presentata il 6 giugno 2001


n. 2807, d'iniziativa dei deputati

MINNITI, FINOCCHIARO, KESSLER, RUZZANTE, ANGIONI, BONITO, CARBONI, SINISCALCHI, LUCIDI, PINOTTI, PISA, ROTUNDO, LUMIA, MANZINI

Riforma dei codici penali militari
e dell'ordinamento giudiziario militare

Presentata il 30 maggio 2002


n. 2866, d'iniziativa dei deputati

PISA, ADDUCE, AMICI, BELLILLO, BUFFO, CALZOLAIO, CIALENTE, MAURA COSSUTTA, CRISCI, DAMERI, ALBERTA DE SIMONE, DEIANA, GRANDI, GRILLINI, KESSLER, LEONI, LUMIA, MARONE, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MINNITI, MOTTA, NIGRA, OTTONE, PIGLIONICA, PINOTTI, QUARTIANI, RUZZANTE, SANDI, TOCCI, ZANOTTI

Disposizioni per contrastare il fenomeno
comunemente definito «nonnismo»

Presentata il 14 giugno 2002

 

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n. 5443, d'iniziativa del deputato
PERROTTA

Disposizioni p8.52 05/03/2005er la tutela dell'integrità fisica dei cittadini che prestano servizio militare, in relazione al fenomeno del «nonnismo»

Presentata il 24 novembre 2004

(Relatori: GUIDO GIUSEPPE ROSSI, per la II Commissione;
GAMBA, per la IV Commissione)

 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 5433, come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni, e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a conferire al Governo una delega legislativa per una complessiva modifica della legislazione penale militare e per la revisione del codice penale militare di pace, nonché in materia di ordinamento giudiziario e penitenziario militare;

                reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, in numerose norme - articolo 3, comma 1, lettere b), e), m), n. 1), n), o), q) ed s); articolo 4, comma 1, lettera g) - si richiamano genericamente le pene «originariamente previste dalla legge penale comune»;

                in materia di abrogazioni, l'articolo 3, comma 1, lettera ff) delega il Governo ad abrogare una serie di disposizioni, nonché «ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge», con una formulazione non pienamente conforme alla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3, lettera g)), che prescrive l'indicazione esatta delle disposizioni abrogate;

                il disegno di legge abbinato al Senato al testo in esame era corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 10) - che delega il Governo a prevedere in tema di pene accessorie, una limitazione, dei «casi di

 

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applicazione automatica della rimozione in connessione al titolo di reato per cui è intervenuta condanna, escludendo l'automaticità della rimozione nel caso di concorso con inferiore» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare in concreto le fattispecie cui si intende fare riferimento, considerato anche che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 490 del 1989, ha censurato in termini generali la previsione di applicazione automatica della rimozione;

            all'articolo 3, comma 1, lettera h) - che delega il Governo a «prevedere altresì come reati militari, con la pena della reclusione militare fino a sei mesi, la raccolta o la partecipazione in forma pubblica a sottoscrizioni per rimostranze o proteste in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la portata normativa della disposizione in esame, anche a fini di coordinamento con quanto già previsto dall'articolo 184 del codice penale militare di pace da cui si differenzia per il riferimento - che andrebbe chiarito - alla «forma pubblica» della sottoscrizione;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

             all'articolo 3, comma 1, lettera e) - ove si delega il Governo a prevedere che le violazioni della legge penale comune in materia di stupefacenti, siano anche previsti come reati militari «allorchè commessi da militari, in luoghi militari o comunque in danno di militari» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se tale disposizione riguarda anche reati commessi da soggetti estranei alle Forze armate;

             all'articolo 4, comma 1, lettere d) e l) - ove si delega il Governo, rispettivamente, a procedere alla soppressione del concorso per titoli per il reclutamento dei magistrati militari ed a «rivedere la normativa vigente relativa ai requisiti di nomina, alle cause di dispensa, alla durata dell'incarico ed all'estrazione a sorte dei giudici militari» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se si intenda attribuire al Governo anche la delega per l'emanazione di una nuova disciplina delle rispettive materie (che richiederebbe l'esplicitazione dei principi e criteri direttivi);

             all'articolo 6, comma 2 - ove è previsto il meccanismo del doppio parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi di cui all'articolo 1, con una previsione che il Comitato per la legislazione ha sempre valutato positivamente - dovrebbe valutarsi l'opportunità, anche al fine di evitare eventuali incertezze interpretative, di fissare il termine entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi e di individuare un termine fisso per la proroga.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5433, approvato in un testo unificato dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente, recante una delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare,

            rilevato, sotto il profilo della ripartizione della competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, che le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono riconducibili alle materie «Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi» e «Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», la cui disciplina è riservata, dalle lettere d) e i) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 5433 Governo: «Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare»

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del progetto di legge n. 5433
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
delle Commissioni

Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare.
Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare.
Art. 1.
(Delega al Governo).
Art. 1.
(Delega al Governo).
      1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Forze armate per l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331, il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni modificative e integrative del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, e della legge 30 dicembre 1988, n. 561, recante istituzione del Consiglio della magistratura militare, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

      1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Forze armate per l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331, e garantire i diritti dei militari di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni modificative e integrative del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, e della legge 30 dicembre 1988, n. 561, recante istituzione del Consiglio della magistratura militare, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo dà attuazione ai princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli 3, 4 e 5, in conformità ai princìpi e valori della Costituzione della Repubblica e del diritto internazionale, attenendosi

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo dà attuazione ai princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli 3 e 4, in conformità ai princìpi e valori della Costituzione della Repubblica e del diritto internazionale, con particolare


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ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: riguardo alle Convenzioni modificate dall'Italia, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) adeguare le norme del codice penale militare di guerra e graduarne anche l'applicazione in relazione alle esigenze connesse ai conflitti armati e alle operazioni militari armate all'estero;

          soppressa

          b) dare attuazione ai princìpi di personalità, offensività, sufficiente determinatezza e colpevolezza;

          a) dare attuazione ai princìpi di personalità, offensività, sufficiente determinatezza e colpevolezza;

            c) individuare, in attuazione dei princìpi di proporzione e di sussidiarietà, le ipotesi da depenalizzare, avuto riguardo al grado di offensività e all'effettività della sanzione;

            b) individuare, in attuazione dei princìpi di proporzione e di sussidiarietà, le ipotesi da depenalizzare, avuto riguardo al grado di offensività e all'effettività della sanzione;

            d) adeguare la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati, tenuto conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale comune;

            c) adeguare la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati, tenuto conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale comune;

            e) sopprimere o adeguare le denominazioni e il lessico antiquati o non più rispondenti all'ordinamento interno e internazionale.

            d) sopprimere o adeguare le denominazioni e il lessico antiquati o non più rispondenti all'ordinamento interno e internazionale;

  

            e) salvaguardare le competenze e le funzioni di polizia giudiziaria dei comandanti militari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 260 e 301 del codice penale militare di pace.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi relativi alle modificazioni del codice penale militare di pace).
Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi relativi alle modificazioni del codice penale militare di pace).

      1. Con riferimento alle modificazioni del codice penale militare di pace, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene, oltre a quelli indicati nell'articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) riesaminare le disposizioni di carattere generale, in modo da:

          a) identico:

              1) eliminare ogni deroga ai princìpi stabiliti dalla legge penale comune che non

              1) identico;


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debba ritenersi giustificata dalla necessità di una disciplina speciale del reato militare;  
              2) rivedere la nozione di «militari in servizio alle armi», intendendo come tali i militari di tutte le categorie dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui vengono posti in congedo, nonché la nozione di «militari considerati in servizio alle armi» alla luce delle leggi che regolano lo stato di militare;

              2) identico;

              3) prevedere che, agli effetti della legge penale militare, per luogo militare si intendano le caserme, le navi e gli aeromobili militari, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, anche se momentaneamente, per ragioni di servizio;

              3) identico;

              4) prevedere che, agli effetti della legge penale militare, per navi e aeromobili militari si intendano le navi e gli aeromobili da guerra, nonché ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato alla dipendenza di un comando militare;

              4) identico;

              5) prevedere i casi di applicabilità della legge penale militare ai militari stranieri nelle ipotesi di cooperazione internazionale, qualora consentita dalle convenzioni internazionali, nonché agli estranei alle Forze armate per i servizi di vigilanza e custodia affidati a questi ultimi o per l'adempimento di servizi collegati a operazioni militari, limitatamente alle condotte qualificate, per i militari, come violata consegna e abbandono di posto, nelle forme semplici o aggravate, omessa presentazione in servizio, disobbedienza e inadempienze nelle somministrazioni militari, ferma restando in tali ipotesi la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria;

              5) prevedere i casi di applicabilità della legge penale militare ai militari stranieri nelle ipotesi di cooperazione internazionale, qualora consentita dalle convenzioni internazionali, nonché agli estranei alle Forze armate per i servizi di vigilanza e custodia affidati a questi ultimi o per l'adempimento di servizi collegati a operazioni militari all'estero, limitatamente alle condotte qualificate, per i militari, come violata consegna e abbandono di posto, nelle forme semplici o aggravate, omessa presentazione in servizio, disobbedienza e inadempienze nelle somministrazioni militari, ferma restando in tali ipotesi la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria;

              6) prevedere che, per la reclusione militare, il beneficio della sospensione condizionale della pena possa, e nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 165 del codice penale debba, essere subordinato all'obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno o all'obbligo dell'eliminazione delle conseguenze dannose

              6) identico;


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o pericolose del reato, secondo le modalità previste dalla legge penale comune, ovvero all'obbligo di svolgere determinate prestazioni di servizio militare;  

              7) prevedere l'inserimento della multa come pena principale per il reato militare esclusivamente nei casi in cui il reato sia previsto come tale dalla legge penale comune e quest'ultima preveda la multa congiuntamente alla pena della reclusione, determinando in tali casi il limite minimo e massimo della multa conformemente alle previsioni della medesima legge penale comune; prevedere che, nei casi di cui all'articolo 63, numeri 4 e 6, del codice penale militare di pace, le pene della multa o dell'ammenda inflitte non congiuntamente a pena detentiva per reati previsti dalla legge penale comune siano sostituite con le sanzioni indicate nel numero 8) della presente lettera;

              7) identico;

              8) prevedere, con esclusione delle pene pecuniarie, sanzioni sostitutive delle pene detentive definendone il contenuto e i limiti in modo conforme a quanto previsto dalla legge penale comune, salve le deroghe necessarie ad assicurare che le sanzioni sostitutive siano compatibili con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato;

              8) identico;

              9) escludere l'applicabilità delle pene previste in ragione della competenza penale del giudice di pace;

              9) identico;

              10) prevedere, in caso di condanna per reato militare, l'applicabilità anche di tutte le pene accessorie comuni che conseguano al reato medesimo quando sia previsto come tale dalla legge penale comune e limitare, in tema di pene accessorie, i casi di applicazione automatica della rimozione in connessione al titolo di reato per cui è intervenuta condanna, escludendo l'automaticità della rimozione nel caso di concorso con inferiore;

              10) identico;

              11) regolamentare in termini omogenei la sospensione dall'impiego e dal grado e prevedere, relativamente ai reati di cui al numero 1) della lettera m), la

              11) identico;


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pena accessoria dell'estinzione del rapporto d'impiego, fermi restando i limiti di pena previsti dalla legge penale comune;  

              12) modificare le disposizioni relative all'esecuzione della pena della reclusione militare prevedendo:

              12) identico:

                  12.1) che la misura dell'affidamento in prova del condannato militare di cui alla legge 29 aprile 1983, n. 167, possa essere disposta qualora la pena detentiva inflitta non sia superiore a quattro anni;

                  12.1) che la misura dell'affidamento in prova del condannato militare di cui alla legge 29 aprile 1983, n. 167, possa essere disposta con le limitazioni di cui all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

                  12.2) l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n.167 del 1983;

                  12.2) che la misura di cui al numero 12.1) non si applica al condannato per reati previsti dal libro III, titolo IV, del codice penale militare di guerra;

                  12.3) l'applicabilità al condannato alla pena della reclusione militare dei benefici di cui agli articoli 30 e 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

                  12.3) identico;

                  12.4) l'applicabilità al condannato alla pena della reclusione militare della misura alternativa della detenzione domiciliare limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 47-ter, commi 1, lettera c), e 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

                  12.4) l'applicabilità al condannato alla pena della reclusione militare della misura alternativa della detenzione domiciliare nelle ipotesi di cui agli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47-sexies della medesima legge;

                  12.5) l'applicabilità al condannato alla pena della reclusione militare del beneficio della liberazione anticipata;

                  12.5) identico;

                  12.6) l'esclusione dell'applicabilità al condannato alla pena della reclusione militare delle altre misure alternative alla detenzione previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'ammissione al lavoro all'esterno di cui all'articolo 21 della predetta legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni;

                  12.6) identico;


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              13) prevedere che, oltre alle circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravino il reato militare, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:               13) identico;

                  13.1) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando o l'aver commesso il fatto in concorso con l'inferiore;

 

                  13.2) l'avere commesso il fatto con le armi in dotazione militare o durante un servizio militare o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

 

                  13.3) l'avere commesso il fatto alla presenza di più persone;

 

                  13.4) l'avere commesso il fatto in territorio estero mentre il colpevole vi si trovava per causa di servizio;

 

              14) prevedere che, oltre alle circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale, attenui il reato militare, quando non ne sia elemento costitutivo o circostanza attenuante speciale, l'essere il fatto commesso da militare che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando si tratta di reato esclusivamente militare;

              14) identico;

              15) rivedere le disposizioni in tema di prescrizione per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, stabilendo che il termine decorra dal giorno in cui viene ultimato, o avrebbe dovuto considerarsi ultimato, il servizio alle armi, e rivedere altresì le disposizioni in tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario;

              15) identico;

              16) rivedere la disciplina della liberazione condizionale rendendola omogenea a quanto previsto dalla legge penale comune;

              16) identico;

              17) prevedere che la riabilitazione per i reati militari, per gli appartenenti alle Forze armate, sia disposta dalla autorità giudiziaria militare;

              17) identico;


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          b) modificare la disciplina dei reati contro la fedeltà e la difesa militare, prevedendo come reato militare qualunque violazione della legge penale comune costituente delitto contro la personalità dello Stato se commessa da militare, con applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune; curare il coordinamento con le disposizioni concernenti la tutela del segreto di Stato e i servizi di informazione e sicurezza;           b) identica;

          c) rivedere i reati di omessa presentazione in servizio, di abbandono di posto e di violata consegna, tenuto conto delle nuove, concrete articolazioni di impiego, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare;

          c) identica;

          d) aggiornare, nell'ambito delle violazioni di doveri inerenti speciali servizi, le previsioni in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie nel settore delle comunicazioni, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare;

          d) identica;

          e) prevedere come reati militari le violazioni della legge penale comune costituenti delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope allorché commessi da militari, in luoghi militari o comunque in danno di militari, con applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune;

          e) identica;

          f) modificare la disciplina dei reati di assenza dal servizio, elevando la soglia del reato di allontanamento illecito a tre giorni di assenza, quella dei reati di diserzione e di mancanza alla chiamata a dieci giorni e quella dell'attenuante relativa alla breve durata dell'assenza a trenta giorni, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare;

          f) identica;

          g) riformulare le ipotesi di diserzione immediata, includendo l'assenza ingiustificata nel corso di operazioni militari o di situazioni di emergenza o di allarme note all'autore del fatto, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare;

           g) identica;


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          h) prevedere la fattispecie di natura colposa della dispersione di oggetti di armamento o della dispersione, se grave, di munizioni da guerra forniti, a norma dei regolamenti, dall'amministrazione militare come costituenti dotazione individuale, stabilendo che la stessa sia punita con la pena della reclusione militare fino a due anni;           h) prevedere la fattispecie di natura colposa della dispersione di oggetti di armamento e di munizioni da guerra forniti, a norma dei regolamenti, dell'amministrazione militare come costituenti dotazione individuale, stabilendo che la stessa sia punita con la pena della reclusione militare fino a sei mesi;

          i) disciplinare, in apposito capo del titolo II del libro secondo, i reati di falso prevedendone l'integrazione mediante il richiamo alle ipotesi previste dalla legge penale comune commessi da militari nei casi di lesione al servizio e alla disciplina, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

          i) identica;

          l) riordinare i reati di disobbedienza individuale e collettiva, distinguendoli dai fatti di sedizione, mediante disaggregazione in capi distinti. In particolare: prevedere la non punibilità del ritardo nell'esecuzione di un ordine, sempreché ricorrano le circostanze previste dall'articolo 25, comma 2, primo periodo, del regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545; prevedere come reati militari, con pene detentive differenziate e comunque non superiori alla reclusione militare fino a tre anni, qualora le condotte del militare non costituiscano reati più gravi: le violazioni del divieto di sciopero; l'abbandono collettivo di servizio o di uffici; l'interruzione collettiva del servizio; l'abbandono o la interruzione individuale di un servizio a scopo di reclamo; l'attività diretta a promuovere, organizzare o dirigere forme di turbativa della continuità e della regolarità del servizio, anche se l'evento programmato non sia realizzato; la raccolta o la partecipazione in forma pubblica a sottoscrizioni per rimostranze o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina; prevedere, nelle ipotesi di abbandono collettivo di un servizio, o di un ufficio ovvero di interruzione collettiva di un servizio, la pena della reclusione militare non inferiore

          l) riordinare i reati di disobbedienza individuale e collettiva, distinguendoli dai fatti di sedizione, mediante disaggregazione in capi distinti. In particolare: prevedere la non punibilità del ritardo nell'esecuzione di un ordine, sempreché ricorrano le circostanze previste dall'articolo 25, comma 2, primo periodo, del regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545; prevedere come reati militari, con pene detentive differenziate e comunque non superiori alla reclusione militare fino a tre anni, qualora le condotte del militare non costituiscano reati più gravi: le violazioni del divieto di sciopero; l'abbandono collettivo di servizio o di uffici; l'interruzione collettiva del servizio; l'abbandono o la interruzione individuale di un servizio a scopo di reclamo; l'attività diretta a promuovere, organizzare o dirigere forme di turbativa della continuità e della regolarità del servizio, anche se l'evento programmato non sia realizzato; prevedere altresì come reati militari, con la pena della reclusione militare fino a sei mesi, la raccolta o la partecipazione in forma pubblica a sottoscrizioni per rimostranze o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina;


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nel minimo a tre anni e non superiore nel massimo a sette anni nei confronti dei capi, dei promotori od organizzatori;  
          m) rivedere i reati speciali contro l'amministrazione militare, in modo da:           m) identica;

              1) prevedere come reato militare ogni violazione della legge penale costituente delitto del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, se commessa da militare nel corso o in funzione di attività di carattere militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale; prevedere che si estenda ai reati militari contro la pubblica amministrazione la previsione di cui all'articolo 322-ter del codice penale;

 

              2) integrare le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, previste per i soggetti attivi dei reati della legge penale comune, con le qualifiche di militare incaricato di funzioni amministrative o di comando o di direzione o di controllo, o di militare incaricato dell'esecuzione di un particolare servizio;

 

              3) inserire una disposizione che precisi la nozione di amministrazione militare, ai fini della tutela penale, secondo una accezione funzionale e non di carattere contabile;

 

              4) estendere ai militari, incaricati di funzioni amministrative o di comando o di direzione o di controllo, il reato di arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative di personale dipendente, previsto, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, dall'articolo 78 della legge 1o aprile 1981, n. 121;

 

          n) sostituire l'articolo 220 del codice penale militare di pace con una disposizione che preveda come reato militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro l'amministrazione della giustizia, se commessa da militare in relazione ad un procedimento penale militare o ad una decisione del

          n) identica;


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l'autorità giudiziaria militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;  

          o) prevedere come reato militare ogni violazione della legge penale costituente delitto contro l'incolumità pubblica commessa da militare in luogo militare ovvero in territorio estero, mentre il militare ivi si trovi per causa di servizio o a causa del servizio militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

          o) identica;

          p) prevedere come reato militare la condotta del comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme di sicurezza generali o particolari concernenti la salvaguardia dell'integrità fisica del militare, ovvero omette di vigilare sull'avvenuta predisposizione delle cautele prescritte per prevenire infortuni o altri eventi dannosi, stabilendo che la stessa sia punita, se dal fatto deriva un pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare o per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, con la reclusione da sei mesi a tre anni; prevedere che la stessa pena si applichi al comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme generali o particolari concernenti l'organizzazione, l'impiego o l'addestramento dei militari o relative alla conservazione o gestione amministrativa dei beni appartenenti all'amministrazione militare, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare o per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile;

          p) identica;

          q) sostituire gli articoli da 222 a 229 del codice penale militare di pace e prevedere come reato militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro la persona, se commessa da

          q) identica;


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militare a danno di un altro militare, a causa del servizio militare ovvero in luogo militare o in talune delle circostanze indicate all'articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ovvero in territorio estero, mentre il militare ivi si trovi per causa di servizio o a causa del servizio militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;  

          r) prevedere come reato militare il fatto del militare che usi violenza o minaccia nei confronti di altro militare, valendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra militari più anziani di servizio, stabilendo che lo stesso sia punito con la pena della reclusione militare da sei mesi a cinque anni;

          r) identica;

          s) sostituire gli articoli da 230 a 237 del codice penale militare di pace e prevedere come reato militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro il patrimonio, se commessa da militare a danno di un altro militare o dell'amministrazione militare, in luogo militare o in territorio estero, mentre il militare ivi si trovi per causa di servizio o a causa del servizio militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

          s) identica;

          t) prevedere come reato militare i fatti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, commessi da militare a danno di un altro militare o dell'amministrazione militare, in luogo militare o in territorio estero, mentre il militare ivi si trovi per causa di servizio o a causa del servizio militare, con applicazione delle pene previste dal medesimo articolo 12;

          t) identica;

          u) prevedere nell'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace la perseguibilità a richiesta del Ministro della difesa anche del reato di cui all'articolo 117 del medesimo codice;

          u) identica;


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          v) prevedere l'applicabilità nel processo penale militare delle norme del codice di procedura penale, salvi gli interventi di coordinamento necessari, nonché l'abrogazione espressa delle norme processuali del codice penale militare di pace inapplicabili a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

          v) identica;

          z) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per i reati militari contro la persona e contro il patrimonio, quando la legge penale comune preveda tale condizione di procedibilità, nonché la procedibilità, in tali casi, anche a richiesta del comandante di corpo, ad eccezione dei reati di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis e seguenti del codice penale, nonché disposizioni, anche transitorie, di collegamento fra richiesta e querela;

          z) identica;

          aa) prevedere l'introduzione di norme che stabiliscano casi specifici di arresto in flagranza per le ipotesi più gravi di reati di assenza dal servizio e per i reati militari per le cui corrispondenti fattispecie la legge penale comune stabilisce la medesima misura restrittiva;

          aa) identica;

          bb) prevedere l'introduzione di norme relative alla notifica di atti processuali ed alla costituzione di sezioni di polizia giudiziaria militare;

          bb) identica;

          cc) prevedere l'applicazione della disciplina prevista dal libro VIII del codice di procedura penale per i reati militari puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a dieci anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, nonché per i reati indicati nella lettera e), ferma restando la composizione collegiale del giudice del dibattimento;

          cc) identica;

          dd) prevedere la conferma, per i reati appartenenti alla giurisdizione dei tribunali militari, delle attribuzioni degli organi giudiziari militari, corrispondenti a quelli ordinari indicati dalla legge, nei

          dd) identica;


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rapporti giurisdizionali con autorità straniere, con riguardo alla normativa di cui al libro XI del codice di procedura penale, introducendo analoghe attribuzioni con riguardo alla cooperazione con la Corte penale internazionale per quanto attiene ai fatti corrispondenti ai crimini di guerra;  

          ee) introdurre, limitatamente ai reati militari, forme di concerto con il Ministro della difesa per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge al Ministro della giustizia in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere;

          ee) identica;

          ff) abrogare gli articoli 38, 39, 42, 46, 53, 54, 56, 57, 58, secondo comma, 60, 63, primo comma, numero 1, 70, secondo comma, 71, 78, 79, da 81 a 83, da 85 a 89, 90, primo comma, numeri 2, 3 e 4, secondo e terzo comma, da 91 a 93, da 95 a 97, 98, limitatamente all'ipotesi dell'istigazione, 99, 102, 126, 149, primo comma, numeri 2 e 3, da 200 a 210, 345 e 372 del codice penale militare di pace ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

          ff) identica.

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi relativi alle modificazioni del codice penale militare di guerra).

      Soppresso.

      1. Con riferimento alle modificazioni del codice penale militare di guerra, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene, oltre a quelli indicati nell'articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

          a) escludere ogni ipotesi di retroattività della legge penale militare di guerra;

 

          b) prevedere che la legge penale militare di guerra e le disposizioni di legge che presuppongono il tempo di guerra possano trovare applicazione sul territorio nazionale solo in conseguenza della dichiarazione dello stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione;

 

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          c) prevedere, al di fuori del territorio nazionale, che la legge penale militare di guerra e le disposizioni di legge che presuppongono il tempo di guerra si applichino per i reati commessi nel corso di un conflitto armato, anche indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra; prevedere, nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione dello stato di guerra, che l'applicazione della legge penale militare di guerra e delle disposizioni che presuppongono il tempo di guerra sia disposta con atto avente forza di legge;  

          d) confermare l'applicazione della sola legge penale militare di guerra, ancorché nello stato di pace, ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate al di fuori dei casi di cui alla lettera c), prevedendo la diminuzione delle pene edittali fino ad un quarto, ad esclusione di quelle relative alle violazioni del diritto umanitario;

 

          e) prevedere che il differimento delle pene detentive temporanee sia in ogni caso disposto dall'autorità giudiziaria militare;

 

          f) abrogare integralmente o parzialmente tutte le norme che, alla luce della tutela già apprestata dal codice penale e dal codice penale militare di pace, considerato l'aumento di pena stabilito dall'articolo 47 del codice penale militare di guerra, risultino superflue per la marginalità dell'estensione della tutela penale o della maggiore severità della sanzione;

 

          g) elevare fino ad un terzo le pene previste dal codice penale militare di pace nel caso di richiamo ai sensi dell'articolo 47 del codice penale militare di guerra; elevare fino ad un quarto le medesime pene nel caso di operazioni militari all'estero in condizioni diverse dal conflitto armato; prevedere, ferma restando l'applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune, che costituisca, altresì, reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato militare o in luogo

 

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militare e prevista come delitto contro l'ordine pubblico, la moralità pubblica e il buon costume; prevedere inoltre, ferma restando l'applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune, che costituisca reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trovi nei territori di operazione all'estero; prevedere infine, ferma restando l'applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune, che costituisca reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, commessa dall'appartenente alle Forze armate;  

          h) estendere la tutela del potere di ordinanza militare ai provvedimenti emessi per assicurare l'ordine e la sicurezza dei reparti e del personale militare, la sicurezza pubblica in zona di operazioni, il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario, nonché dagli accordi di tregua, sospensione d'armi, armistizio e dalle altre convenzioni militari, ovvero il rispetto delle salvaguardie e dei salvacondotti comunque rilasciati dalle autorità militari italiane, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare;

 

          i) rivedere il titolo IV del libro terzo provvedendo, laddove già non previsti dalle disposizioni vigenti, alla punizione e alla disciplina penale dei fatti corrispondenti ai crimini di guerra previsti dall'articolo 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, nonché dalle altre convenzioni internazionali di diritto umanitario applicabili ai conflitti armati ratificate dall'Italia, in modo da:

 

              1) prevedere che, ai fini della legge penale militare di guerra, costituiscano

 

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conflitti armati: i conflitti armati internazionali; i conflitti interni tra gruppi di persone organizzate, che si svolgano con le armi all'interno del territorio dello Stato e raggiungano la soglia di una guerra civile o di insurrezione armata; i conflitti interni prolungati tra le Forze armate dello Stato e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi;  

              2) escludere dai conflitti interni indicati al numero 1) le situazioni interne di disordine o di tensione, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi;

 

              3) disciplinare, in coerenza con gli articoli 28 e 32 del citato statuto della Corte penale internazionale, la responsabilità personale dei comandanti militari, differenziandola in relazione al grado di colpevolezza;

 

              4) determinare le pene principali ed accessorie per le singole fattispecie con riferimento alle ipotesi di base e a quelle oggetto di circostanze aggravanti o attenuanti mediante criteri di adeguatezza e di congruità nel quadro sistematico del codice penale militare di guerra;

 

          l) prevedere che, nei casi di applicazione della sola legge penale militare di guerra di cui alla lettera d), il processo sia disciplinato dalle stesse disposizioni del codice penale militare di pace;

 

          m) prevedere che, nei casi di applicazione della legge penale militare di guerra e delle disposizioni di legge che presuppongono il tempo di guerra di cui alle lettere b) e c), il processo sia disciplinato dalle stesse disposizioni del codice penale militare di pace, con le seguenti deroghe e integrazioni:

 

              1) sottoposizione alla giurisdizione penale militare anche di chiunque commetta un reato contro le leggi e gli usi della guerra o comunque un reato militare a danno dello Stato o di cittadini italiani, ovvero nel territorio estero sottoposto al

 

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controllo delle Forze armate italiane nell'ambito di una operazione militare armata;  

              2) competenza del tribunale militare di Roma sia per i reati commessi all'estero sia per quelli commessi in navigazione a bordo di navi o aeromobili militari in acque o spazi internazionali o territoriali esteri;

 

              3) esclusione della sospensione feriale dei termini processuali;

 

              4) possibilità di abbreviazione dei termini processuali, in funzione della massima tempestività, compatibile con il rispetto sostanziale delle garanzie difensive, nella definizione del processo;

 

              5) previsione che non siano, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, emesse misure coercitive, salvo che per i reati puniti con la pena dell'ergastolo ovvero con la reclusione superiore a venti anni, quando l'esigenza di partecipazione dell'imputato alle operazioni militari risulti prevalente rispetto alle esigenze cautelari;

 

              6) previsione di specifiche disposizioni relative alla obbligatorietà o facoltatività dell'arresto in flagranza, estendendone la facoltà ai reati militari puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quella prevista dall'articolo 381 del codice di procedura penale, nonché alla convalida dell'arresto nei casi in cui l'arrestato non possa essere tempestivamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, prevedendo in ogni caso la sollecita comunicazione dell'avvenuto arresto all'autorità medesima ed una procedura di convalida in contraddittorio, attuata ove occorra attraverso lo strumento dell'audizione a distanza;

 

              7) previsione della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della difesa per i reati militari connessi all'esercizio di funzioni di comando nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei crimini di guerra;

 

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          n) prevedere, limitatamente ai conflitti armati fuori dal territorio nazionale:  

              1) che le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare, in deroga alle disposizioni del codice di procedura penale, procedano, d'iniziativa, a compiere tutti gli atti di polizia giudiziaria, compresi quelli che normalmente sono svolti solamente su delega del pubblico ministero, nonché l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, allorché ricorra una delle seguenti condizioni, di cui deve essere fatta espressa menzione:

 

                  1.1) si agisca in zona di operazioni;

 

                  1.2) sia vigente, per motivi di sicurezza, il divieto di comunicazione;

 

                  1.3) si tratti di reparto isolato, di nave militare o di aeromobile militare in navigazione e non siano possibili collegamenti;

 

              2) il raddoppio dei termini ordinari per la convalida, ove prevista, degli atti di polizia giudiziaria, eccetto quelli stabiliti per la convalida dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, con decorrenza dall'ora successiva alla cessazione della causa di impedimento;

 

              3) l'utilizzabilità degli atti di cui al numero 1), anche al di fuori dei casi previsti dal codice di procedura penale, qualora gli stessi siano divenuti irripetibili per morte, infermità o irreperibilità, in conseguenza di fatti o circostanze derivanti dalle condizioni indicate nel numero 1);

 

          o) prevedere che la dichiarazione dello stato di guerra abbia per effetto l'esercizio della giurisdizione penale militare di guerra relativamente ai reati, ad essa soggetti, che siano commessi dopo la dichiarazione dello stato di guerra; prevedere, solo in tal caso, l'applicazione per tutti i predetti reati della procedura prevista dal libro VIII del codice di procedura penale, nonché, avverso le sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali militari, il ricorso in unica istanza, per

 

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motivi di legittimità, al Tribunale supremo militare, ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, attribuendo al giudizio davanti al medesimo Tribunale supremo esclusivamente natura rescindente;  

          p) prevedere che i crimini di guerra, previsti dal codice penale militare di guerra e corrispondenti alle fattispecie di cui all'articolo 8 del citato statuto della Corte penale internazionale, rientrino nella giurisdizione dei tribunali militari se commessi in stato di guerra ovvero, al di fuori del territorio nazionale, nelle ipotesi di cui al secondo periodo della lettera c);

 

          q) abrogare gli articoli 2, 8, 17, 27, 28, 39, 44, 47, secondo comma, 75, 118 e 233 del codice penale militare di guerra ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi relativi alle modificazioni dell'ordinamento giudiziario militare).
Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi relativi alle modificazioni dell'ordinamento giudiziario militare).

        1. Con riferimento alle modificazioni dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene, oltre a quelli indicati nell'articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) rivedere la normativa vigente relativa a requisiti di grado, cause di dispensa, durata dell'incarico ed estrazione a sorte dei giudici militari, ferma restando la composizione numerica degli organi giudiziari militari;

          a) identica;

          b) prevedere che il Consiglio della magistratura militare sia presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione e sia composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, da sei componenti eletti dai magistrati militari dei quali due magistrati militari di cassazione, nonché da due componenti

          b) prevedere che il Consiglio della magistratura militare sia presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione e sia composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, da sei componenti eletti dai magistrati militari dei quali due magistrati militari di cassazione, nonché da due componenti


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estranei alla magistratura scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; prevedere che i due componenti estranei alla magistratura siano eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea; prevedere che uno dei due componenti estranei alla magistratura sia eletto dal Consiglio vice presidente; prevedere che i componenti elettivi del Consiglio durino in carica sei anni e non siano immediatamente rieleggibili. Al relativo onere, pari a 10.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio; estranei alla magistratura scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; prevedere che i due componenti estranei alla magistratura siano scelti d'intesa dai Presidenti delle due Camere; prevedere che uno dei due componenti estranei alla magistratura sia eletto dal Consiglio vice presidente; prevedere che i componenti elettivi del Consiglio durino in carica sei anni e non siano immediatamente rieleggibili. Al relativo onere, pari a 10.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio;

          c) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del Consiglio della magistratura militare l'istituzione di una sezione disciplinare del Consiglio, composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti; prevedere che un membro effettivo e un membro supplente siano scelti tra i magistrati militari di cassazione componenti elettivi del Consiglio, che un membro effettivo e un membro supplente siano scelti tra gli altri magistrati militari componenti elettivi e che un membro effettivo e un membro supplente siano scelti tra i componenti eletti dal Parlamento;

          c) identica;

          d) prevedere la soppressione del concorso per titoli per il reclutamento dei magistrati militari;

          d) identica;

          e) prevedere che, nel caso di applicazione delle leggi penali militari di guerra, anche quando sia dichiarato lo

          e) prevedere che, nel caso di applicazione delle leggi penali militari di guerra, anche quando sia dichiarato lo


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stato di guerra, l'attività giudiziaria militare sia esercitata dagli stessi organi che la esercitano nello stato di pace, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del presente comma e dall'articolo 4, comma 1, lettera o); stato di guerra, l'attività giudiziaria militare sia esercitata dagli stessi organi che la esercitano nello stato di pace, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del presente comma;

          f) prevedere il riordinamento del Tribunale supremo militare di guerra, il quale giudichi, nei ricorsi avverso sentenze emesse dai tribunali militari nello stato di guerra, con l'intervento del presidente della corte militare di appello, con funzioni di presidente, e di quattro giudici, dei quali tre magistrati militari e un ufficiale avente grado superiore a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di brigadiere generale o gradi equiparati, estratto a sorte;

          f) identica;

          g) prevedere un'unica sede di corte militare d'appello sopprimendo conseguentemente le due sezioni distaccate di Verona e Napoli attualmente previste;

          g) identica;

          h) prevedere che il numero dei tribunali militari non sia superiore a cinque e rivederne le circoscrizioni al fine di pervenire ad un'equa distribuzione del carico di lavoro e ad un'adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto della modificazione avvenuta nella dislocazione dei comandi, reparti ed enti delle Forze armate, dell'estensione territoriale delle circoscrizioni stesse, del complesso dei militari ivi in servizio, delle caratteristiche dei collegamenti tra le varie province e la sede degli uffici giudiziari.

          h) prevedere che il numero dei tribunali militari non sia superiore a sei, con la possibilità di istituire, ove occorra, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio della magistratura militare, fino ad un massimo di due sezioni distaccate e rivederne le circoscrizioni al fine di pervenire ad un'equa distribuzione del carico di lavoro e ad un'adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto della modificazione avvenuta nella dislocazione dei comandi, reparti ed enti delle Forze armate, dell'estensione territoriale delle circoscrizioni stesse, del complesso dei militari ivi in servizio, delle caratteristiche dei collegamenti tra le varie province e la sede degli uffici giudiziari;

 

          i) prevedere la possibilità che la difesa dinanzi agli organi giudiziari militari possa essere assunta da ufficiali che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

 

          l) rivedere la normativa vigente relativa ai requisiti di nomina, alle cause di dispensa, alla durata dell'incarico e all'estrazione a sorte dei giudici militari.


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Art. 6.
(Norme di coordinamento e transitorie).
Art. 5.
(Norme di coordinamento e transitorie).

      1. In sede di esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo è altresì delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1 con le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

      Identico.

Art. 7.
(Norme finali).
Art. 6.
(Norme finali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.

        2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti entro il termine di sessanta giorni. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché le competenti Commissioni permanenti esprimano il loro parere definitivo entro il termine di trenta giorni. Decorsi inutilmente i termini previsti per i pareri, i decreti sono emanati anche in mancanza degli stessi. In caso di ritardo nella trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, che non consenta il rispetto di entrambi i termini previsti per i pareri, il termine per l'esercizio della delega è prorogato per un periodo di tempo corrispondente e comunque non oltre centoventi giorni.  
      3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può emanare  

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disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi, dei criteri direttivi e delle procedure di cui alla presente legge.  
      4. Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, in considerazione della necessità di provvedere senza ritardo alle iniziative necessarie per la conseguente redistribuzione territoriale della vigente pianta organica del personale della magistratura militare, l'attuale Consiglio della magistratura militare è prorogato sino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti e comunque non oltre due anni dalla scadenza naturale del mandato.  
Art. 8.
(Testi unici).
Art. 7.
(Testi unici).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario militare nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

      1. Identico.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento penitenziario militare nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi       2. Identico.

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esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.  
      3. Per l'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7.       3. Per l'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 6.
      4. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario militare.       4. Identico.
      5. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in       5. Identico.
vigore del testo unico di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento penitenziario militare.  


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