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PDL 5433-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5433-527-534-258-576-
         2807-2866-5443
-A-bis




RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
II (GIUSTIZIA) E IV (DIFESA)

presentata alla Presidenza il 4 marzo 2005

(Relatori di minoranza: BONITO, per la II Commissione;
MOLINARI per la IV Commissione)

(designati congiuntamente dai gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Rifondazione comunista, dalla componente del gruppo misto Comunisti italiani, dalla componente del gruppo misto Socialisti democratici italiani e dalla componente del gruppo misto Verdi-l'Unione, ai sensi dell'articolo 79, comma 12, secondo periodo, del Regolamento).

sulle

 

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PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori

MANZIONE, BEDIN, FILIPPELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI; NIEDDU, MASSIMO BRUTTI, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI;

sul

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

 

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e sulle

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori

PASCARELLA, MASSIMO BRUTTI, BARATELLA, BASTIANONI, GIOVANNI BATTAGLIA, BEDIN, BRUNALE, CADDEO, CARELLA, CAVALLARO, COMPAGNA, CORTIANA, CREMA, CRINÒ, D'AMBROSIO, DE PAOLI, DI GIROLAMO, DI SIENA, D'IPPOLITO, DONATI, FASOLINO, FLAMMIA, FORCIERI, FORMISANO, VITTORIA FRANCO, GARRAFFA, GASBARRI, GIOVANELLI, IERVOLINO, IZZO, LIGUORI, LONGHI, MACONI, MALABARBA, MARINI, MARTONE, MONTINO, MURINEDDU, NIEDDU, NOCCO, PETERLINI, PETRINI, PIATTI, PILONI, ROTONDO, TOMMASO SODANO, STANISCI, TONINI, TURCI, TURRONI, VISERTA COSTANTINI; FLORINO, LUIGI BOBBIO, ANTONINO CARUSO, BALBONI, BEVILACQUA, BONATESTA, BONGIORNO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, PAOLO DANIELI, DELOGU, DE MASI, GRILLOTTI, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SEMERARO, SPECCHIA, TOFANI, ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA; PESSINA

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

n. 5433

il 18 novembre 2004 (v. stampati Senato n. 1432-1533-2493-2645-2663-3009)

Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 novembre 2004

e sulle

PROPOSTE DI LEGGE
n. 527, d'iniziativa del deputato
CARBONI

Abolizione della giurisdizione militare

Presentata il 6 giugno 2001

 

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n. 534, d'iniziativa del deputato
CARBONI

Modifiche al codice penale militare di pace
in materia di reati contro la persona

Presentata il 6 giugno 2001


n. 258, d'iniziativa del deputato
SPINI

Modifiche al codice penale militare di pace
in materia di reati contro la persona

Presentata il 30 maggio 2001


n. 576, d'iniziativa del deputato
LAVAGNINI

Introduzione dell'articolo 229-bis del codice penale militare di pace in materia di circostanze aggravanti nei reati contro la persona

Presentata il 6 giugno 2001


n. 2807, d'iniziativa dei deputati

MINNITI, FINOCCHIARO, KESSLER, RUZZANTE, ANGIONI, BONITO, CARBONI, SINISCALCHI, LUCIDI, PINOTTI, PISA, ROTUNDO, LUMIA, MANZINI

Riforma dei codici penali militari
e dell'ordinamento giudiziario militare

Presentata il 30 maggio 2002


n. 2866, d'iniziativa dei deputati

PISA, ADDUCE, AMICI, BELLILLO, BUFFO, CALZOLAIO, CIALENTE, MAURA COSSUTTA, CRISCI, DAMERI, ALBERTA DE SIMONE, DEIANA, GRANDI, GRILLINI, KESSLER,
 

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LEONI, LUMIA, MARONE, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MINNITI, MOTTA, NIGRA, OTTONE, PIGLIONICA, PINOTTI, QUARTIANI, RUZZANTE, SANDI, TOCCI, ZANOTTI

Disposizioni per contrastare il fenomeno
comunemente definito «nonnismo»

Presentata il 14 giugno 2002


n. 5443, d'iniziativa del deputato
PERROTTA

Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica dei cittadini che prestano servizio militare, in relazione al fenomeno del «nonnismo»

Presentata il 24 novembre 2004
 

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Onorevoli Colleghi! - I codici penali militari vigenti in Italia risalgono al 1941: la stessa data di origine, nonché il contesto in cui furono emanati (in tempo di guerra) rendono evidente la loro inadeguatezza, sia sotto il profilo degli interessi tutelati (data anche la profonda evoluzione registrata in oltre cinquanta anni nella struttura e nelle esigenze delle forze armate), sia sotto il profilo delle tecniche di tutela, con riguardo in particolare al rispetto dei principi costituzionali rilevanti in materia penale. Non stupisce al riguardo che la Corte costituzionale abbia più volte rivolto al legislatore un «pressante» invito per la riforma della legislazione penale militare: ad esempio le sentenze n. 467 del 1991, n. 284 del 1995, n. 343 del 1995 e n. 15 del 1996.
      Con riguardo all'ordinamento giudiziario militare e al processo penale militare, si sono registrati importanti cambiamenti, per effetto della legge 7 maggio 1981, n. 180 (sulla riforma dell'ordinamento giudiziario militare di pace) e della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (istitutiva del Consiglio della magistratura militare), e per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. A seguito della riforma e' rimasto un ruolo di magistrati militari (attualmente i magistrati militari in servizio sono circa settanta), separato dal ruolo dei magistrati ordinari, cui peraltro i primi sono equiparati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 180 del 1981. L'applicazione del principio di unità della giurisdizione comporta la soppressione del ruolo dei magistrati militari e il trasferimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura delle competenze ora spettanti al Ministero della difesa e al Consiglio della magistratura militare. Quanto al diritto penale militare sostanziale, non vi sono state riforme organiche: se si eccettuano le leggi in tema di obiezione di coscienza e di insubordinazione (legge 8 luglio 1998, n. 230, e legge 26 novembre 1985, n. 689) ed alcune importanti sentenze della Corte costituzionale, occorre constatare che il sistema penale militare è rimasto immutato nella parte sostanziale.
      Fin dalla IX legislatura fu presentato un disegno di legge delega per la riforma del codice penale militare di pace, ripresentato periodicamente.
      Vanno considerate inoltre le conseguenze che sotto il profilo della composizione e della natura del rapporto di servizio sono venute a determinarsi con l'abolizione del servizio di leva obbligatorio e la trasformazione in senso totalmente professionale dello strumento militare italiano.
      Concorrono infine a modificare sostanzialmente struttura e compiti delle nostre Forze armate, due fattori fondamentali: 1) l'ormai avviata costituzione di Forze collegate al nuovo ordinamento voluto dall'Unione europea; 2) il mutato scenario operativo che sempre più frequentemente porta ad intervenire al di fuori dei confini nazionali in operazioni di mantenimento o imposizione della pace, e di interposizione, a volte anche al limite del conflitto armato, da realizzarsi nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11 della Costituzione, dal diritto internazionale e dalle convenzioni internazionali.
      In molte ditali situazioni il codice penale militare di pace ha mostrato limiti evidenti e il codice penale militare dì guerra una sostanziale inadeguatezza, non essendo in atto una situazione di guerra.
      È l'insieme di queste considerazioni che ci inducono a presentare questa proposta di legge per un nuovo codice penale militare di pace delegando al Governo le norme per il suo ampliamento da rendere applicabili anche nelle operazioni militari all'estero cogliendo la peculiarità delle varie situazioni in cui sono chiamati ad operare i militari italiani.

Francesco BONITO,
Relatore di minoranza per la II Commissione

Giuseppe MOLINARI,
Relatore di minoranza per la IV Commissione.

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TESTO ALTERNATIVO DEI RELATORI DI MINORANZA(*)
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12 del regolamento)

Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento
giudiziario militare

(Alternativo al titolo del testo delle Commissioni)

Articolo 1.
(Delega al Governo).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni modificative e integrative del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

(Alternativo all'articolo 1 del testo delle Commissioni).

Articolo 2.
(Princìpi e criteri direttivi relativi alle modificazioni del codice penale militare di pace).

        1. Con riferimento alle modificazioni del codice penale militare di pace, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        1) prevedere che:

            a) costituisce reato militare, oltre alle fattispecie previste dalla presente legge, qualunque altra violazione della legge penale prevista quale delitto contro la personalità dello Stato e l'ordine pubblico, commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri


(*) NOTA: Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo delle Commissioni. Sono altresì indicati, seguendo la numerazione progressiva, gli articoli del testo delle Commissioni per i quali non vengono proposti testi alternativi. Il testo presuppone la soppressione dell'articolo 2 del testo delle Commissioni.
 

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e violazione dei doveri inerenti alla qualità di militare, o comunque in luogo militare, ovvero quale delitto contro la persona o il patrimonio, dallo stesso commessa a danno di altro militare o dell'amministrazione militare, purché in luogo militare o a causa del servizio militare;

            b) costituisce inoltre reato militare qualunque violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare;

            c) la pena detentiva temporanea stabilita per i reati di cui alle lettere a) e b) è aumentata fino a un sesto, ferma restando la procedibilità a querela, ove prevista per le corrispondenti fattispecie comuni;

            d) agli effetti della legge penale, con le dizioni «appartenente alle Forze armate» e «militare» si intende colui che presta, ancorché di fatto, servizio attivo nelle Forze o nei corpi armati dello Stato ad ordinamento militare, anche se assente dal reparto di appartenenza, e colui che, seppure non in servizio attivo, sconta una pena detentiva per un reato militare in uno stabilimento militare di pena o in un luogo di cura militare o ivi si trova in stato di custodia cautelare;

            e) il servizio attivo inizia per il militare dal momento stabilito per la presentazione e termina con il collocamento in congedo;

            f) agli effetti della legge penale militare, i reati commessi da militari italiani a danno di militari o delle Forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari e delle Forze armate dello Stato italiano. L'osservanza della presente lettera è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato italiano. Sono fatte salve le disposizioni stabilite da specifici trattati ratificati, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione;

            g) oltre che nei casi indicati nel codice penale, è punito secondo la legge italiana il militare che commette reati militari in territorio estero ove si trovi per causa di servizio;

            h) sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano anche se momentaneamente in reparti inquadrati organicamente per operazioni militari o di protezione civile, ovvero per svolgervi un particolare servizio regolato mediante specifiche consegne;

            i) sono navi e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, nonché ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato alla dipendenza di un comando militare;

            j) se un fatto costituente reato è commesso per ordine di un superiore o di altra autorità competente, ne risponde anche il militare che lo ha eseguito, quando l'ordine è manifestamente rivolto contro

 

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le istituzioni dello Stato o la sua esecuzione costituisce comunque manifestamente reato;

            k) non è punibile il militare che, al fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza;

            l) la legge determina gli altri casi nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o un altro mezzo di coazione fisica;

            m) i trattati internazionali, ratificati ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, le determinazioni delle Nazioni Unite e degli organi di comando delle alleanze militari alle quali aderisce lo Stato italiano possono prevedere apposite norme per il reclutamento del personale destinato a specifiche missioni delle Forze armate in territorio estero;

            n) non è punibile il militare che ha commesso un fatto che costituisce reato quando vi è stato costretto dalla necessità di impedire condotte di ammutinamento, saccheggio, devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell' aeromobile;

            o) quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dalle lettere k) e n) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni in materia di reati colposi, se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo;

            p) oltre alle circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:

                1) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

                2) l'avere commesso il fatto in concorso con l'inferiore;

                3) l'avere commesso il fatto con le armi in dotazione militare o durante un servizio militare o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

                4) l'avere commesso il fatto alle presenza di tre o più militari;

                5) l'avere commesso il fatto in territorio estero mentre il colpevole vi si trovava per causa di servizio;

            q) oltre alle circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le seguenti circostanze:

                1) l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'espletamento dei doveri militari;

                2) l'essere il fatto commesso da militare che non ha ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando si tratta delle fattispecie di cui alle lettere da bb) e gg);

 

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            r) costituisce reclusione militare la pena della reclusione che, essendo inflitta nel caso e con le modalità indicate nel secondo periodo, viene scontata negli stabilimenti militari penali. Nel caso di condanna per reati militari, da pronunciare o pronunciata nei confronti di militari, ancorché non più in servizio attivo, in luogo della reclusione si applica la reclusione militare per uguale durata, salvo che alla condanna consegua l'interdizione dai pubblici uffici o che il condannato abbia in altro modo perduto la qualità di militare. La reclusione militare è a ogni effetto equiparata alla pena della reclusione. Il trattamento rieducativo del militare condannato per reati militari tende al recupero della sua consapevolezza e senso di responsabilità, con specifico riferimento alla osservanza dei doveri inerenti allo stato militare. Il programma di trattamento penitenziario è stabilito in funzione dello sviluppo e del consolidamento delle attitudini militari per la ripresa del servizio attivo. Sono eseguite negli stabilimenti penali militari la custodia cautelare in carcere e le pene detentive inflitte ai militari in servizio permanente per reati comuni;

            s) il giudice applica le sanzioni sostitutive previste dalla legge penale comune e le misure alternative alla detenzione previste dalle leggi di ordinamento penitenziario, secondo modalità che non pregiudichino, se possibile, il rapporto di impiego con l'amministrazione militare;

            t) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, conseguente a condanna per reati militari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del codice penale, priva il militare condannato della qualità di militare e della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le Forze armate dello Stato;

            u) il militare che interrompe la prestazione del servizio alle armi allontanandosi arbitrariamente od omettendo di presentarsi senza giusto motivo e rimane assente per oltre otto giorni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni;

            v) se il militare, nei casi di cui alla lettera u), rimane assente senza giusto motivo almeno tre volte per oltre un giorno nell'arco di un quinquennio la pena è della reclusione fino a sei mesi;

            z) nei casi previsti dalle lettere u) e v), la pena è aumentata se la durata dell'assenza supera i sei mesi. Nel caso di condanna per i reati di cui alle lettere u) e v), se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, ferma restando la previsione di cui all'articolo 167 codice penale, il reato è estinto anche se il militare completa la ferma prefissata senza commettere ulteriori reati militari;

            aa) chiunque, avendo contratto l'obbligo di prestare servizio militare, ne ottiene l'esenzione, anche temporanea, procurandosi o simulando un'infermità, o con altri mezzi fraudolenti, è punito con la reclusione fino a quattro anni;

            bb) il militare che indebitamente rifiuta, omette o ritarda di eseguire un ordine legittimo attinente al servizio ed alla disciplina militari, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione fino

 

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a un anno. La stessa pena si applica nei confronti del militare che omette senza giusto motivo di assumere il servizio specifico cui è stato assegnato o che gli è stato richiesto dall'autorità competente. Non è punibile il militare che dichiara di non voler eseguire l'ordine, quando comunque, dopo che l'ordine è stato confermato dal superiore, lo esegue. Se il fatto è commesso durante un servizio specifico, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione è da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso in occasione di operazioni militari o di interventi di protezione civile, ovvero in altre circostanze di grave pericolo, la reclusione è da uno a quattro anni;

            cc) il militare che non ottempera alle intimazioni fatte dal militare preposto ad un servizio specifico nell'esecuzione di regolamenti, prescrizioni od ordini che ne disciplinano l'adempimento è punito con la reclusione fino ad un anno; la reclusione è da sei mesi a tre anni se il fatto è commesso nelle circostanze indicate dalla lettera bb), ultimo periodo;

            dd) il militare che, appartenendo all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, o comunque essendo stato destinato ad un corpo di spedizione o operazione si trova assente, senza giusto motivo al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

            ee) il militare che interrompe senza giusto motivo il servizio specifico al quale è stato assegnato o che gli è stato richiesto dall'autorità competente, ovvero lo presta in modo non conforme ai regolamenti o alle prescrizioni che ne disciplinano l'adempimento, in modo da determinare un pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o per la sicurezza del posto, della nave dell'aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni; la reclusione è da uno a cinque anni se il fatto è commesso nelle circostanze indicate dalla lettera bb), ultimo periodo;

            ff) il militare che, svolgendo o dovendo svolgere un servizio specifico, ne ottiene l'esenzione, procurandosi o simulando un'infermità o con altri mezzi fraudolenti, è punito con la reclusione da quattro mesi a un anno;

            gg) il militare che, durante lo svolgimento di un servizio specifico ovvero dopo essere stato comandato per il medesimo, è colto in stato di ubriachezza o di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestano, è punito con la reclusione fino a sei mesi;

            hh) il comandante di unità militare che cagiona la perdita o la cattura di navi, aeromobili, stabilimenti, infrastrutture militari o adibite al servizio delle Forze armate è punito con la reclusione da due a dieci anni. Se il fatto è avvenuto per colpa è punito con la reclusione fino a cinque anni;

 

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            ii) il comandante di unità militare che non osserva le istruzioni ricevute per lo svolgimento di una operazione militare o non adotta le modalità di organizzazione del servizio stabilite dall'autorità superiore oralmente o per iscritto, è punito, se dal fatto deriva pregiudizio per l'operazione ovvero pericolo per l'efficienza o l'integrità della nave, dell'aeromobile, dello stabilimento o dell'infrastruttura militare o adibita al servizio delle Forze armate, dipendente dal suo comando, con la reclusione fino a cinque anni. Il comandante di unità militare che, per negligenza o imprudenza nello svolgimento dei compiti di comando, pregiudica l'esito di una operazione militare che era incaricato di compiere, è punito con la reclusione fino a due anni;

            jj) il comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme di sicurezza generali o particolari concernenti la salvaguardia dell'integrità fisica del militare, ovvero omette di vigilare sull'avvenuta predisposizione delle cautele prescritte per prevenire infortuni o altri eventi dannosi, è punito, se dal fatto deriva un pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare o per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena di cui al primo periodo si applica al comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme generali o particolari concernenti l'organizzazione, l'impiego o l'addestramento dei militari o relative alla conservazione o gestione amministrativa dei beni appartenenti all'amministrazione militare, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile;

            kk) il comandante di unità militare che, senza incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme in vigore, ordina un movimento di Forze armate, è punito con la reclusione da uno a sei anni;

            ll) il comandante di unità militare che durante operazioni militari abbandona il comando è punito con la reclusione fino a tre anni. Se il fatto di cui al primo periodo è commesso in circostanze di grave pericolo o determina pregiudizio per l'esito dell'operazione si applica la reclusione da quattro a otto anni;

            mm) il militare che usa violenza contro un superiore o un inferiore per cause attinenti al servizio ed alla disciplina, ovvero contro un militare che svolge un servizio specifico, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per costringere l'altro militare a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero a fare o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni;

            nn) il militare che minaccia un ingiusto danno ad un superiore o ad un inferiore, per cause attinenti al servizio ed alla disciplina,

 

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ovvero ad un militare che svolge un servizio specifico, è punito con la reclusione fino a tre anni. Nei casi di cui alla lettera mm), secondo periodo, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni;

            oo) Le pene stabilite dalle lettere mm) e nn) sono aumentate se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 339, primo comma, del codice penale, ovvero, per il reato di minaccia in servizio, se il colpevole si è avvalso della forza intimidatrice derivante dal vincolo di solidarietà, resistente o supposto, tra i militari più anziani in servizio;

            pp) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 339, secondo comma, del codice penale, la pena è della reclusione da due a otto anni nelle ipotesi di cui al primo periodo delle lettere mm) e nn), e della reclusione da tre a quindici anni nelle ipotesi previste dal secondo periodo delle lettere mm) e nn);

            qq) il militare che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore o di un inferiore, per cause attinenti al servizio ed alla disciplina, ovvero di un militare che svolge un servizio specifico, in sua presenza, è perseguibile a querela da parte della persona offesa ed è punito con la reclusione fino a otto mesi. Le stesse pene di cui al primo periodo si applicano al militare che commette i fatti indicati nel medesimo comma mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, ovvero con scritti, disegni o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, diretti al militare offeso;

            rr) il militare che, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri, inerenti alla sua posizione di servizio, al grado o al comando rivestito, ovvero giovandosi del vincolo di solidarietà tra i militari più anziani di servizio, sottopone a maltrattamenti altro militare, così da rendere più gravoso il servizio o la convivenza nell'ambiente militare, è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a tre anni;

            ss) il militare che minaccia un ingiusto danno ad altro militare valendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra i militari più anziani di servizio, è punito con la reclusione fino ad un anno;

            tt) è punito con la reclusione fino a quattro anni il militare che, abusando del suo grado o delle sue funzioni, in qualsiasi modo impedisce ad un inferiore di presentare istanze, denunzie o ricorsi alle autorità competenti, gli infligge sanzioni disciplinari non consentite, ovvero lo costringe a svolgere prestazioni non attinenti al servizio o alla disciplina;

            uu) il militare che, abusando del suo grado o delle sue funzioni, utilizza a profitto proprio o altrui le prestazioni lavorative di un inferiore è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni;

            vv) sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni i militari che, riuniti in numero di cinque o più, indebitamente rifiutano, omettono o ritardano di eseguire un ordine attinente al servizio ed alla disciplina loro intimato da un superiore, od omettono

 

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di assumere lo specifico servizio cui sono stati assegnati o che viene loro richiesto dall'autorità competente. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a quindici anni, se i militari, avendo preso arbitrariamente le armi, rifiutano, omettono o ritardano di eseguire l'ordine di deporle, intimato da un loro superiore. Nel caso previsto dal secondo periodo la pena è della reclusione non inferiore a sei anni. Se il fatto è commesso durante un servizio specifico o a bordo di una nave o di un aeromobile militare, o in occasione di operazioni militari o di interventi di protezione civile, o in circostanze di grave pericolo, la pena è aumentata dalla metà a due terzi. Non è punibile il militare che desiste immediatamente dall'azione dopo che l'ordine è reiterato dal superiore;

            zz) sono puniti con la reclusione fino a tre anni i militari che in numero di cinque o più si accordano per commettere il reato previsto dalla lettera vv), se il reato non viene commesso. Con la stessa pena di cui al primo periodo sono puniti i militari che si accordano per commettere un reato al fine di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o del posto, o al fine di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, se il reato non viene commesso. Nei casi previsti dal primo e dal secondo periodo la pena applicabile è sempre inferiore alla metà di quella stabilita per il reato cui si riferisce l'accordo;

            aaa) il militare che istiga uno o più inferiori a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta, ma il reato non è commesso, con la reclusione fino a cinque anni. La pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione;

            bbb) il militare che, in violazione dei propri doveri di servizio, non usa ogni mezzo possibile per impedire l'esecuzione di alcuno dei reati contro la personalità dello Stato o di ammutinamento che si commette in sua presenza è punito, al di fuori dei casi di concorso di reato, con la reclusione fino a cinque anni. La pena è sempre inferiore alla metà di quella prevista per il reato commesso in presenza del militare;

            ccc) il militare che, anche se non presente ad alcuno dei reati indicati dalla lettera bbb), omette di farne rapporto ai superiori non appena ne ha avuto notizia, è punito con la reclusione fino ad un anno;

            ddd) il militare che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena di cui al primo periodo si applica al militare che promuove o partecipa ad una adunata sediziosa;

            eee) il militare che distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate è punito con

 

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la reclusione fino a cinque anni. Se il fatto è avvenuto per colpa è punito con la reclusione fino a sei mesi;

            fff) il militare che distrugge, disperde o rende, in tutto o in parte, inservibili armi, munizioni o parti di sistema d'arma, è punito con la reclusione fino a cinque anni. Se il fatto è commesso per colpa, è punito con la reclusione fino a sei mesi;

            ggg) il militare che, avendo il possesso o comunque la disponibilità di armi, munizioni o parti di sistema d'arma, se ne appropria, è punito con la reclusione fino a cinque. Il militare che si impossessa di armi, munizioni o parti di sistema d'arma adibiti alla difesa militare, sottraendoli all'amministrazione militare o ad altro militare che li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Si applicano le aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

            hhh) la giurisdizione penale militare è esercitata, ai sensi delle norme di cui alla presente legge e al codice di procedura penale, intendendosi sostituiti agli organi della giurisdizione ordinaria i corrispondenti organi giudiziari militari;

            iii) gli organi giudiziari militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate, esclusi coloro i quali non hanno raggiunto la maggiore età;

            jjj) la connessione dei procedimenti di competenza del giudice militare ed i procedimenti di competenza del giudice ordinario, è disciplinata esclusivamente dagli articoli 12 e 13, comma 2, del codice di procedura penale;

            kkk) la competenza per i reati militari commessi interamente in navigazione su navi o aeromobili militari, ovvero all'estero, appartiene al tribunale militare del luogo in cui ha sede il reparto di appartenenza dell'imputato. Se il reparto ha sede all'estero, la competenza è determinata dall'ultima sede di servizio dell'imputato nel territorio dello Stato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per l'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, per il più anziano. Se non è possibile determinare la competenza nei modi indicati nel primo, secondo, e terzo periodo questa appartiene al tribunale militare del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale;

            lll) non possono esercitare l'ufficio di giudice i militari che dipendono dallo stesso comando di corpo cui appartiene l'imputato, o che comunque, per il fatto per cui si procede, hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare;

            mmm) per gli atti da eseguire fuori del comune in cui risiedono, il pubblico ministero o il giudice, quando non ritengono di dovere, per ragioni di urgenza o altro motivo, procedere personalmente, richiedono

 

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l'intervento del pubblico ministero o del giudice del tribunale militare del luogo, o in mancanza, dell'autorità giudiziaria ordinaria;

            nnn) per le notificazioni degli atti del procedimento penale il messo giudiziario militare può svolgere le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario;

            ooo) fermo quanto disposto dall'articolo 381 del codice di procedura penale, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza dei reati previsti dalle lettere mm), nn), rr), ss), zz), ddd), fff);

            ppp) per i reati militari esercitano funzioni di polizia giudiziaria, oltre alle persone indicate dal codice di procedura penale, i comandanti di corpo, di distaccamento o di posto. In ciascuna procura militare della Repubblica è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria;

            2) aggiungere il libro IV, recante norme applicabili ai contingenti militari inviati all'estero impegnati in situazioni di conflitto armato nel pieno rispetto dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica, del diritto e delle convenzioni internazionali e disporre che:

            a) le norme di cui al libro IV entrano in vigore nei casi previsti dalla legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere;

            b) è esclusa ogni ipotesi di retroattività di tali norme;

            c) sono previsti i reati militari discendenti dalla disciplina penale dei fatti corrispondenti ai crimini di guerra previsti dall'articolo 8 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999 n. 232, nonché dalle altre convenzioni internazionali di diritto umanitario ratificate dall'Italia;

            d) l'applicazione di tali norme sia limitata al solo personale militare;

            e) il militare che, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro persone civili, che non prendono direttamente parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione fino a cinque anni;

            f) il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie, a danno di prigionieri di guerra, di persone civili, o di altre persone protette, atti di discriminazione razziale o di tortura, trattamenti inumani o degradanti, trasferimenti illegali, deportazioni, ovvero altre condotte vietate dalle convenzioni internazionali, sia punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a cinque anni;

            g) il militare che, per cause non estranee alla guerra, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata, al fine di costringere lo

 

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Stato nemico, militari nemici o terzi, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni e l'applicazione dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis del codice penale, prevedendo inoltre, se il fatto è di lieve entità l'applicazione delle pene previste dall'articolo 605 del codice penale, aumentate dalla metà a due terzi;

            h) nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o di altra specie può essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali;

            i) la giurisdizione militare è esercitata dagli organi giudiziari militari di pace applicando l'osservanza delle disposizioni processuali previste per il tempo di pace;

            j) sono attribuiti alla competenza territoriale del Tribunale militare di Roma i reati commessi all'estero sia quelli commessi in navigazione a bordo di navi o aeromobili militari in acque o spazi internazionali o territoriali esteri;

            k) quando un reato non colposo soggetto alla giurisdizione penale militare sia stato commesso o scoperto in navigazione o, comunque, in circostanze tali da rendere impossibile o non compatibile con le imprescindibili esigenze operative del teatro di operazioni il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il comandante al quale sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria militare, se non si sia proceduto ad arresto in flagranza, può disporre il fermo per tutti i reati punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, e che in tale ipotesi, e nel caso in cui si sia proceduto ad arresto in flagranza, si osservino le disposizioni della lettera l);

            l) il comandante, dopo l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato e l'eventuale compimento di atti di polizia giudiziaria, valutate la sufficienza degli indizi e la gravità del reato, se lo ritiene necessario per prevenire l'inquinamento delle prove o il pericolo di fuga o per salvaguardare la disciplina, l'ordine o la sicurezza della nave o del posto, può disporre che sia protratto lo stato di custodia, che in caso contrario ne ordini l'immediata liberazione e che successivamente ordini la liberazione, se siano venute meno le ragioni che hanno motivato la protrazione della custodia; prevedere inoltre che entro quarantotto ore dal momento in cui sono venute meno le circostanze indicate nella lettera k) il comandante proceda alla consegna dell'arrestato o del fermato all'autorità giudiziaria.

(Alternativo all'articolo 3 del testo delle Commissioni).

Articolo 3.
(Princìpi e criteri direttivi relativi alle modificazioni dell'ordinamento giudiziario militare).

        1. Con riferimento alle modificazioni dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, il Governo,

 

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nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, prevedendo che:

            a) Il ruolo dei magistrati militari istituito presso il Ministero della difesa ai sensi del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sia soppresso;

            b) i magistrati militari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge transitano nel ruolo dei magistrati ordinari secondo l'anzianità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza e, al momento del transito di ruolo, continuano ad esercitare le funzioni già ricoperte presso gli uffici giudiziari militari;

            c) il ruolo organico della magistratura è aumentato di 103 unità, delle quali tre con qualifica di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori e dieci di magistrato di cassazione;

            d) il Consiglio della magistratura militare, istituito dalla legge 30 dicembre 1988, n. 561, è soppresso;

            e) il corpo degli ufficiali della giustizia miliare, istituito dal regio decreto 28 novembre 1935, n. 2397, e successive modificazioni, è soppresso;

            f) gli uffici giudiziari militari dipendono dal Ministero della giustizia;

            g) alla data di entrata in vigore della presente legge il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari transita nel ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie secondo l'anzianità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza ed è assegnato allo stesso ufficio giudiziario ove prestava servizio al momento del transito di ruolo. La dotazione organica del personale delle cancellerie e delle segreterie è aumentata in misura corrispondente agli organici attualmente previsti concernenti le cancellerie e le segreterie giudiziarie militari;

            h) il personale amministrativo del Ministero della difesa che presta servizio presso uffici giudiziari militari può chiedere, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il transito nel ruolo del Ministero della giustizia di corrispondente profilo funzionale;

            i) le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari militari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, previo parere del Consiglio superiore della magistratura;

            j) all'articolo 3, quinto comma, al numero 2), della legge 7 maggio 1981, n. 180, le parole: «due magistrati militari» sono sostituite dalle seguenti: «un magistrato», e al numero 3): «due militari» sono sostituite dalle seguenti: «un magistrato» e la parola: «estratti» è sostituita dalla seguente: «estratto».

            k) le competenze disciplinari della procura Generale militare presso la Corte di Cassazione sui magistrati in servizio presso gli uffici

 

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giudiziari militari sono trasferite alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

(Alternativo all'articolo 4 del testo delle Commissioni).

Articolo 4.
(Abrogazioni).

        1. Sono abrogati il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e la legge 30 dicembre 1988, n. 561.

(Alternativo all'articolo 5 del testo delle Commissioni).

Articolo 5 (Articolo 6 del testo delle Commissioni).
(Norme finali).

Non vengono proposti testi alternativi.

Articolo 6.
(Testo unico).

        1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica provvede a emanare il nuovo codice penale militare di pace contenente in un testo unico le disposizioni di cui alla presente legge, quelle emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché le disposizioni e le norme del codice penale militare di pace approvate con regio decreto 20 febbraio 1941 n. 303 con esse compatibili.

(Alternativo all'articolo 7 del testo delle Commissioni).

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