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PDL 5657

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5657



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FILIPPO DRAGO

Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di tariffa del servizio di fognatura e depurazione

Presentata il 23 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cosiddetta «legge Galli») ha organizzato il sistema dei servizi idrici, stabilendo una separazione di ruoli tra l'attività di indirizzo e di controllo e l'attività di gestione. Allo scopo di superare la frammentazione che caratterizzava l'organizzazione e la gestione dei servizi, la legge n. 36 del 1994 ha previsto da una parte l'integrazione territoriale con la costituzione di ambiti territoriali ottimali e, dall'altra parte, l'integrazione funzionale delle diverse attività del ciclo dell'acqua nel servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).
      La legge Galli ha altresì istituito un canone di natura tributaria che deve essere pagato a favore del comune da tutti gli utenti che immettono acqua nelle pubbliche fognature. Sono esclusi dall'obbligo del pagamento del canone i cittadini titolari di forniture ad uso irriguo e i cittadini che scaricano le acque reflue in proprie fosse biologiche, se provviste di specifica autorizzazione.
      Le somme riscosse dal comune sono destinate al finanziamento degli impianti di colluttazione fognaria e di depurazione delle acque reflue e, una volta completati, alla loro gestione e manutenzione.
      La tariffa (e i relativi adeguamenti), che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, è determinata dagli enti locali sulla base della tariffa di riferimento e dei metodi definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1o agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996.
      L'articolo 14 della citata legge n. 36 del 1994 stabilisce che la quota di tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura e depurazione sia dovuta dai contribuenti anche quando la fognatura risulti sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi risultino temporaneamente inattivi, in modo che i relativi proventi
 

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affluiscano in un fondo vincolato quale contributo per la realizzazione e gestione dei predetti impianti. L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 222 del 9 luglio 2002, in esito a una richiesta di interpello presentata da una società di gestione del servizio idrico integrato, ha precisato che la tariffa per i servizi di fognatura e depurazione non riveste più natura tributaria, ma di corrispettivo e quindi è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA); ha altresì chiarito che la quota di tariffa relativa alla depurazione è parte integrante della tariffa del servizio di fognatura e depurazione, non influendo il fatto che l'ente erogatore del servizio provveda o meno in concreto all'effettiva realizzazione della depurazione medesima.
      La società istante, in particolare, aveva sostenuto che nel caso in cui il servizio di depurazione non fosse effettuato, l'incasso della relativa quota di tariffa, non fosse assoggettabile ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo. Al riguardo l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che i proventi tariffari, nel loro complesso, sono necessari al perseguimento delle finalità generali che ispirano la normativa relativa al servizio idrico integrato; in questo contesto, mentre la quota relativa alla pubblica fognatura è dovuta dai soggetti allacciati per un servizio agli stessi direttamente erogato, la quota relativa al servizio di depurazione è invece corrisposta per un servizio reso alla collettività nel suo complesso. Pertanto la quota afferente la depurazione «costituisce un onere che la legge pone a carico dei soggetti produttori delle acque reflue al fine di mettere in condizione gli enti erogatori del servizio di provvedere [per tutti indistintamente] al disinquinamento delle acque medesime, perseguendo in tal modo una finalità di carattere generale il cui costo è addebitato ai soggetti ritenuti responsabili dell'inquinamento stesso».
      Sulla base di tali considerazioni l'Agenzia delle entrate ha concluso rilevando che «la quota di tariffa in questione, pertanto, partecipa alla formazione del corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione, non influendo, al riguardo, la circostanza che l'ente erogatore del servizio, sia nel caso che gestisca il servizio idrico integrato, sia che eserciti solo l'attività di depurazione, provveda o meno in concreto all'effettiva realizzazione della depurazione medesima». Conseguentemente, gli importi versati dai contribuenti sono da assoggettare ad IVA, con aliquota ridotta del 10 per cento, essendo dovuti a fronte di una controprestazione consistente nel servizio erogato dall'ente gestore del servizio idrico integrato.
      Appaiono quindi paradossali e inique la norma contenuta nell'articolo 14 della legge n. 36 del 1994 e la relativa interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate che obbligano l'utente al pagamento di una tariffa avente la natura di un corrispettivo per un servizio erogato, pur non ricevendo alcuna prestazione, ma soltanto in previsione della possibile realizzazione di opere idriche.
      La presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, intende quindi ovviare alla attuale situazione di iniquità, esonerando dall'obbligo del pagamento della tariffa gli utenti nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione non è dovuta dagli utenti nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I proventi relativi alla quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 dell'articolo unico della deliberazione del CIPE n. 52/2001 del 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, e successive modificazioni, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata all'attuazione del piano d'ambito».


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