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PDL 5623

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5623



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di attribuzioni del procuratore nazionale e del procuratore distrettuale antimafia

Presentata il 14 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - In Parlamento, sin dalla scorsa legislatura, sono state presentate varie proposte di legge di modifica della legge 31 maggio 1965, n. 575, finalizzate, tra l'altro, all'aumento delle prerogative del procuratore nazionale e del procuratore distrettuale antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniale.
      Le modifiche proposte nascevano dalla consapevolezza che uno degli strumenti più efficaci per combattere e debellare la criminalità organizzata e mafiosa non può che essere quello di intervenire sui beni che fanno capo ad essa, e cioè su uno dei principali canali attraverso i quali tale criminalità riesce ad effettuare il controllo di intere zone del nostro Paese, nonché ad incidere in maniera illecita sulla nostra economia.
      L'attuale impossibilità per il procuratore nazionale antimafia - che ha una conoscenza complessiva, anche a livello territoriale, del fenomeno mafioso - di promuovere misure di prevenzione in materia patrimoniale non può non destare perplessità.
      Se si considera, infatti, che negli uffici presso la Procura nazionale antimafia dovrebbero affluire tutte le informazioni in materia di criminalità organizzata, è del tutto evidente come sia proprio quella la sede più idonea ad individuare i patrimoni illecitamente accumulati e, quindi, la più indicata per l'adozione di tutte quelle misure tese a promuovere e a supportare,
 

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quando ve ne sono i presupposti, il procedimento di prevenzione patrimoniale.
      Il proponente intende quindi sottoporre all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge in materia di azione di prevenzione patrimoniale e attribuzioni del procuratore nazionale e del procuratore distrettuale antimafia: il testo della proposta di legge riprende sostanzialmente quello che aveva trovato un significativo consenso nella scorsa legislatura, ma che, pur essendo stato esaminato sia dal Senato della Repubblica sia dalla Camera dei deputati, non è stato approvato definitivamente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia,» sono inserite le seguenti: «dal procuratore distrettuale antimafia,».

Art. 2.

      1. All'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. L'applicazione della misura di prevenzione di cui ai commi 1 e 4 può essere richiesta anche dal procuratore nazionale antimafia, di concerto con il procuratore distrettuale antimafia e con il procuratore della Repubblica, sentito il questore».

Art. 3.

      1. Al settimo comma dell'articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «del questore» sono inserite le seguenti: «ovvero del procuratore nazionale antimafia, di concerto con il procuratore distrettuale antimafia e con il procuratore della Repubblica, sentito il questore,».

Art. 4.

      1. Al primo comma dell'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al procuratore generale

 

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presso la corte di appello, al procuratore nazionale antimafia, al procuratore distrettuale antimafia, al procuratore della Repubblica e agli interessati».

Art. 5.

      1. Al comma 1 dell'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «il questore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il procuratore nazionale antimafia, di concerto con il procuratore distrettuale antimafia e con il procuratore della Repubblica, sentito il questore,».
      2. Al comma 5 dell'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «il questore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il procuratore nazionale antimafia, di concerto con il procuratore distrettuale antimafia e con il procuratore della Repubblica, sentito il questore,».


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