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PDL 5603

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5603



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIANCHI CLERICI

Disposizioni in materia di accesso alla professione di biologo e di informatore scientifico per i laureati in scienze naturali e in scienze della natura

Presentata il 9 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - I laureati presso il corso di laurea in scienze naturali e in scienze della natura si trovano oggi, dopo la riforma del sistema universitario e l'introduzione della disciplina per l'accesso all'albo della professione dei biologi, in una situazione di disparità nell'accesso al lavoro rispetto ai laureati di altri corsi di laurea.
      Da un lato, infatti, possono concorrere ai medesimi ruoli di competenza naturalistica i laureati in materie scientifiche; dall'altro i laureati in scienze naturali non possono concorrere all'accesso ad alcune professioni e funzioni riservate (ad esempio informatore scientifico).
      Questa situazione risulta essere quindi in contraddizione con l'interesse preminente alla competenza specifica nei diversi settori scientifici di ricerca e di studio, il quale presupporrebbe che l'accesso a determinate professioni sia riservato a coloro i quali hanno acquisito la specifica competenza in materia.
      Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», prevede, all'articolo 30, che nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B. I successivi articoli indicano i titoli che danno accesso all'iscrizione nelle suddette sezioni. In nessuno di esse è contenuta la previsione della laurea in scienze naturali e in scienze della natura. Previsione che invece era contenuta negli articoli 47 e 48 della legge n. 396 del 1967, laddove si stabiliva che, nella prima attuazione della legge, potessero essere iscritti all'albo dei biologi
 

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i laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia, nonché agraria e medicina veterinaria, purché avessero dimostrato di aver esercitato effettivamente come attività esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di biologo.
      Un'altra professione da cui i laureati in scienze naturali e scienze della natura sono esclusi è quella dell'informatore scientifico, disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541. L'articolo dispone infatti, al comma 2, che «(...) gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche».
      Risulta chiaro quindi come questi studenti, competenti e professionalmente preparati, si trovano, dopo anni di studio, dedizione e impegno anche finanziario, in possesso di un titolo che non risulta facilmente spendibile e utilizzabile nel mondo dei lavoro. Tuttavia, stante il curriculum di studi che caratterizza il corso di laurea in scienze naturali e in scienze della natura, questi laureati presentano la conoscenza e l'approfondimento delle discipline scientifiche necessari per lo svolgimento delle professioni di biologo e di informatore scientifico.
      La presente proposta di legge prevede quindi la possibilità anche per i laureati in scienze naturali e in scienze della natura dell'iscrizione negli albi dei biologi e l'idoneità allo svolgimento della professione dell'informatore scientifico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, dopo le parole: «chimica e tecnologia farmaceutiche» sono inserite le seguenti: «, scienze naturali e scienza della natura».

Art. 2.

      1. Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) classe 68/S - Scienze della natura».

      2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è inserita la seguente:

          «b-bis) classe 68/S - Scienze naturali;».


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