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PDL 5660

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5660



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Sostituzione dell'articolo 41 dello Statuto speciale
per la Valle d'Aosta

Presentata il 23 febbraio 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta ha dettato una disciplina particolare in materia di ordinamento degli uffici di conciliazione, così come è avvenuto anche nella regione Trentino Alto Adige.
      In base all'articolo 41 dello Statuto, infatti, l'istituzione degli uffici di conciliazione era disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa. In virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, inoltre, il Presidente della Giunta provvedeva a tutti gli atti riguardanti il rapporto giuridico dei giudici conciliatori e vice-conciliatori e del personale (cancellieri, uscieri) degli uffici di conciliazione, quali nomine, revoche, dispense, eccetera.
      Tali attribuzioni erano già contemplate nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, che prevedeva, fra le funzioni trasferite al neoistituito ente autonomo, la nomina, la revoca e la dispensa dei giudici conciliatori, nonché la concessione dell'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario di conciliazione. Successivamente, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 355, ha disciplinato organicamente la materia degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta, materia che ha poi trovato definitiva regolamentazione con l'articolo citato dello Statuto speciale.
      La legge 21 novembre 1991, n. 374, ha soppresso gli uffici di conciliazione e ha provveduto ad istituire e disciplinare la
 

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nuova figura del giudice di pace. Tale legge prevede che la nomina, la decadenza e la dispensa dei magistrati onorari investiti delle relative funzioni in Valle d'Aosta avvengano con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Presidente della Regione. Quest'ultimo, inoltre, rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo addetto agli uffici del giudice di pace e provvede alla revoca o alla sospensione temporanea della medesima autorizzazione.
      La Regione ha presentato ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale legge, asserendo che la soppressione della figura del giudice conciliatore e l'istituzione in suo luogo di quella, sostanzialmente assimilabile, del giudice di pace, comporterebbero la caducazione di competenze espressamente attribuite al Presidente della Giunta dall'articolo 41 dello Statuto speciale (tra le quali anche quella di istituire, in Valle d'Aosta, uffici distinti del giudice di pace). La Corte costituzionale, però, sulla base della considerazione che il giudice di pace è un nuovo giudice onorario, distinto e diverso dal giudice conciliatore e che il legislatore statale non era vincolato a riprodurre pedissequamente le prerogative statutarie, ha dichiarato infondate, con la sentenza n. 150 del 1993, le censure sollevate dalla Regione. La Corte ha stabilito, conseguentemente, l'inoperatività dell'articolo 41 dello Statuto speciale perché il legislatore statale ne ha fatto venire meno il presupposto: inoperatività e non abrogazione (non potendo, naturalmente, una legge ordinaria abrogare una norma di rango costituzionale), di modo che «se, in ipotesi, il legislatore, nel quadro di un ripensamento della materia, intendesse ritornare al giudice conciliatore, come figura di giudice ordinario, le attribuzioni dell'articolo 41 riprenderebbero ad avere concreta attuazione».
      Con la presente proposta di legge costituzionale si intende sostituire la disciplina dell'ordinamento dei giudici conciliatori, ormai superata, con la disciplina dei giudici di pace in Valle d'Aosta.
      L'articolo 41, come modificato dalla presente proposta di legge costituzionale, prevede che l'istituzione degli uffici del giudice di pace, e delle eventuali sedi distaccate degli stessi, in Valle d'Aosta sia disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, secondo la dislocazione territoriale prevista dall'ordinamento giudiziario.
      In ordine ai giudici di pace, il Presidente della Regione provvede alla nomina, decadenza e dispensa dall'ufficio, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura e con l'osservanza delle altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.
      La nuova disposizione stabilisce, inoltre, che il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace sia inquadrato nei ruoli del personale della Regione, ferma restando la dipendenza funzionale dal giudice di pace.
      Si rammenta, a tale proposito, che la Regione, con la legge regionale 1o settembre 1997, n. 32, ha già provveduto a disciplinare l'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace, inserendo il personale di detti uffici nei ruoli del personale della regione, fatta salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace. L'inquadramento, che ha luogo sulla base di dotazioni organiche risultanti da provvedimenti del Ministero della giustizia, è subordinato alla conoscenza della lingua francese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è sostituito dal seguente:

      «Art. 41. - L'istituzione degli uffici del giudice di pace, e delle eventuali sedi distaccate dei medesimi, nel territorio della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, di norma secondo la dislocazione territoriale prevista dall'ordinamento giudiziario.
      Il Presidente della Regione, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura e osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei giudici di pace.
      Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inquadrato nei ruoli del personale della Regione, ferma restando la dipendenza funzionale dal giudice di pace».


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