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PDL 5641

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5641



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MUSSI, MAGNOLFI

Disposizioni in materia di continuità territoriale per l'Isola d'Elba

Presentata il 21 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Per quanto riguarda la rete aerea italiana a livello della Toscana, la Comunità europea (decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996) riconosce quali collegamenti di interesse comunitario le città di Pisa e di Firenze, nonché l'Isola d'Elba quale «punto di accesso». Ciò significa che i progetti concernenti questi aeroporti, finalizzati agli obiettivi comunitari di sviluppo della rete, possono essere oggetto di finanziamenti comunitari.
      Benché la struttura dell'Isola d'Elba sia in grado di acquisire un traffico con aeromobili tra i 40 e i 50 posti, i molteplici vettori contattati trovano non poche difficoltà a garantire linee di collegamento con i principali aeroporti nazionali, a causa dello squilibrio tra i costi e i ricavi relativi alla gestione delle linee. Produrre azioni che possano stimolare l'uso dell'aereo diventa pertanto essenziale per dare continuità e sviluppo all'attività aeroportuale dell'Isola, così da garantire alle popolazioni residenti gli stessi diritti di chi abita in continente e aprire nuove vie all'industria turistica che rappresenta il settore fondamentale dell'economia locale e che da alcuni anni sta attraversando una fase di stagnazione. Per tutte queste ragioni riteniamo che l'Isola d'Elba possa fruire, come Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta e le isole di Pantelleria e di Lampedusa, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relative alla concessione
 

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della continuità territoriale di tali località.
      In questo modo non solo si soddisfa la giusta esigenza degli elbani di usufruire degli stessi diritti dei cittadini continentali, ma si risolve anche la palese contraddizione di un aeroporto (quello dell'Isola di Elba) che pur presentando un interesse per la Comunità europea non può disporre degli aiuti comunitari, mentre altre località, quali quelle citate, pur non ricoprendo analogo interesse per la Comunità europea (non fanno cioè parte della rete transeuropea di cui alla decisione 1692/96/CE), possono disporre invece degli aiuti comunitari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «e Lampedusa» sono sostituite dalle seguenti: «, Lampedusa e l'Isola d'Elba».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 350 mila euro per ciascuno degli anni 2005-2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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