Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 5624

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5624



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTA

Disposizioni in materia di ricalcolo del trattamento pensionistico per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995

Presentata il 15 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - I contratti collettivi nazionali di lavoro nei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti sono attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale.
      Al contrario si è verificato che, per il periodo a decorrere dal 1o ottobre 1994 fino al 1o ottobre 1995, i pensionati dell'ex ente Poste italiane sono stati indebitamente estromessi da tali benefìci stante anche la disponibilità delle organizzazioni sindacali di categoria a escludere la cosiddetta «vigenza contrattuale» anche per il clima di generale rinnovo dei contratti di lavoro del settore pubblico che caratterizzava tale momento.
      Resta comunque certo che per quanto concerneva la generalità dei contratti la vigenza contrattuale venne garantita, così come valse nuovamente nei contratti dei postelegrafonici successivamente sottoscritti.
      Appaiono fin troppo palesi la disparità di trattamento e la discriminazione perpetrata a danno di taluni lavoratori: solo un numero limitato di postelegrafonici e in un determinato arco temporale, ai quali è stata preclusa - senza giustificato motivo - l'opportunità di vedersi riconosciuti, su buonuscita e pensione, gli incrementi stipendiali relativi al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
      Appare quindi evidente la necessità di procedere a un ricalcolo del trattamento pensionistico comprensivo degli incrementi retributivi intervenuti dal momento della cessazione del rapporto di lavoro nell'ambito dell'arco di valenza del contratto.
      Tale questione è stata già sollevata nel corso della passata legislatura. Nel dicembre 2000 l'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale riconobbe la fondatezza di diritto della richiesta e successive verifiche finanziarie evidenziarono una modesta quantificazione di spesa.
      Sono quindi indubitabili la non differibilità del problema e l'urgenza di porre fine a una discriminazione di trattamento riservata ad alcuni lavoratori rispetto ad altri in analoghe condizioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato «Ente Poste italiane» ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefìci economici previsti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, per quanto concerne sia la liquidazione che il trattamento pensionistico.


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