Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5593

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5593



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ARRIGHI, ANEDDA, ASCIERTO, CAMO, CARUSO, MILANESE, PAOLONE, RAISI, RAMPONI, ROCCHI, TUCCI, VILLANI MIGLIETTA, ZAMA

Modifica all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
in materia di tutela della salute dei non fumatori

Presentata il 3 febbraio 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Se l'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha indubbiamente avuto il merito di porre all'attenzione di tutti il grande problema della tutela della salute dei non fumatori, è altrettanto vero che si è diffusa tra gran parte dell'opinione pubblica, e in particolare tra i titolari e i gestori di pubblici esercizi, l'idea di una legge che nuoce pesantemente agli interessi di tale categoria commerciale.
      Se noi per primi riteniamo che sia stato giusto porre delle regole all'indiscriminata facoltà di fumare in tutti i luoghi chiusi, altrettanto dobbiamo però sottolineare che la categoria dei gestori e dei titolari di pubblici esercizi è oggi penalizzata da un regolamento eccessivamente rigido e che impone l'obbligo di enormi adeguamenti strutturali (spesso impossibili da realizzate) e la dotazione di impianti di depurazione dell'aria (anch'essi difficili da realizzare ed eccessivamente onerosi) a carico di quei commercianti che non intendono rinunciare a una clientela composta anche di fumatori: fumatori che, solo in Italia, sono stimabili intorno ai 15 milioni (cioè un'elevatissima percentuale della popolazione adulta), ai quali dobbiamo aggiungere il gran numero di turisti stranieri che ogni anno vengono a visitare la nostra nazione.
      Questa impossibilità di adeguare i propri locali balza all'evidenza immediatamente se pensiamo che ad oggi solo il 2 per cento (stima forse addirittura sopravvalutata) dei pubblici esercizi si è adeguato alle rigidissime e costosissime normative
 

Pag. 2

imposte dal regolamento previsto dalla legge in oggetto.
      In tempi di crisi economica d'altronde non è facile per nessun titolare di pubblico esercizio trovare la forza economica per investimenti che non sono stati in alcun modo supportati tramite contributi statali e nemmeno mediante una defiscalizzazione degli investimenti.
      Si ritiene che la legge n. 3 del 2003, fatti salvi i meriti sopra evidenziati, stia già producendo e ancora più produrrà, con l'arrivo della stagione calda, enormi disparità tra i locali che dispongono di spazi all'aperto e quelli invece costretti in uno spazio interamente al chiuso. E ne soffriranno in particolare quei locali chiusi la cui clientela è composta esclusivamente, o per la maggior parte, da un pubblico adulto, che si troveranno sfavoriti rispetto ai loro concorrenti con spazi all'aperto.
      Ci si riferisce in particolare ai locali serali e notturni, alle discoteche, ai pub e a tutti quei locali che traggono una parte cospicua, se non addirittura esclusiva, del loro guadagno dal fatto di essere frequentati da persone adulte e non certo da bambini o da famiglie.
      Se infatti siamo noi i primi a ritenere che fumare in presenza di minori sia quantomeno un atto di scortesia e di maleducazione, siamo però anche certi che chiunque, usando un minimo di buon senso, debba necessariamente constatare l'esistenza di una differenza oggettiva tra il fumare in una gelateria alle ore 4 di pomeriggio davanti a folle di bambini accompagnati dai loro familiari rispetto all'accendersi una sigaretta in una discoteca frequentata esclusivamente da adulti.
      E se questo ragionamento - come crediamo - è valido, ci domandiamo perché un fumatore debba preferire, dalla primavera all'autunno, un locale chiuso in cui non gli è consentito accendersi nemmeno una sigaretta dopo il caffè, rispetto a quei locali all'aperto in cui non vi sono limiti al fumo. E non crediamo che questo allora sia un effettivo limite alla libera concorrenza? Un limite che penalizza tutti coloro che per motivi strutturali, o per impossibilità di investimenti, non sono dotati di spazi all'aria aperta e non hanno potuto adeguarsi alla rigidità della norma? Noi crediamo, purtroppo, di sì!
      Per questo motivo si propone di modificare l'articolo 51 della citata legge n. 3 del 2003, mediante una semplicissima norma aggiuntiva, che permette la frequentazione dei locali pubblici a chi non vuole essere disturbato dal fumo passivo, tutela sostanzialmente i minori e contemporaneamente permette di non avvantaggiare alcuni pubblici esercizi ai danni della maggior parte degli altri concorrenti.
      Una norma di buon senso che, mantenendo inalterato il divieto di fumare nei luoghi non adeguati, permette però allo stesso tempo, su libera scelta dei titolari e dei gestori di pubblici esercizi, di derogare parzialmente alla rigidità delle normative vigenti, quantomeno in quegli orari notturni durante i quali si ritiene che il fumo passivo non possa disturbare effettivamente nessuno dei frequentatori di tali locali. Sulla base di questa libera scelta saranno poi i consumatori a decidere se e quali locali frequentare, senza che sia la legge a impedire di fatto la libera concorrenza.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è inserito il seguente:

      «3-bis. I commi 1, 2 e 3 non si applicano ai pubblici esercizi, ai locali sede di circoli privati e alle associazioni culturali, sportive e ricreative nonché agli altri locali chiusi aperti al pubblico dopo le ore 22,30 e prima delle ore 06,00, salvo libera decisione, da comunicare preventivamente al pubblico, da parte del titolare ovvero del gestore dei medesimi».

Art. 2.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su