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PDL 5610

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5610



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PAGLIARINI, LUSSANA, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, PAROLO, STUCCHI, VASCON

Modifiche all'articolo 574 del codice penale
in materia di sottrazione di minori

Presentata il 9 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di intervenire in tema di sottrazione di minori, proponendo alcune modifiche all'articolo 574 del codice penale che prevede questo reato.
      La proposta di legge prende le sue mosse da un recente episodio di cronaca che ha portato alla ribalta la particolare odiosità di un fenomeno allarmante, in costante aumento anche nel nostro Paese, dovuto soprattutto alla presenza di delinquenti che tentano sempre più spesso di rapire minori, strumento indispensabile per il compimento di ulteriori reati, quali accattonaggio, prelievo di organi, furti, spaccio di droga, eccetera. Il fatto accaduto, in particolare, ha suscitato clamore per il suo epilogo, dal momento che i responsabili del reato, pur essendo stati riconosciuti colpevoli, sono potuti tornare a piede libero nel giro di poche ore. I proponenti ritengono che la normativa vigente necessiti di alcune correzioni per evitare che episodi come quello accaduto a Lecco possano ripetersi. In particolare, si è avuto modo di appurare come spesso l'applicazione delle circostanze attenuanti, comportando una forte diminuzione della pena, possa rendere possibile una immediata scarcerazione, anche nel caso di persone che si sono rese responsabili di reati particolarmente gravi e socialmente dirompenti come il tentativo di sottrazione di minore.
      Illustriamo quindi in sintesi il contenuto della proposta di legge.
      Innanzitutto, con l'articolo 1, viene modificato l'articolo 574 del codice penale. Si prevede l'ipotesi di sottrazione di minore messa in atto da persone terze estranee al nucleo dei parenti più stretti, avendo cura di differenziare questa ipotesi più grave da quella in cui la sottrazione del minore
 

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viene attuata da un parente entro il primo grado, fatto non infrequente nelle separazioni. Le pene oggi previste dall'articolo 574 vanno da un minimo di un anno ad un massimo di tre. Questa pena rimane confermata qualora il reato sia compiuto dai parenti più stretti, unitamente alla perseguibilità del reato a querela di parte; mentre quando la sottrazione del minore sia effettuata da terze persone, costoro saranno punite con la reclusione compresa tra i cinque ed i dodici anni. In aggiunta, per evitare ogni equivoco interpretativo, si è specificato che in questo caso il reato diventa perseguibile d'ufficio. Inoltre, qualora il minore sia sottratto allo scopo di farne commercio e lucro, si propone l'applicazione delle pene previste dall'articolo 630 del codice penale, vale a dire la reclusione da venticinque a trenta anni.
      Oltre ad elevare i limiti edittali del reato, sempre che il reato non sia compiuto dai parenti più stretti ma da terze persone, si vuole evitare che l'imputato possa successivamente usufruire delle diminuzioni di pena conseguenti all'applicazione delle circostanze attenuanti, nel caso abbia chiesto l'applicazione del patteggiamento. Sappiamo bene come la scelta di questo rito, anche se non comporta una piena ammissione di colpevolezza, comporta tuttavia una rinuncia a far valere la propria innocenza, per cui non è ravvisabile alcun motivo valido tale da giustificare, in presenza di un reato tanto grave e socialmente pericoloso in quanto commesso a danno di soggetti indifesi, l'applicazione delle circostanze attenuanti all'imputato che ha scelto di patteggiare la pena.
      Infine, l'ultimo articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge.
      Per i motivi brevemente illustrati auspichiamo una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 574 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Nel caso in cui un parente entro il primo grado»;

          b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

      «Nei casi in cui il minore è sottratto da terze persone diverse da quelle di cui al primo comma, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e il reato è perseguibile d'ufficio.
      Nel caso in cui la sottrazione avvenga al fine di fare commercio del minore, si applicano le pene previste dall'articolo 630».

Art. 2.

      1. Per il reato di cui al terzo comma dell'articolo 574 del codice penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non si tiene conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis del medesimo codice ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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