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PDL 5645

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5645



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANCESCA MARTINI, BRICOLO, CÈ

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese sostenute per la celebrazione di matrimoni

Presentata il 22 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 29 della Costituzione riconosce «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» e al secondo comma stabilisce che «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare». Dovere di tutti, ed in particolare modo del legislatore, è tutelare la famiglia come «soggetto sociale».
      In Italia la Costituzione ha operato una scelta assai chiara tra la famiglia fondata sul matrimonio, espressamente riconosciuta dagli articoli 29 e seguenti, e altre forme di rapporto fra le persone.
      Nel nostro Paese il numero dei matrimoni risulta essere in forte diminuzione. A partire dalla fine degli anni ottanta, in cui si è raggiunto il numero più elevato di unioni matrimoniali, pari a 312.272 nel 1989, si sono registrati sempre meno eventi, tanto che nel 2002 i matrimoni celebrati sono stati pari a 265.635. Ci si sposa meno, ma anche più tardi.
      I giovani rimangono ormai per un tempo sempre maggiore a casa dei genitori per cause molteplici e spesso non si tratta di una libera scelta.
      Il «Rapporto Italia 2005», presentato lo scorso 28 gennaio a Roma dall'Eurispes, ha confermato questo dato di tendenza, che diviene dunque un fenomeno sociale su cui riflettere.
      Il fenomeno è stato denominato «posticipazione»: tutto il ciclo di vita individuale si è progressivamente spostato in avanti, con la conseguenza di avere determinato un inevitabile allungamento dei
 

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tempi, che cadenzano gli eventi decisivi della vita del singolo.
      Si lascia più tardi la famiglia di origine, ci si sposa più tardi, si hanno figli più tardi.
      L'età media di chi mette al mondo il primo figlio è aumentata di circa tre anni in un ventennio e si assesta ormai sui trent'anni nelle ultime generazioni.
      La famiglia, nonostante in questi ultimi anni abbia subìto gli attacchi di una politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale.
      Per rilanciare la famiglia tradizionale è necessario quindi mettere in campo nuovi strumenti a sostegno delle responsabilità familiari, e soprattutto misure che ne definiscano in modo coerente il suo carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e doveri.
      È doveroso garantire il diritto di ogni persona a formare una famiglia o a essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, riconoscere l'altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico.
      Rispettare la libera scelta di due persone che decidono di vivere insieme e di condividere una vera e propria unione e comunione di intenti è, in un'ottica laica, ovviamente un principio inviolabile. Ma è pur vero che ogni libera scelta è condizionata da una assunzione di responsabilità.
      I princìpi a cui si ispira la Costituzione sono chiari: se si contrae matrimonio si entra nella sfera delle relazioni socialmente riconosciute, diversamente si rimane nel privato che lo Stato deve rispettare ma non riconoscere.
      Ogni società civile che si rispetti deve tutelare i nuclei familiari costituiti secondo il diritto.
      Riconoscere le coppie di fatto al pari della famiglia tradizionale (quella fondata sul matrimonio, articolo 29 della Costituzione) vorrebbe dire indebolire ulteriormente questa istituzione stabile, unico argine all'avanzare dirompente della confusione e del disordine.
      Uno dei cardini principali della politica della Lega Nord è la protezione, la valorizzazione e lo sviluppo dei nuclei familiari, come istituzione di base irrinunciabile per garantire la salvaguardia dei princìpi e dei valori necessari per l'educazione dei figli.
      In tale senso la Lega Nord ha già presentato proposte dirette a ridurre la pressione fiscale che grava sui nuclei familiari, in misura ancora eccessiva rispetto al trattamento tributario di cui le famiglie usufruiscono in altri Paesi dell'Unione europea.
      In particolare, nell'ambito della revisione del rapporto tra fisco e famiglia, la presente proposta di legge interviene per agevolare il momento della sua costituzione, attraverso l'istituto del matrimonio.
      Da sempre, ed oggi più che mai, le spese matrimoniali incidono non indifferentemente sulle famiglie dei nubendi.
      Attualmente, gli ostacoli e le difficoltà di ordine finanziario che le coppie devono affrontare per la costituzione di una famiglia sono aggravati anche a causa dell'aumento indifferenziato dei prezzi dovuto soprattutto all'introduzione dell'euro.
      È noto quanto il matrimonio, inteso come «cerimonia sociale», abbia dei costi che, seppure vengano ridotti al minimo, sono comunque rilevanti e a volte disincentivanti, in particolare per le famiglie meno abbienti.
      Nel contempo è inaccettabile dover rinunciare ad un festeggiamento che per tradizione e costume rappresenta un momento di gioia presente ed un ricordo, per il futuro, di un giorno importante e unico.
      Misure di sostegno per ridurre gli oneri delle spese nuziali possono tradursi in un valido incentivo per i giovani che intendono contrarre matrimonio.
 

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      Con la presente proposta di legge si consente la deduzione dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle spese sostenute dai coniugi o dai rispettivi genitori per organizzare la cerimonia fino ad un importo massimo di 10.000 euro.
      Ovviamente le spese deducibili dovranno essere debitamente documentate con fatture. Ciò indurrà gli interessati a richiedere la fatturazione delle spese. Per tale motivo, la normativa proposta consentirà anche di fare emergere una serie di prestazioni di servizio non di rado in evasione dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
      Le maggiori entrate correlate all'IVA e alle imposte sui redditi possono essere utilizzate a parziale copertura degli oneri conseguenti alla deducibilità delle spese in esame.
      Con l'articolo 1 della proposta di legge si modifica l'articolo 10, in materia di oneri deducibili, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, mediante l'introduzione della lettera l-quater) del comma 1 che prevede la deduzione delle spese sostenute per l'organizzazione della cerimonia nuziale.
      L'articolo 2 reca la copertura finanziaria per l'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Deducibilità delle spese sostenute per la celebrazione di matrimonio).

      1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, dopo la lettera l-ter) del comma 1 è aggiunta la seguente:

          «l-quater) le spese relative alla cerimonia sostenute dai soggetti, con cittadinanza italiana, che contraggono matrimonio avente effetti civili ai sensi della legge italiana sul territorio dello Stato, se documentate mediante fattura, fino ad un massimo di 10.000 euro. La deducibilità spetta a ciascun coniuge, o ai genitori dei coniugi, e può essere ripartita fra i medesimi soggetti comunque entro il limite di cui alla presente lettera».

      2. La deducibilità di cui alla lettera l-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute effettivamente le spese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 406,24 milioni di euro per l'anno 2006 e in 467,17 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        


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