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PDL 5613

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5613



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BENEDETTI VALENTINI, BORNACIN, LEO,
MENIA, MIGLIORI, RAISI

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del voto congiunto uninominale-proporzionale e dello scorporo di coalizione

Presentata il 10 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il dibattito, sempre rimasto vivo, ma da qualche tempo tornato di concreta attualità, sulla vigente legge elettorale per la Camera dei deputati, ci ha suggerito di presentare questa proposta di legge, ispirata a criteri di realismo e di contemperamento di varie esigenze e indicazioni che dal dibattito stesso sono state evidenziate.
      È diffuso convincimento che per la lunga, complessa e ad oggi non risolta stagione di transizione politica e istituzionale vissuta dall'Italia, abbia ancora molte ragioni d'essere un sistema elettorale misto che, mediante la quota proporzionale, impegni le forze politiche sui loro tratti più identitari, consentendo loro anche di rispondere alla domanda differenziata di rappresentanza che indubbiamente sussiste nel Paese; e, contemporaneamente, mediante l'ampia quota maggioritaria, favorisca la formazione delle coalizioni, contribuendo alla chiarificazione delle scelte democratiche e alla governabilità, anche sotto il profilo della stabilità delle maggioranze e dell'azione dei governi.
      Si sta discutendo se risulti opportuno, in questo quadro, giungere a un innalzamento della quota proporzionale, attuata nelle varie forme ventilate da tecnici e da politici in Italia oppure già operanti in altri Paesi di consolidata esperienza democratica. Di certo - ci sia permesso osservare - questa misura determinerebbe
 

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di per sé almeno un effetto positivo: quello di ridurre il numero dei collegi uninominali maggioritari, ampliandone la dimensione territoriale e demografica, sicché il parlamentare verrebbe un poco riscattato da quell'angustia dell'area di rappresentanza che, francamente, oggi ne deprime, immiserisce e condiziona negativamente il ruolo politico e legislativo.
      Altri auspicano piuttosto la trasposizione nelle elezioni politiche del sistema prevalentemente vigente per le regionali, almeno fino ad oggi: cioè un proporzionale su liste con premio di maggioranza, variamente strutturato, tale da ricercare il massimo della rappresentanza ma anche la solidità della maggioranza destinata a governare.
      Altri, all'opposto, negano l'opportunità di un impianto proporzionalistico. Al contrario sostengono la necessità di andare verso un sistema integralmente maggioritario, che dovrebbe spingere al bi-polarismo in maniera più stringente, tanto da orientarlo perfino verso uno sbocco bipartitico, più o meno spontaneo.
      Questo essendo, in estrema sintesi e con tutte le varianti del caso, lo stato del dibattito, non sembrano sussistere, in questo tempo residuo della XIV legislatura repubblicana, le condizioni politiche per interventi incisivi a cambiamento delle leggi elettorali. Ovviamente, tutti devono tenersi comunque disponibili ad assumersi le proprie responsabilità, qualora tali condizioni dovessero crearsi, per quell'insieme propizio di coincidenze che talvolta in politica cambia le situazioni in modo accelerato.
      In questo frattempo, però, sembra a noi concretamente possibile - e comunque quanto mai necessario - dare luogo senza ritardo a due specifiche modificazioni del sistema elettorale per la Camera dei deputati; limitate sì, ma di valenza tutt'altro che marginale.
      Una prima modifica, che recepisce un'idea da altri prospettata, introduce il voto congiunto uninominale-proporzionale su scheda unificata in luogo delle due attualmente previste. Non ci sfugge che tale sistema può offrire il fianco a obiezioni, nel senso che esso viene a comprimere, sotto un certo profilo, la facoltà di scelta disgiunta da parte dell'elettore tra i simboli e i candidati delle due quote. In una più lunga prospettiva, questo aspetto merita approfondimento. Nondimeno appaiono di primaria urgenza tre esigenze. Quella di semplificare il sistema per l'elettore, che attualmente si trova di fronte alla stranezza di due schede per la elezione della stessa Camera parlamentare. Quella di indurre, in maniera più incalzante, le forze e i movimenti politici a coalizzarsi, offrendosi alla scelta degli elettori con efficaci convergenze su programmi e su valori proposti. Quella di evitare il rischio, sempre incombente, di risultati contraddittori nelle due quote elettorali, che sarebbero formalmente legittimi, ma forieri di possibili esiti complessivi destabilizzanti e incoerenti nella necessaria lettura democratica del mandato elettorale collettivo.
      Una seconda modifica, anch'essa non nuova rispetto a proposte già formalizzate, ma per l'appunto calata in un contesto oggi mutato e diverso nella percezione complessiva, mette in funzione il cosiddetto «scorporo di coalizione». Diciamo in funzione, perché lo scorporo previsto dalla vigente legge elettorale per la Camera dei deputati è già idoneo a sovvenire alle esigenze democratiche che lo sottendono; ma ha bisogno, per diventare ineludibile e produttivo di sicuri effetti nel nuovo quadro politico, di un meccanismo, di un accorgimento, che lo leghi strettamente alla formazione di coalizioni pre-determinate e dichiarate. Non solo, ma deve essere soprattutto sottratto al «marchingegno» delle «liste civetta», con il quale i partiti, singoli o associati, hanno eluso lo scorporo, distorcendo il sistema, creando elementi di volontaria confusione davvero disdicevoli, disorientando i cittadini sulla valutazione degli abbinamenti e delle candidature, sia in sede di sottoscrizione per la presentazione, sia in fase di pubblicizzazione, sia in sede di votazione.
      Invece, la regola dello scorporo è essenziale, anzi irrinunciabile, per la validità
 

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del vigente sistema elettorale. Essa, correttamente applicata, permette:

          a) di dosare più giustamente la rappresentanza tra forze maggiori e forze numericamente minori, non certo invertendo il rapporto, ma neanche sopprimendo la potenzialità rappresentativa, cosa che aggraverebbe ancora di più il fenomeno della diserzione dalle urne;

          b) di evitare l'antidemocratico effetto-monocolore che, per le consolidate caratteristiche elettorali italiane, si produce nella maggior parte delle regioni e delle circoscrizioni (o tutti i deputati al centro-destra o tutti al centro-sinistra). Tale effetto «brutale» comporta, per un verso, che una quasi totalità di parlamentari, appartenenti a uno schieramento, ha il monopolio del rapporto con i cittadini in ciascun vasto territorio, senza possibilità di controllo e di contraddittorio attrezzato da parte di una significativa pattuglia parlamentare di segno politico diverso; per altro verso nega, per un motivo non politico, ma tecnico, la reale eleggibilità a seggi parlamentari per forze politiche e per candidati che riscuotono anche votazioni e percentuali molto alte nella circoscrizione, senza però avere la maggioranza nei singoli collegi uninominali;

          c) di salvaguardare pur sempre la tendenziale logica del bipolarismo e della chiara scelta di coalizione governativa, facendo agire l'effetto-riequilibrio dello scorporo sul complesso di ciascuna coalizione senza alterare il corretto riconoscimento delle prevalenze decretato dagli elettori.

      È nostra impressione, per non dire fondato auspicio, che intorno a siffatte modifiche del sistema elettorale possa determinarsi un vasto consenso. Le proposte, infatti, raccolgono spunti provenienti da più parti. Puntano ad una oggettiva razionalizzazione del sistema, ispirata a interessi legittimi diffusi, sia di tutti i settori politici sia di tutti i territori. Rafforzano la credibilità della consultazione democratica, andando esenti da accuse di strumentalismo. Garantiscono, più che ora, le aspettative di ogni schieramento, essendo saggio che ciascuno di essi contempli per se medesimo, nel futuro prossimo o remoto, tanto il ruolo di maggioranza al governo quanto quello di minoranza all'opposizione.
      Per queste ragioni e per le molte altre che sicuramente emergeranno nell'ulteriore dibattito, pronti a confrontarci costruttivamente con ogni altra opinione e sensibilità, auspichiamo il pronto esame e la tempestiva approvazione della nostra proposta di legge, la quale potrebbe così trovare applicazione fin dalle prossime elezioni politiche, in programma nel 2006.
      Venendo all'illustrazione specifica dell'articolato, confermiamo che le disposizioni formulate in questa proposta modificano il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in due punti intesi tra loro congiunti:

          1) l'unificazione del voto per le liste proporzionali e del voto per il candidato nel collegio uninominale; viene eliminata la doppia scheda e l'elettore vota direttamente la lista proporzionale, con effetto sul candidato uninominale collegato; se l'elettore vota soltanto il candidato uninominale il voto è efficace soltanto in suo favore;

          2) l'introduzione dello «scorporo di coalizione», limitato alla circoscrizione, attraverso disposizioni che obbligano al collegamento d'ufficio le liste proporzionali che si collegano al medesimo simbolo.

      L'articolo 1 modifica il sistema di votazione modificando la struttura della scheda. Viene soppressa la doppia scheda e la scheda unica è strutturata a somiglianza di quella utilizzata per l'elezione del consiglio delle regioni a statuto ordinario e del presidente della giunta regionale. I collegamenti tra candidato uninominale nel collegio e lista proporzionale nella circoscrizione determinano il gruppo di liste che è presentato unitariamente nella scheda accanto al candidato nel

 

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collegio uninominale. Per la formazione della scheda e per il sorteggio dei posti nella scheda e nei manifesti elettorali dispongono le modifiche apportate con l'articolo 4.
      Gli articoli 10, 11 e 12 modificano le disposizioni per l'espressione del voto e per lo spoglio delle schede. L'elettore può votare soltanto la lista proporzionale e il suo voto è attribuito alla lista e al candidato nel collegio uninominale. Può votare soltanto il candidato uninominale e il suo voto è attribuito soltanto a questi. Può votare una lista e insieme (con un secondo segno) il candidato uninominale. In quest'ultimo caso il voto è valido per entrambi ma non viene effettuata la registrazione del voto per il candidato uninominale. Il voto è nullo se l'elettore vota per due liste proporzionali, anche se collegate al medesimo candidato uninominale, ovvero se vota per una lista non collegata al candidato uninominale per il quale ha espresso il voto.
      Lo «scorporo di coalizione» è disposto tramite la disciplina del collegamento fra le liste proporzionali e i candidati nei collegi uninominali. Dispongono in proposito gli articoli 2 e 3. In primo luogo non sono ammissibili candidature nei collegi uninominali che non siano collegate ad almeno una lista proporzionale presentata nella circoscrizione. In secondo luogo il candidato deve presentare la dichiarazione di collegamento che attesti il collegamento della (delle) lista (liste) a lui collegata (collegate) con tutti i candidati uninominali nella circoscrizione contraddistinti dal medesimo simbolo. Se comunque questo non fosse dichiarato dalla lista, il collegamento (ai fini dello scorporo) è effettuato d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale. In ragione della nuova struttura della scheda e della modalità di votazione, il candidato nel collegio uninominale è contrassegnato da un solo simbolo (anche se composito). La disposizione che impone l'obbligo di identità di collegamento plurimo in tutti i collegi della circoscrizione e il divieto di collegare una lista con più di un simbolo uninominale nella stessa circoscrizione completano il quadro della «coalizione di fatto» ai fini dello scorporo e del recupero dei seggi non assegnati o vacanti.
      Le disposizioni sulla coalizione limitate alla circoscrizione e l'abolizione dello «scorporo negativo» fra circoscrizioni sono intese a limitare gli effetti dello scorporo alla cifra elettorale della circoscrizione, cosa che ci sembra assolutamente giusta per il rispetto dei territori, e a consentire che una coalizione possa fare alleanze diverse in circoscrizioni diverse. Quest'ultimo aspetto può essere ovviamente, nei suoi «pro» e nei suoi «contra», riconsiderato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dai seguenti:

      «2. Ogni elettore dispone di un voto e lo esprime secondo le modalità stabilite dall'articolo 58, secondo comma.
      2-bis. La votazione per l'elezione della Camera dei deputati avviene su un'unica scheda. Per ciascun collegio uninominale la scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista concorrente nella circoscrizione, affiancato, sulla medesima linea e su linee che si succedono una per ciascun candidato, dall'elenco dei relativi candidati. Alla destra di tale rettangolo è riportato il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, affiancato dal contrassegno che lo contraddistingue. Il primo rettangolo nonché il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste concorrenti nella circoscrizione con il medesimo candidato nel collegio uninominale, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e il relativo contrassegno sono posti al centro di tale secondo rettangolo. Se una lista concorrente nella circoscrizione non è collegata ad un candidato nel collegio uninominale essa è ugualmente contenuta in un secondo più ampio rettangolo e lo spazio relativo al candidato nel collegio uninominale è lasciato vuoto. In caso di collegamento di più liste concorrenti nella circoscrizione con il medesimo candidato

 

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nel collegio uninominale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante il sorteggio di cui all'articolo 24, comma 1, numero 2). La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante il sorteggio di cui al citato articolo 24, comma 1, numero 1)».

Art. 2.

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 18 del testo unico, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante il collegamento con tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione contraddistinti dal medesimo contrassegno e la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nella medesima circoscrizione ciascuna lista può accettare soltanto il collegamento con candidati nei collegi uninominali contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
      2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli

 

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depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno del candidato nel collegio uninominale sia lo stesso di una lista presentata per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. L'Ufficio centrale circoscrizionale effettua parimenti d'ufficio, ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2), il collegamento di una lista con tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione contraddistinti dal medesimo contrassegno quando il collegamento sia stato dichiarato soltanto per parte di essi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito».

Art. 3.

      1. Al primo comma dell'articolo 22 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

          «7-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali dei candidati che non abbiano dichiarato di collegarsi, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, con almeno una delle liste di cui all'articolo 1, comma 4;
          7-ter) verifica se le candidature nei collegi uninominali siano contrassegnate da un solo simbolo e, in caso contrario, esclude dalle ulteriori operazioni elettorali gli eventuali simboli successivi al primo;
          7-quater) effettua d'ufficio i collegamenti previsti dall'articolo 18, comma 2, secondo e terzo periodo».

 

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Art. 4.

      1. L'articolo 24 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 24. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

          1) determina i gruppi di liste collegate al medesimo simbolo presentato da candidati nei collegi uninominali e li identifica temporaneamente con un numero; a tale fine costituiscono gruppo di liste collegate e sono raggruppate nei secondi e più ampi rettangoli di cui all'articolo 4, comma 2-bis, le liste che, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, sono collegate con candidati nei collegi uninominali contraddistinti dal medesimo simbolo e, singolarmente, le liste che non hanno dichiarato di collegarsi nella circoscrizione a candidati nei collegi uninominali; stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun gruppo di liste collegate e alle liste non collegate nel collegio. I gruppi di liste collegate e le liste non collegate sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

          2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di cui al numero 1), il numero d'ordine da assegnare ai contrassegni delle liste e al relativo elenco dei candidati all'interno di ciascun gruppo di liste collegate. Nella successione all'interno del gruppo di liste collegate i contrassegni e l'elenco dei candidati sono riportati sulle schede nei rispettivi rettangoli e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Il contrassegno dei candidati nei collegi uninominali è riportato sulle

 

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schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal sorteggio di cui al citato numero 1) e secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 2-bis;

          3) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;

          4) trasmette immediatamente alla prefettura - ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2-bis, con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

          5) provvede, per mezzo della prefettura - ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa del manifesto relativo a ciascun collegio uninominale riproducente i contrassegni, i nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste secondo l'ordine e la disposizione determinati per la scheda elettorale nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione».

Art. 5.

      1. All'articolo 30 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 4) è sostituito dal seguente:

          «4) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio

 

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uninominale e le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione»;

          b) i numeri 8) e 9) sono sostituiti dai seguenti:

          «8) un'urna del tipo prescritto dall'articolo 32;

          9) una cassetta o una scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori».

Art. 6.

      1. L'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali descritte nell'articolo 4, comma 2-bis, e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
      2. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate».

Art. 7.

      1. Al settimo comma dell'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, le parole: «contenente le liste dei candidati, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali».

Art. 8.

      1. L'ottavo comma dell'articolo 45 del testo unico, e successive modificazioni, è abrogato.

 

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Art. 9.

      1. Al terzo comma dell'articolo 53 del testo unico, le parole: «o nelle urne destinate» sono sostituite dalla seguente: «destinata».

Art. 10.

      1. I commi primo e secondo dell'articolo 58 del Testo unico, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae una scheda dalla cassetta o scatola e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
      L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, nel relativo rettangolo. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista concorrente nella circoscrizione, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato. L'elettore può esprimere il suo voto soltanto per un candidato nel collegio uninominale tracciando un segno sul nome e il cognome, o sul simbolo che lo contraddistingue, oppure, congiuntamente, può esprimere il suo voto anche per una delle liste concorrenti nella circoscrizione collegate al candidato prescelto nel collegio uninominale, tracciando un secondo segno nel relativo rettangolo. L'elettore non può esprimere il suo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione non collegata al candidato prescelto nel collegio uninominale. In tale caso il voto è nullo. È parimenti nullo il voto espresso per due liste concorrenti nella circoscrizione, anche se collegate al medesimo candidato nel collegio uninominale. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il

 

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presidente gli dà preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione».

      2. Il sesto comma dell'articolo 58 del testo unico è abrogato.

Art. 11.

       1. L'articolo 59 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 59. - 1. Un voto valido per una lista concorrente nella circoscrizione rappresenta un voto per quella lista e, insieme, un voto valido per il candidato nel collegio uninominale ad essa collegato. Il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nel collegio uninominale in una singola sezione elettorale è costituito dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste cui egli è collegato e dei voti validi espressi soltanto per lui. Un voto valido espresso soltanto per il candidato uninominale non può essere attribuito ad una lista».

Art. 12.

      1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 68 del testo unico, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, ovvero il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto, se l'elettore ha espresso soltanto il voto per quest'ultimo. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota, separatamente, dei voti espressi per ciascuna lista e dei voti espressi soltanto per ciascun candidato nel collegio uninominale.

 

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      2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.
      3. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa scheda viene subito impresso il timbro della sezione».

      2. Il comma 3-bis dell'articolo 68 del testo unico è abrogato.
      3. Il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 68 del testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 13.

      1. Il secondo comma dell'articolo 72 del testo unico è abrogato.

Art. 14.

      1. Al numero 2) del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la sommatoria del risultato di tali sottrazioni per ciascun collegio della circoscrizione è inferiore a zero, la cifra elettorale circoscrizionale di quella lista è posta uguale a zero;»

Art. 15.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento determina anche il modello della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati.


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