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PDL 5638

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5638



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici
e dei borghi antichi d'Italia

Presentata il 17 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - I centri storici costituiscono una ricchezza e un valore importantissimo per l'Italia, anche alla luce del potenziale di attrazione turistica degli stessi. È fondamentale quindi tutelarne le caratteristiche. La presente proposta di legge mira alla riqualificazione urbana di tali centri e in particolare alla riqualificazione dei borghi antichi d'Italia, cioè di antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.
      L'articolo 1 individua le finalità della proposta di legge, specificando che gli interventi di riqualificazione urbana dei centri storici sono sia pubblici che privati.
      L'articolo 2 individua le misure attraverso le quali realizzare la riqualificazione urbana.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione del marchio «borghi antichi d'Italia».
      L'articolo 4, infine, reca le disposizioni finanziarie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riqualificazione urbana dei centri storici).

      1. I comuni, all'interno del perimetro dei centri storici, possono individuare le zone in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
      2. Gli interventi integrati prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.
      3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 2.
(Incentivazione degli interventi).

      1. Nelle zone oggetto di interventi integrati e sino al 31 dicembre 2006, si applicano in favore dei privati le detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare complessivo delle spese sostenute sino a 78.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
      2. Il comune e i privati interessati concludono accordi sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

 

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modificazioni, per definire le opere pubbliche da realizzare a cura dell'ente e gli interventi di recupero e di risanamento degli edifici privati.
      3. Gli interventi di recupero e di risanamento possono ricevere il finanziamento dello Stato sino al 50 per cento del costo totale, secondo le modalità e le condizioni fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, comunque, entro il limite delle risorse di cui all'articolo 4. Gli interventi di recupero e di risanamento devono essere conformi ai vigenti strumenti urbanistici locali riguardanti i centri storici.

Art. 3.
(Valorizzazione degli interventi).

      1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'istituzione del marchio «borghi antichi d'Italia», finalizzato a garantire la valorizzazione degli interventi sui centri storici e sugli antichi insediamenti urbanistici, come definiti ai sensi del citato articolo 1, comma 3.
      2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, individua altresì l'ente o l'amministrazione competente al rilascio del marchio di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i casi in cui il marchio è revocato, al venire meno dei requisiti stabiliti dal decreto medesimo.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

 

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previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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