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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5638 |
1. I comuni, all'interno del perimetro dei centri storici, possono individuare le zone in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
2. Gli interventi integrati prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge.
1. Nelle zone oggetto di interventi integrati e sino al 31 dicembre 2006, si applicano in favore dei privati le detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare complessivo delle spese sostenute sino a 78.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
2. Il comune e i privati interessati concludono accordi sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'istituzione del marchio «borghi antichi d'Italia», finalizzato a garantire la valorizzazione degli interventi sui centri storici e sugli antichi insediamenti urbanistici, come definiti ai sensi del citato articolo 1, comma 3.
2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, individua altresì l'ente o l'amministrazione competente al rilascio del marchio di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i casi in cui il marchio è revocato, al venire meno dei requisiti stabiliti dal decreto medesimo.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
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