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PDL 5599

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5599



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GUERZONI, BATTAGLIA, BELLINI, CORDONI, DIANA, GASPERONI, INNOCENTI, MOTTA, RUZZANTE, SCIACCA, TRUPIA

Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

Presentata l'8 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, affetti dalle invalidità elencate alle lettere A), A-bis), B), C), D) ed E) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno, fin dalla fine del secondo conflitto mondiale, fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.
      Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.
      Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall'anno 2005, del servizio militare di leva e con esso al venire meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.
      Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno
 

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sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o civile, di cui alle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001.
      Le modeste risorse finanziarie a disposizione hanno condizionato, però, la formulazione del testo ponendo limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.
      La legge n. 288 del 2002 prevede infatti che l'assegno sostitutivo debba essere concesso con priorità assoluta a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, fruivano dell'accompagnatore militare o civile, in seconda battuta a coloro che ne hanno fruito nel precedente triennio e, in ultima istanza, a tutti gli altri, dimenticando che molti sono i potenziali fruitori che negli ultimi anni precedenti l'entrata in vigore della citata legge, non hanno ottenuto l'accompagnatore a causa della graduale diminuzione dei richiamati al servizio di leva.
      Ovviamente, l'attuazione di una normativa così selettiva non ha mancato di creare anche problemi di applicazione con ritardi nell'erogazione dell'assegno e complicazioni procedurali che hanno causato ulteriore malcontento.
      Con la presente proposta di legge si vogliono superare i limiti e i disagi che la legge n. 288 del 2002 comporta, proponendo soluzioni valide nel tempo ed eguali per tutti.
      Con l'articolo 1 si intende sostituire l'articolo 1 della legge n. 288 del 2002 prevedendo:

          la possibilità per i grandi invalidi di optare fra un accompagnatore del servizio civile e un assegno sostitutivo, ogni problema procedurale viene così semplificato restando esclusiva facoltà del grande invalido detta opzione;

          l'elevazione per l'anno 2005 dell'assegno e, in un misura maggiore per l'anno 2006, portandolo ad un livello capace di porre il grande invalido nella possibilità di retribuire, ivi compresi gli oneri contributivi, una persona di accompagnamento per un orario di servizio di 25-30 ore alla settimana.

      Con l'articolo 2 si vuole estendere all'assegno sostitutivo l'adeguamento automatico previsto dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, modificata dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, che annualmente aggiorna le diverse voci della pensionistica di guerra all'aumento del costo della vita. La copertura dell'onere derivante da detto beneficio potrà essere reperita nell'ambito del fondo di cui all'articolo 2 della legge n.288 del 2002 e ciò in conseguenza della naturale diminuzione delle partite di pensione che annualmente registra un'incidenza di circa il 7 per cento.
      L'articolo 3 fissa l'ammontare della spesa in 17.746.853 euro per l'anno 2005 e in 22.746.853 euro per gli anni 2006 e 2007; coperture queste che, a conti fatti, risultano sufficienti per gli interventi economici previsti. Infatti, dai dati resi pubblici dal Ministero dell'economia e delle finanze, che mostrano, alla data del 27 maggio 2004, 1.899 grandi invalidi ascritti dalla lettera alla lettera A) alla lettera E) della citata tabella E del testo unico delle pensioni di guerra, si può ricavare il numero dei potenziali fruitori dell'assegno sostitutivo alla presumibile data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Basterà per questo decurtare dal citato numero complessivo di 1.899 grandi invalidi il numero di coloro non eventi titolo all'accompagnatore [108 ascritti alla lettera B) n. 2), e 325 ascritti alla lettera E) numeri 2), 3), 4) e 5)], nonché applicare la percentuale del 7 per cento mortis causa, per ottenere il numero dei potenziali fruitori dell'assegno sostitutivo che risulta pari a 1.363 unità, a cui vanno sommati però 256 potenziali fruitori invalidi per causa di servizio. Nel calcolo della spesa, va tenuto presente tuttavia, che in favore di 200 aventi titolo e precisamente in favore dei grandi invalidi ascritti dalla lettera B), n. 1), alla lettera E) n. 1), i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della proposta di legge prevedono la concessione di un assegno di importo dimezzato. In definitiva, lo stanziamento disponibile consentirà per l'anno

 

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2005 la concessione di 1.412 assegni di importo mensile pari a 1.000 euro e di 200 assegni di importo mensile pari a 500 euro.
      Nel calcolo della spesa per l'anno 2006, occorrerà considerare l'ulteriore flessione numerica del 7 per cento dei fruitori dell'assegno, nonché dell'aumento dello stanziamento disponibile, per consentire di elevare la misura degli assegni e la concessione di una tredicesima mensilità.
      Onorevoli colleghi, raccomandiamo la sollecita approvazione della presente proposta di legge, così da eliminare discrepanze ed iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore, e dare uno strumento normativo definitivo in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare). - 1. I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere su richiesta un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
      2. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per dodici mensilità in favore degli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è elevata a 1.200 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi di cui alle lettere A), numeri

 

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1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.
      4. L'assegno sostitutivo di cui al presente articolo può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2.
      5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto».

      2. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 all'assegno sostitutivo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 17.746.853 euro per l'anno 2005 e in 22.746.853 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede, quanto ad euro 7.746.853 per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

 

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dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 10.000.000 di euro per l'anno 2005 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, utilizzando l'apposito stanziamento previsto dal comma 535 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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