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PDL 5583

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5583



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

SARO, LENNA, ROMOLI, COLLAVINI

Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia

Presentata il 2 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - A distanza di più di quarant'anni dall'adozione dello Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, si impone la necessità di adeguare la Carta costituzionale regionale alle nuove riforme politiche e istituzionali compiute e a quelle in discussione in Parlamento in questi ultimi anni e al cambiamento degli scenari e delle istituzioni europei.
      Le ragioni storiche che ispirarono la costituzione della Regione Friuli Venezia Giulia hanno complessivamente soddisfatto le aspettative facendo compiere uno sviluppo economico armonico e bloccando l'emorragia di risorse umane che nell'immediato dopoguerra aveva colpito l'area regionale. Nonostante le difficoltà legate alle peculiari condizioni geografiche e culturali, la regione è passata da una condizione di arretratezza a una di sviluppo economico, sociale e culturale diffuso costellata da situazioni di eccellenza sia nel settore imprenditoriale, sia in quello scientifico e culturale.
      Due importanti eventi di carattere geopolitico hanno ridefinito gli equilibri in ambito europeo riconducendo di fatto la regione a un ruolo internazionale strategico: il crollo dei regimi comunisti dell'est europeo di fronte al quale lo Stato italiano ha consolidato il ruolo internazionale della regione, e il recente allargamento ad est dei confini dell'Europa, a seguito dell'inclusione di dieci nuovi Paesi, che le assegna lo scomodo ruolo di sentinella di un confine che sulla carta non esiste più ma che è quanto mai marcato nelle politiche strutturali e di coesione dell'Unione europea.
      Nel tempo lo Statuto ha subìto parziali modifiche: nel 1972 e nel 1989 con riferimento
 

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alla durata in carica del consiglio regionale e alle modalità di indizione delle elezioni; nel 1993 con riferimento alla potestà legislativa primaria in materia di ordinamento e di circoscrizione degli enti locali e, infine, nel 2001 con la decostituzionalizzazione delle norme in materia di forma di governo regionale e di referendum abrogativo.
      La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione in chiave federalista mostra una rinnovata sensibilità costituzionale verso la specialità e, riconfermandola, prevede l'immediata applicabilità alla regione di tutte le norme che amplino l'autonomia riconosciuta dallo Statuto. In tale modo però, in assenza di un adeguamento statutario, rimettendo alla via interpretativa la determinazione del grado di autonomia regionale, soprattutto di quella normativa, genera un elevato grado di incertezza, che deve ritenersi insostenibile. Per tali ragioni, in attesa di tempi maturi per una riforma anche radicale dello Statuto, si ritiene improcrastinabile un intervento normativo che adegui le disposizioni statutarie alle novità costituzionali introdotte dalle recenti riforme.
      Nello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia si possono facilmente individuare alcuni elementi di dissonanza con lo spirito delle recenti evoluzioni politico-istituzionali e in particolare: la disciplina della potestà legislativa esclusiva e concorrente rispetto alle disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione dettate per le regioni a statuto ordinario; la mancanza del riconoscimento in capo alla regione di una soggettività internazionale, in ossequio alle disposizioni costituzionali dell'ultimo comma dell'articolo 117 peraltro già applicabili alle altre regioni e la conseguente assenza di norme che disciplinino le modalità di partecipazione alla formazione di atti normativi comunitari. A ciò si devono aggiungere alcuni ulteriori correttivi: la necessaria introduzione di meccanismi, più flessibili di quelli previsti per la riforma statutaria, per l'applicazione della clausola di più ampia autonomia; una nuova disciplina dei controlli su taluni atti a carattere non legislativo che eliminando quelli non più attuali perché espressione di subordinazione di alcuni soggetti istituzionali rispetto ad altri, introducano meccanismi di garanzia di legittimità fondata sulla collaborazione interistituzionale e meccanismi di riequilibrio fra poteri della Giunta regionale e del Consiglio regionale e, all'interno del consiglio, fra maggioranza e opposizione.
      Queste riflessioni sono la premessa di una più approfondita analisi delle insidie generate dalle riforme costituzionali che brevemente si espongono. La riforma istituzionale in senso federale iniziata con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e proseguita con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, disegna un nuovo regionalismo contraddistinto da una ridefinizione della competenza legislativa delle regioni; la riforma dell'articolo 117 della Costituzione è la palese affermazione del ruolo dei livelli di governo che supera l'idea di un neoregionalismo di carattere essenzialmente amministrativo, ponendo, al contrario, le basi per un ampliamento della competenza legislativa regionale. Infine, la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» confermando il principio di continuità all'ordinamento giuridico completa, conferendo coerenza, il sistema normativo della Repubblica.
      La principale novità della riforma costituzionale è costituita dall'articolo 117 della Costituzione che rovescia il criterio di riparto della competenza fra Stato e regioni eliminando il numero chiuso delle materie regionali; di conseguenza, laddove erano tassativamente elencate le materie in relazione alle quali le regioni esercitavano la potestà legislativa concorrente, ora sono elencate le materie sulle quali lo Stato ha potere legislativo, dovendosi considerare tassativa tale elencazione.
      La tendenziale assenza di limiti per l'esercizio della rinnovata potestà legislativa regionale - che non siano quelli scaturenti dall'incompetenza a legiferare nelle ricordate materie esclusive dello
 

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Stato - si traduce nella equiparazione tra la potestà legislativa statale e quella regionale primaria, entrambe soggette unicamente al rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
      In conformità a quanto emergeva dal precedente quadro costituzionale, sono elencate le materie che possono essere oggetto della legislazione concorrente delle regioni: in tali materie la legislazione regionale deve tenere conto dei princìpi fondamentali la cui enunciazione è riservata alle leggi dello Stato.
      L'attività di produzione normativa regionale è rafforzata dalla previsione che le regioni possano emanare regolamenti aventi ad oggetto tutte le materie che non siano quelle attribuite in via esclusiva allo Stato, salva, comunque, la possibilità di delega alle regioni della potestà regolamentare nelle materie di esclusiva pertinenza statale.
      Di rilievo la disposizione che, rinviando ad una legge statale quanto alla determinazione dei casi e delle modalità, assegna alle regioni una sorta di personalità di diritto internazionale consentendo alle stesse di partecipare alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nonché di provvedere all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.
      Di fronte a tali importanti novità, la Regione Friuli Venezia Giulia, senza le opportune modifiche statutarie, vedrebbe ingiustificatamente leso quel ruolo di specialità che le recenti novità costituzionali hanno invece inequivocabilmente confermato.
      D'altra parte l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 reca una norma transitoria che riguarda le regioni a statuto speciale prevedendo che, in pendenza dell'adeguamento dei rispettivi statuti, la riforma in oggetto trovi applicazione anche nei confronti di dette regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle parti in cui vi si prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già previste dalle singole leggi costituzionali di approvazione degli statuti speciali. Il duplice intento della disposizione, di salvaguardare la specialità e di non escludere dette regioni dalla riforma costituzionale, può trovare compimento solo con una revisione statutaria evitando in tale modo i numerosi problemi interpretativi che di volta in volta sarebbero rimessi alla mera attuazione della clausola di più ampia autonomia.
      Si ritiene altresì necessario conferire coerenza alle disposizioni dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia che in virtù della citata clausola di più ampia autonomia contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 devono essere riformulate; ci si riferisce in particolare all'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai comuni sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, e all'eliminazione dell'asimmetria in base alla quale le regioni impugnavano le leggi statali dopo la loro entrata in vigore, mentre l'impugnazione dello Stato era ostativa della promulgazione e della pubblicazione della legge regionale.
      Al fine di proporre modificazioni alla citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia» che tengano conto del più ampio margine di autonomia sostenibile, si è ritenuto opportuno tenere conto altresì dei progetti di legge costituzionale volti ad ampliare il novero delle materie soggette alla potestà legislativa delle regioni ad oggi pendenti in Parlamento.
      Dall'intesa interistituzionale della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 è seguito l'impegno di Governo, regioni e autonomie locali a valorizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, il processo di armonizzazione dell'ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale.
      In particolare, il principio di sussidiarietà è confermato quale elemento fondante della riforma, unitamente ai princìpi di differenziazione e di adeguatezza con l'impegno a garantire il rispetto dei princìpi di continuità e di completezza dell'ordinamento
 

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giuridico. Quanto all'esercizio dei poteri legislativi, l'intesa dispone che Stato e regioni individuino e delimitino i rispettivi ambiti di competenza per un corretto esercizio delle funzioni stesse, soprattutto al fine di individuare soluzioni volte a prevenire e a limitare il contenzioso costituzionale.
      Alla luce di queste considerazioni è di tutta evidenza che l'adeguamento dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia è non solo opportuno ma doveroso; con riferimento alla più importante modifica costituzionale, e cioè la ripartizione di competenze fra Stato e regioni, ci troviamo di fronte a modifiche radicali che sono il riflesso dell'impostazione regionalista che sta via via assumendo l'ordinamento della Repubblica e del quale la Regione, senza un adeguamento statutario, resterebbe solo spettatrice.
      Infatti tali modifiche sono rivolte solo in via transitoria alle regioni a statuto speciale che, in pendenza dell'adeguamento dei rispettivi statuti, ne vedono estesa l'applicazione limitatamente alle parti in cui vi si prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già previste dalle singole leggi costituzionali di approvazione degli statuti speciali, con la conseguenza che proprio in virtù della sua autonomia la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si trova in una posizione arretrata, a tratti antistorica, rispetto alle regioni a statuto ordinario.
      Il regionalismo avanzato cui ha dato impulso la riforma al titolo V della parte seconda della Costituzione, e gli inevitabili problemi interpretativi, dovuti soprattutto al rovesciamento del criterio di riparto, rendono inderogabile e improrogabile un adeguamento dello Statuto e in particolare degli articoli 4 e 5 che disciplinano la potestà legislativa regionale, al fine di armonizzarli con quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione. Il gruppo di norme che incidono sulla delimitazione della potestà legislativa ha, pertanto, come obiettivo principale tale adeguamento recuperando il distacco in termini di evoluzione federalista che la Regione Friuli Venezia Giulia ad oggi subisce. Si è proceduto mantenendo una elencazione, non tassativa, delle materie di competenza esclusiva regionale, e introducendo la clausola in virtù della quale ogni materia non espressamente attribuita alla competenza dello Stato è di competenza regionale.
      In particolare l'articolo 4 del vigente Statuto, riguardante i limiti della potestà legislativa esclusiva, è stato riformulato tenendo conto del novellato articolo 117, primo comma, della Costituzione, nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2003 e cioè mantenendo solamente il limite del rispetto della Costituzione e dell'ordinamento comunitario nonché aggiungendo le materie già conferite alla potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto ordinario.
      All'articolo 5 dello Statuto, relativo alle competenze concorrenti, si sono eliminate le materie rientranti nella competenza residuale e nella devolution, in armonia con l'articolo 117 della Costituzione. Dette materie sono riportate nell'alveo della competenza esclusiva della Regione, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia.
      È stato quindi introdotto un articolo, il 6-bis che, in virtù della clausola di più ampia autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, introduce l'istituto del «regionalismo differenziato». Le materie in cui si applica tale meccanismo sono, in particolare, quelle concorrenti (articolo 5 dello Statuto), nonché alcune di quelle attribuite in via esclusiva allo Stato (giustizia di pace, istruzione e tutela dei beni ambientali e culturali).
      L'articolo 6-ter, relativo alla partecipazione della Regione nelle materie di propria competenza alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, e all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, completa l'adeguamento delle competenze normative regionali conferendo rilievo a un nuovo ruolo internazionale della Regione.
      Un secondo gruppo di modificazioni riguarda la potestà regolamentare e amministrativa
 

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della Regione per le quali si è ritenuto di fondamentale importanza distinguere, soprattutto sul piano delle rispettive competenze tra Consiglio e Giunta, tra regolamenti esecutivi e regolamenti «delegati», sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione. L'articolo 7-bis, al primo comma riconosce pertanto alla Regione potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato, potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale, nonché per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea. Il secondo e terzo comma disciplinano rispettivamente i poteri del Consiglio e della Giunta. Ispirandosi all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono stati introdotti al quarto comma i regolamenti di delegificazione.
      Al fine di coordinare l'attività di Stato e Regione in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza, tutela dei beni culturali, ricerca scientifica e tecnologica, grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale è stata introdotta con l'articolo 10-bis la possibilità di concludere atti di intesa da recepire successivamente nei rispettivi ordinamenti.
      Un elemento di novità non dettato da esigenze di adeguamento alle novelle della Costituzione ma da convinzioni politiche e culturali maturate progressivamente negli anni di vigenza dello Statuto, è introdotto dall'articolo 11-bis, riguardante l'attribuzione di particolari forme di autonomia a Trieste, che eserciterà nel rispetto del principio di leale collaborazione con gli altri comuni della provincia, e alle province di Gorizia, Pordenone e Udine che eserciteranno, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione e del titolo IV dello Statuto di autonomia. La Regione si contraddistingue per la presenza di aree geografiche dalle caratteristiche molto diverse, che, associate entro la cornice di un'unica regione, hanno maturato una forte identità regionale; oggi che tale identità non è in pericolo si può pensare di accordare particolari forme di autonomia a queste aree che liberino le potenzialità ancora inespresse delle realtà locali consentendo loro di giocare un ruolo strategico nella determinazione delle politiche di competenza regionale.
      Segue un gruppo di norme che ha lo scopo di eliminare alcune incongruenze che si sono create a seguito dell'introduzione delle novelle. E così all'articolo 12 dello Statuto di autonomia sono modificati i commi quarto e quinto che riguardano presupposti e meccanismi del referendum regionale che si svolge, eventualmente, sulla legge regionale che determina la forma di governo sul presupposto che per la determinazione della forma di governo è auspicabile una maggioranza ampia in Consiglio regionale, e che qualora si raggiunga tale ampia maggioranza sia ingiustificato il ricorso alla consultazione popolare.
      Gli articoli 29 e 30, riguardanti il procedimento di controllo delle leggi regionali, devono essere interamente ricondotti all'alveo del novellato articolo 127 della Costituzione, che prevede un sistema di impugnazione successivo, e non preventivo, senza effetti sospensivi sulla entrata in vigore delle leggi regionali.
      L'articolo 34, secondo comma, dello Statuto, introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, ricalca fedelmente l'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, in merito alla clausola simul stabunt, simul cadent; l'ipotesi di stemperare la clausola, circoscritta peraltro all'opzione di elezione presidenziale diretta, deve comunque trovare sede nella fonte statutaria che vede introdurre un terzo comma all'articolo 34 che prevede non si faccia luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, la legge regionale disciplina la nomina di un nuovo presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
 

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      All'articolo 42 dello Statuto è inserita, tra le funzioni del Presidente della Regione, ove questo sia eletto a suffragio universale e diretto, anche quella relativa alla nomina e alla revoca degli Assessori regionali.
      All'articolo 44 dello Statuto si introduce la previsione che l'intervento del Presidente della Regione alle sedute del Consiglio dei ministri, allorquando siano trattate questioni di diretto interesse della regione stessa, sia una partecipazione «piena» ossia con diritto di voto analogamente a quanto stabilito dall'articolo 21 dello Statuto siciliano. Non vi è infatti alcuna ragione per negare tale prerogativa alle altre regioni a statuto speciale sia per ragioni di pari dignità istituzionale, sia per ragioni connesse allo sviluppo in senso federale dello Stato.
      L'articolo 58 dello Statuto concernente i controlli da parte della Corte dei conti è stato interamente sostituito. Oltre ad assoggettare la gestione dell'amministrazione regionale e degli altri enti strumentali al controllo da parte della Corte dei conti che riferisce al Consiglio regionale, si prevede che il Consiglio regionale, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, possa chiedere, anche di intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla stessa Corte dei conti al fine della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. La sezione regionale di controllo, a richiesta di almeno un quinto dei membri del Consiglio regionale o del Presidente della regione, o su proposta della stessa sezione, può esercitare attività di controllo preventivo di legittimità su determinati atti non aventi forza di legge, e per un periodo determinato e previa intesa con il Consiglio regionale, sugli atti che risultino, in sede di controllo successivo, emanati in situazione di diffusa e ripetuta irregolarità. Si è inteso con ciò costituire una garanzia di legittimità di atti amministrativi anche di rilievo, altrimenti esclusi da qualunque forma di visibilità e di controllo.
      L'articolo 60, concernente i controlli sugli atti degli enti locali, è stato abrogato in applicazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha abrogato l'articolo 130 della Costituzione.
      L'articolo 63 relativo alla procedura di modifica statutaria è ricondotto all'articolo 116 della Costituzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In armonia con la Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, la Regione ha potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:»;

          b) al numero 6) sono aggiunte le seguenti parole: «e annona»;

          c) sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

              «14-bis) istruzione e formazione professionale;

              14-ter) miniere, cave e torbiere;

              14-quater) edilizia residenziale pubblica;

              14-quinquies) toponomastica;

              14-sexies) assistenza e organizzazione sanitaria;

              14-octies) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

              14-nonies) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

              14-decies) polizia amministrativa regionale;

              14-undecies) ogni altra materia non espressamente riservata alla competenza dello Stato».

 

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Art. 2.

      1. L'articolo 5 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

              1) disciplina del referendum previsto dall'articolo 7;

              2) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;

              3) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

              4) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

              5) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

              6) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;

              7) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

              8) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

              9) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;

              10) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4a e 5a categoria;

              11) assistenza scolastica;

              12) igiene e sanità, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

 

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              13) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

              14) servizi antincendi;

              15) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali;

              16) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;

              17) commercio con l'estero;

              18) professioni;

              19) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

              20) alimentazione;

              21) ordinamento sportivo regionale;

              22) porti e aeroporti civili;

              23) reti di trasporto e di navigazione;

              24) ordinamento della comunicazione di interesse regionale;

              25) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

              26) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, ad eccezione della disciplina delle istituzioni culturali».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 6-bis. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui all'articolo 5, nonché l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, possono essere attribuite alla Regione, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione stessa, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo

 

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119 della Costituzione. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione.

      Art. 6-ter. Sulla base di apposite intese con lo Stato, la Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea».

Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 7 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. La Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato, nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.
      Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
      La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'amministrazione regionale, secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
      Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto o dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al terzo comma.
      I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati

 

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nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale».

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 10 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. Con atti di intesa, da recepire nei rispettivi ordinamenti, possono essere disciplinate forme di coordinamento tra lo Stato e la Regione in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza, tutela dei beni culturali, ricerca scientifica e tecnologica, grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. Trieste è il capoluogo della Regione e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
      La legge regionale assicura che l'esercizio dell'autonomia di cui al primo comma da parte del Comune di Trieste si realizzi nel rispetto del principio di leale collaborazione con gli altri Comuni della Provincia.
      Forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, concernenti le materie di competenza regionale, possono essere inoltre attribuite alle Province di Gorizia, Pordenone e Udine, con legge regionale, su iniziativa delle Province interessate di intesa fra di loro, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione e del titolo IV del presente Statuto. La legge

 

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regionale approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, sulla base di intesa tra la Regione e le Province interessate, disciplina le modalità di esercizio di tali forme di autonomia e ne assicura il coordinamento».

Art. 7.

      1. All'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo periodo del quarto comma è sostituito dal seguente: «La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto»;

          b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

              «Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, non si fa luogo a referendum».

Art. 8.

      1. L'articolo 29 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla leggecostituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

      «Art. 29. Ai fini del controllo di legittimità costituzionale delle leggi regionali e di quelle statali, si osserva la procedura di cui all'articolo 127 della Costituzione».

Art. 9.

      1. L'articolo 30 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è abrogato.

Art. 10.

      1. All'articolo 34 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui

 

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alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto. In tale caso, la legge regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Art. 11.

      1. All'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

          «b-bis) nomina e revoca gli Assessori regionali nel caso in cui è eletto a suffragio universale diretto;».

Art. 12.

      1. L'articolo 44 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 44. Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione stessa».

Art. 13.

      1. L'articolo 58 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di

 

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cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

      «Art. 58. La gestione dell'amministra- zione regionale e degli altri enti strumentali è assoggettata al controllo da parte della Corte dei conti ai fini del referto al Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del presente Statuto. Le medesime norme stabiliscono forme e modalità di controllo sulla gestione degli enti locali e dei loro enti strumentali nonché delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in Friuli Venezia Giulia.
      La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.
      Il Consiglio regionale, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere, anche di intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla Corte dei conti al fine della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.
      La sezione regionale di controllo, a richiesta di almeno un quinto dei membri del Consiglio regionale o del Presidente della Regione, o su proposta della stessa sezione, esercita attività di controllo preventivo di legittimità sui seguenti atti, non aventi forza di legge:

          a) provvedimenti aventi natura generale, emanati a seguito di deliberazione della Giunta regionale;

          b) atti del Presidente della Regione o di singoli Assessori aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali o di altri incarichi anche in forma di consulenza e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

          c) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

          d) decreti di variazione del bilancio e di assenso a spese a carico di esercizi successivi.

 

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      La sezione regionale può assoggettare a controllo preventivo, per un periodo determinato e previa intesa con il Consiglio regionale, secondo le modalità di cui al quarto comma, gli atti che risultino, in sede di controllo successivo, emanati in situazione di diffusa e ripetuta irregolarità.
      I provvedimenti sottoposti a controllo preventivo di legittimità acquistano efficacia se la sezione regionale non delibera entro trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se il collegio competente per materia, con ordinanza istruttoria, chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione senza che la sezione regionale si sia pronunciata, il provvedimento acquista efficacia».

Art. 14.

      1. L'articolo 60 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è abrogato.

Art. 15.

      1. L'articolo 63 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 63. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura dell'articolo 116 della Costituzione.
      L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.
      Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
      Le modificazioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione stessa».


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