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PDL 5526

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5526



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione dell'albo professionale degli agenti di spettacolo

Presentata il 10 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Ad oggi, ancora non esiste una vera e propria normativa in riferimento al mondo delle attività musicali, se si esclude la legge 14 agosto 1967, n. 800, la quale fra l'altro non le comprende tutte.
      Nel panorama musicale odierno è proprio la «musica leggera» che è divenuta l'asse portante dell'industria della comunicazione e dello spettacolo, poiché attorno ad essa ruota l'attenzione dei mass-media.
      In Italia, solo negli ultimi dieci anni, l'industria dello spettacolo ha superato, a livello di fatturato, altre industrie ugualmente importanti.
      È in questo contesto che si è venuta affermando la figura dell'agente di spettacolo, il quale si trova a lavorare all'interno di un mondo già di per sé fatto di stravaganze e di curiosità, ma che pur sempre rappresenta la dimensione lavorativa di centinaia e centinaia di persone che meritano di operare in una realtà dotata di una normativa di riferimento.
      L'agente di spettacolo è colui che sta «dietro le quinte» dell'artista, è colui che lo rappresenta, è a lui che spettano la sua tutela e assistenza. Il mondo della musica è fatto di centinaia, se non addirittura da migliaia di artisti che devono imporre, difendere e preservare la loro figura attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione esistenti e primo fra tutti attraverso la figura del loro agente.
      La presente proposta di legge parte dal presupposto che è necessario mettere ordine in questo mondo, ed è per questo che si vuole istituire l'albo professionale degli agenti di spettacolo, in modo da garantire professionalità e competenza alla figura in esame e allo stesso tempo fornire agli artisti la certezza del possesso dei necessari requisiti da parte di coloro che li coadiuvano nella loro attività.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È agente di spettacolo colui che svolge professionalmente l'attività di rappresentanza, tutela, assistenza e consulenza nella stipulazione delle clausole contrattuali e nella selezione delle offerte di lavoro nell'interesse di attori, musicisti, artisti, esecutori e interpreti costituiti in gruppi o singolarmente.

Art. 2.

      1. L'esercizio della professione di agente di spettacolo, definita ai sensi dell'articolo 1, è consentito previa iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 3.
      2. L'iscrizione all'albo professionale comporta il pagamento di un contributo determinato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3.

      1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport è istituito l'albo nazionale degli agenti di spettacolo, la cui tenuta è affidata a una commissione centrale composta da:

          a) il direttore generale del Dipartimento, che la presiede;

          b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          c) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo;

          d) due agenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

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      2. La commissione centrale di cui al comma 1:

          a) tiene e aggiorna l'albo nazionale degli agenti di spettacolo sulla base delle indicazioni provenienti dalle commissioni regionali di cui all'articolo 4;

          b) decide sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni regionali.

      3. La commissione centrale di cui al comma 1 dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.

Art. 4.

      1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale per la tenuta dell'albo professionale degli agenti di spettacolo composta da quattro membri, di cui uno nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza degli agenti designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
      2. Le commissioni regionali:

          a) decidono sulle domande di iscrizione all'albo professionale degli agenti di spettacolo presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7;

          b) indicono ogni due anni l'esame di cui all'articolo 5, determinando, altresì, le modalità di svolgimento e la composizione della commissione giudicatrice, della quale deve in ogni caso fare parte un rappresentante degli agenti di spettacolo;

          c) dispongono la cancellazione o la sospensione dall'albo professionale qualora

 

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vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 7.

      3. Le spese per il funzionamento delle commissioni regionali e della commissione centrale sono finanziate con il contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

      1. L'iscrizione all'albo professionale è subordinata al superamento di un esame di idoneità e abilita all'esercizio della professione di agente di spettacolo su tutto il territorio nazionale.
      2. L'esame di cui al comma 1 si articola in una prova scritta e in un colloquio vertenti sulle seguenti materie: diritto del lavoro, diritto commerciale, solfeggio, storia della musica, usi e consuetudini dello spettacolo.

Art. 6.

      1. Per ottenere l'iscrizione all'albo professionale degli agenti di spettacolo l'interessato deve presentare domanda alla commissione regionale istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza, allegando la ricevuta del pagamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.
      2. Nella domanda di cui al comma 1 il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti professionali e morali richiesti ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7.

      1. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo professionale degli agenti di spettacolo i cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati membri dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti:

          a) età non inferiore a diciotto anni;

 

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          b) godimento dei diritti civili e politici;

          c) residenza nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui albo professionale intendono iscriversi;

          d) possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale ai sensi del previgente ordinamento o di un diploma equivalente rilasciato in base alla nuova disciplina dei cicli di istruzione, o di diploma di laurea in materie commerciali o giuridiche;

          e) avere prestato per almeno tre anni la loro opera presso imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 o avere svolto pratica orchestrale o pratica artistica per almeno cinque anni.

      2. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti all'albo professionale degli agenti di spettacolo e, se iscritti, devono essere cancellati, coloro che:

          a) sono stati dichiarati falliti;

          b) sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, ovvero per furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, usura o mediazione usuraia o per qualunque altro delitto non colposo per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni;

          c) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

      3. L'iscrizione all'albo professionale degli agenti di spettacolo deve essere richiesta anche da coloro che svolgono, a titolo

 

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oneroso, l'attività di cui all'articolo 1 in modo occasionale o discontinuo.

Art. 8.

      1. Una copia del contratto di lavoro stipulato mediante la rappresentanza degli iscritti all'albo professionale degli agenti di spettacolo deve essere comunicata, entro il giorno prima della rappresentazione, alla direzione regionale del lavoro competente per territorio.
      2. Costituisce causa di cancellazione dall'albo professionale la ripetuta inosservanza del disposto di cui al comma 1.

Art. 9.

      1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti all'albo professionale degli agenti di spettacolo.
      2. La misura della provvigione di cui al comma 1 è determinata, in mancanza di accordo tra le parti, delle giunte camerali, sentito il parere della competente commissione regionale di cui all'articolo 4, tenendo conto degli usi locali.
      3. L'agente di spettacolo che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o di formulari nei quali sono indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione regionale competente per territorio.

Art. 10.

      1. Non è considerata mediazione l'attività professionale esercitata dagli agenti di spettacolo iscritti al relativo albo professionale.

Art. 11.

      1. A chiunque esercita l'attività di agente di spettacolo senza essere iscritto all'albo professionale si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento

 

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di una somma da 3 mila euro a 6 mila euro.
      2. Ad esclusione del caso di cui al comma 1, a chiunque viola le disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 3 mila euro.

Art. 12.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per la sua attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.


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