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PDL 5581

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5581



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FLUVI, BENVENUTO, GAMBINI

Modifiche alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, e altre disposizioni
in materia di agenti di assicurazione

Presentata il 2 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Le perduranti discussioni sulle tariffe, l'efficienza e il tasso di concorrenza presenti nelle attività assicurative del nostro Paese hanno messo in luce che uno degli snodi più delicati per garantire che la liberalizzazione avviata negli anni passati produca tutti i suoi possibili benèfici effetti è quello della rete distributiva e dei canali di vendita dei prodotti assicurativi.
      Come è noto, quale canale di vendita nel nostro Paese è ancora largamente prevalente, almeno nel ramo danni, la rete agenziale, la quale appare però fortemente ingessata nelle vecchie disposizioni legislative alle quali si è intrecciato un sedimento contrattuale che ha visto una progressiva soggezione dell'agente ai dettami delle compagnie di assicurazione. Prova ne sia che il rapporto contrattuale di gran lunga più diffuso oggi è quello che prevede la deroga solo unilaterale dell'obbligo di esclusiva da parte delle compagnie di assicurazione.
      L'assoluta precarietà che ne deriva e le conseguenze sulle condizioni che pregiudicano lo sviluppo di una solida attività imprenditoriale da parte degli agenti di assicurazione sono evidenti. Esse minano la possibilità che questo importante patrimonio professionale compia quel salto di qualificazione richiesto dalle grandi opportunità di crescita del mercato assicurativo del nostro Paese.
      L'obiettivo della presente proposta di legge non è tuttavia meramente quello di tutelare una importante risorsa imprenditoriale, ma principalmente di mettere in relazione il riordino della rete distributiva dei prodotti assicurativi con i temi della liberalizzazione e della concorrenza nel settore.
      L'ingessamento dei canali di vendita rappresenta infatti un potente ostacolo al pieno dispiegarsi della concorrenza, testimoniato
 

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dalla difficoltà con la quale imprese estere si cimentano con il mercato italiano. Anzi, la possibilità che nel mercato assicurativo operino agenti che siano in grado di offrire prodotti di diverse compagnie di assicurazione costituisce il mezzo più semplice e diretto per sottrarre i consumatori alle negative conseguenze del ricostituirsi di posizioni di oligopolio discendenti dal controllo esclusivo della rete distributiva da parte di ciascuna compagnia e per consentire loro di acquisire una nuova consapevolezza in tema di bisogni assicurativi e circa il migliore modo di soddisfarli.
      Il testo della presente proposta di legge deriva dalla discussione avvenuta nella X Commissione (Industria, commercio e turismo) del Senato della Repubblica nel corso della XIII legislatura. Tale discussione ha portato a scegliere con decisione la strada della liberalizzazione, la sola in grado di consentire la massima estensione delle diverse modalità di rapporto contrattuale tra agenti di assicurazione e compagnie.
      Nel corso del complesso esame svoltosi presso la citata Commissione, a partire dalla seduta del 10 giugno 1998, sono stati approfonditi i diversi aspetti della materia e si è tenuto conto delle osservazioni avanzate durante le audizioni delle parti interessate volte a garantire una sufficiente flessibilità organizzativa delle compagnie di assicurazione e un equilibrato rapporto tra previsioni legislative e contrattazione collettiva. Si è pervenuti, quindi, alla formulazione di un testo, che la presente proposta di legge recepisce, rispetto al quale si è manifestata un'ampia convergenza sulla scelta di definire il rapporto tra l'agente e l'impresa mandante come un rapporto plurimo (plurimandatari), con ciò realizzando le più ampie liberalizzazione e concorrenza nel settore, con conseguenze positive per la tutela dei consumatori.
      Al tempo stesso, si è stabilita la possibilità di derogare a tale disposizione, consentendo la realizzazione di rapporti di esclusiva nelle varie forme vigenti, purché sia stabilita la facoltà di disdetta con preavviso e fatta salva la facoltà dell'impresa di valersi di strumenti di distribuzione dei prodotti assicurativi.
      Nell'articolo 1 della presente proposta di legge sono altresì previste disposizioni di tutela per gli agenti di assicurazione con riferimento alle modificazioni unilaterali del rapporto, al recesso illecito e alle conseguenze del recesso per giusta causa.
      All'articolo 2 vengono regolate le modalità di contrattazione collettiva. Gli articoli 3, 4, e 5 definiscono la disciplina delle società, di capitali o di persone, costituite dagli agenti di assicurazione. L'articolo 6 estende la normativa proposta anche ai subagenti di assicurazione; l'articolo 7, infine, reca norme in materia di clausole vessatorie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge
7 febbraio 1979, n. 48).

      1. Alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Disciplina del rapporto agenziale»;

          b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

          «Art. 20-bis. 1. L'agente di assicurazione e l'impresa mandante hanno il diritto, rispettivamente, di accettare e di conferire altri mandati agenziali per la stessa zona. In deroga a tale disposizione e salva comunque la facoltà dell'impresa di valersi di diversi strumenti di distribuzione dei prodotti assicurativi, è tuttavia legittimo il patto con cui l'agente si obbliga a non accettare mandati di altre imprese, e le imprese si impegnano a non conferire mandati agenziali per la stessa zona, purché sia stabilita la facoltà di disdetta del patto stesso con preavviso di sei mesi. La disdetta del suddetto patto non comporta recesso da rapporto agenziale, né può costituire giusta causa di recesso dell'altra parte.

          Art. 20-ter. 1. Riduzioni del territorio dell'agente di assicurazione e riduzioni o trasferimenti del suo portafoglio da parte del preponente non sono efficaci se l'agente non ha espresso il proprio consenso per iscritto, fermo il diritto a un equo indennizzo stabilito da accordi collettivi.
          2. Le modificazioni del numero degli agenti non comportano risoluzione del rapporto degli agenti già in carica nella gestione dell'azienda; le modificazioni in aumento richiedono il loro consenso scritto.

          Art. 20-quater. 1. È nullo il recesso determinato da motivi di discriminazione

 

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politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l'esercizio da parte dell'agente di assicurazione di diritti e facoltà di origine legale o contrattuale.
          2. Nei casi di recesso, ivi compreso il caso di recesso per giusta causa, l'agente ha diritto a essere assistito nelle operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associazione sindacale cui aderisce o a cui conferisce apposito mandato. Ha altresì diritto alla corresponsione delle indennità di fine rapporto, in misura pari ad almeno il 70 per cento, entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua cessazione e per la parte residua entro i due mesi successivi.

          Art. 20-quinquies. 1. Le disposizioni degli articoli 20-bis, 20-ter e 20-quater non sono derogabili da patti contrari».

      2. Le disposizioni di cui all'articolo 20-bis della legge 7 febbraio 1979, n. 48, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche con riguardo a rapporti agenziali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge ed eventuali clausole contrarie sono considerate nulle e non apposte.

Art. 2.
(Contrattazione collettiva).

      1. La contrattazione collettiva prevede procedure e organismi di consultazione tra le imprese assicuratrici e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli agenti di assicurazione maggiormente rappresentative.
      2. La maggiore rappresentatività di cui al comma 1 è dedotta dalla consistenza associativa delle singole organizzazioni sindacali.

Art. 3.
(Società agenziali).

      1. Gli articoli 1 e 2 si applicano anche agli agenti di assicurazione costituiti in forma di società commerciali di capitali o di persone.

 

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      2. Le società di cui al comma 1 possono associarsi ed essere rappresentate dalle organizzazioni sindacali degli agenti di assicurazione, esercitando i poteri e le prerogative previsti per gli iscritti dagli statuti.

Art. 4.
(Applicabilità dell'articolo 409 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 409 del codice di procedura civile si applica alle società agenziali costituite in forma di società di persone, purché la maggioranza dei soci partecipi e attenda personalmente all'attività agenziale.

Art. 5.
(Soci di società personali).

      1. Qualora il mandato di agenzia sia affidato a una società di persone si applicano, a tutela dell'affidamento delle parti e senza pregiudizio delle norme di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui al presente articolo.
      2. Nell'ipotesi di successione della società di persone nella gestione dell'agenzia a un agente o a un coagente divenuto socio della società subentrante, il rapporto dell'agente o del coagente originario si considera unico e ininterrotto ai fini dell'efficacia e dell'applicabilità degli istituti previsti da accordi collettivi.
      3. Il socio al quale non sono addebitabili comportamenti illegittimi costituenti giusta causa di recesso del preponente, e riferibili a fatto e a colpa di altri soci, ha diritto all'integrale percezione delle spettanze di fine rapporto, in proporzione alla sua quota sociale.

Art. 6.
(Subagenti).

      1. La disciplina di cui agli articoli 5 e 7 si applica anche ai subagenti di assicurazione.

 

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      2. Le norme di cui all'articolo 1 si applicano in quanto compatibili con la specificità del rapporto subagenziale, fermi restando i diritti di cui agli articoli 1750, 1751 e 1751-bis del codice civile.

Art. 7.
(Clausole vessatorie).

1. All'articolo 1469-bis del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Sono inefficaci, se apposte a contratti di agenzia o di subagenzia assicurativa ovvero a contratti stipulati per la distribuzione di prodotti o la prestazione di servizi assicurativi, le clausole di cui ai numeri 2), 3), 6), 10), 11), 14), 16), 19) e 20) del terzo comma».


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