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PDL 5563

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5563



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPARINI

Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernenti misure per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

Presentata il 27 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di agevolare l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).
      Il corpo di leggi e di provvedimenti di riferimento del CNSAS ha subìto negli anni una profonda trasformazione, connotandone in modo sempre più preciso l'attività, le competenze e le finalità. C'è tuttavia la necessità di caratterizzare lo status giuridico dello stesso CNSAS, proprio in ordine alla domanda «cosa è il CNSAS?».
      Ferma restando la necessità di una vera e propria legge quadro in materia, che riesca a riassumere in modo coerente l'evoluzione dell'ordinamento giuridico, si ritiene necessario compiere alcuni cogenti correttivi alla normativa vigente. Si tratta soprattutto di alcune questioni legate all'inquadramento giuridico del CNSAS, oltre ad altri aspetti che rafforzano il significato e il senso della stessa legge 21 marzo 2001, n. 74, recante disposizioni per favorire l'attività svolta dal CNSAS.
      In particolare, con la presente proposta di legge da una parte si intendono agevolare le operazioni di soccorso del CNSAS, evitando sovrapposizioni e intralci, e, dall'altra, si intendono riconoscere al CNSAS medesimo i benefìci delle agevolazioni previste dalla legge n. 383 del 2000 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) e di quelle previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997 (in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale) per la sola parte fiscale. Infatti, l'attività prestata dal CNSAS è
 

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considerata volontaria e senza fini di lucro, come previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 74 del 2001, e per tanto il CNSAS resta a pieno titolo un'organizzazione di volontariato che dovrebbe usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente per simili organizzazioni.
      Peraltro le agevolazioni previste dall'articolo 1 della presente proposta di legge erano già state proposte con emendamenti, durante l'iter di approvazione della legge n. 74 del 2001, e non sono state approvate probabilmente poiché non era ancora evidente la portata delle disposizioni della legge n. 383 del 2000, entrata in vigore nello stesso periodo.
      Si auspica un celere esame della presente proposta di legge per agevolare l'attività del CNSAS.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74).

      1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dirette a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso»;

          b) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Al CNSAS si applicano le disposizioni della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le agevolazioni, con riferimento esclusivamente a quelle di carattere fiscale, previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni»;

          c) il comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

      «5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative di elisoccorso in montagna-SAR e di ogni altra disposizione concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in generale negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale. Il CNSAS propone altresì all'ENAC medesimo le modalità relative alle certificazioni di apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna. Al fine di definire le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del presente comma è istituita una commissione paritetica ENAC-CNSAS».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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