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PDL 5525

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5525



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Delega al Governo per la disciplina degli sport violenti

Presentata il 7 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Italia, da qualche anno a questa parte, ha aperto le porte agli incontri dell'«Oktagon K1». Si tratta del più prestigioso torneo che raggruppa le principali arti marziali, come kickboxing, karate, kung fu, kempo, eccetera. Questo torneo nasce in Giappone nel 1993 e prevede la sfida, a eliminazione diretta, di otto campioni, pesi supermassimi di otto diverse discipline di arti marziali. Si tratta di spettacoli, a detta degli intenditori, di altissimo livello. Grandi match, ricchi di confronti interessanti e promettenti emozioni forti; combattimenti che infiammano il pubblico, se si pensa che solo a Milano, in occasione di questi incontri, accorrono oltre 10 mila persone da ogni parte di Italia e non solo. Ormai siamo di fronte ad uno «stile» che premia tanto gli spettacolari calci a martello ed i rever tournant bassi del compianto A. Hug quanto le micidiali ginocchiate volanti di «Red Scorpion» Ignashov.
      Abbiamo a che fare con una disciplina davvero violenta, se si pensa che è, addirittura, previsto il riserve fight, ovvero il match di riserva nel caso in cui si presenti la necessità di sostituire uno degli otto titolari a seguito di infortunio.
      Purtroppo quello citato non è l'unico torneo esistente. Se si pensa all'ultima moda importata dagli Stati Uniti, dobbiamo fare i conti anche con l'Ultimate Fighting Championship. Si tratta di una disciplina brutale, amata alla follia dagli
 

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«svitati» d'oltreoceano. Pugili, wrestler ed esperti di arti marziali lottano insieme in una competizione che non ha praticamente regole ed è così violenta che alcuni Stati americani, dove tra l'altro è permesso possedere un'arma, l'hanno proibita. Il fascino di questo «sport», se così lo si può definire, sta nella violenza, i match che si disputano assomigliano più a delle risse che a delle manifestazioni sportive.
      Pertanto, con la presente proposta di legge si prevede di delegare al Governo la disciplina di questi sport violenti, se non addirittura estremi, al fine di adottare le opportune misure normative necessarie per regolamentare un mondo che ha dell'assurdo, ma che purtroppo esiste.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina degli sport violenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi;

          a) individuare e disciplinare gli sport violenti o estremi;

          b) individuare i soggetti che possono praticare gli sport di cui alla lettera a);

          c) stabilire le caratteristiche dei luoghi dove possono essere praticati gli sport violenti;

          d) stabilire princìpi minimi di sicurezza nello svolgimento degli sport violenti;

          e) vietare la trasmissione in televisione degli incontri relativi a sport violenti;

          f) vietare l'ingresso agli spettacoli di sport violenti ai minori di anni diciotto;

          g) vietare e punire le scommesse di qualsiasi tipo relative agli sport violenti.

      2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto.
      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì al coordinamento delle disposizioni in esso contenute con le altre disposizioni vigenti in materia.
      4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari un parere entro il termine di due mesi dalla data di

 

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trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
      5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive del medesimo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 4.
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