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PDL 5517

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5517



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disciplina della professione di investigatore privato

Presentata il 24 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La delicatezza delle singole operazioni effettuate nello svolgimento della attività investigativa, le quali spesso comportano l'ingerenza, con le informazioni assunte, nella sfera privata del destinatario della medesima, con evidenti ripercussioni di carattere giuridico ed etico, hanno fatto sì che ponessi l'attenzione su questa particolare figura professionale e pertanto proporrei l'istituzione dell'albo professionale degli investigatori privati, per garantire una maggiore regolamentazione a livello normativo, dati l'estrema delicatezza del mestiere e il disordine che ruota attorno a questo mondo.
      L'investigatore privato, nell'esercizio della sua attività, deve tenere un atteggiamento, nei confronti di terzi, improntato alla massima disponibilità, al rispetto della normativa sulla privacy, all'osservanza delle regole di correttezza, dignità, sensibilità e alta professionalità.
      È proprio in considerazione di quanto detto che ritengo che con l'istituzione dell'albo professionale si possano conferire all'investigatore privato maggiore rispettabilità e valorizzazione all'interno della società in cui viviamo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ordine professionale
degli investigatori privati).

      1. È istituito l'Ordine professionale degli investigatori privati, di seguito denominato «Ordine», al quale appartengono gli investigatori privati iscritti all'albo di cui agli articoli 8 e 9.
      2. L'Ordine è composto da un Consiglio nazionale, con sede presso il Ministero della giustizia, disciplinato ai sensi degli articoli 3 e seguenti.
      3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di investigatore privato è esercitata dal Ministero della giustizia.

Art. 2.
(Diritti e doveri).

      1. È diritto degli investigatori privati rispondere al bisogno privato di informazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali e delle norme di legge a tutela della personalità e della riservatezza altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità e della completezza dell'informazione.
      2. L'investigatore privato è tenuto a rispettare il segreto professionale, quando ciò è richiesto dal carattere fiduciario della fonte delle notizie, a promuovere lo spirito di collaborazione tra i colleghi e a consolidare l'immagine professionale presso l'opinione pubblica e gli organi di informazione.

Art. 3.
(Consiglio nazionale).

      1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Consiglio nazionale dell'Ordine.

 

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      2. Al Consiglio nazionale appartengono di diritto due rappresentanti del Ministero della giustizia.

Art. 4.
(Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni).

      1. I componenti del Consiglio nazionale sono eletti dagli iscritti all'albo professionale con le modalità definite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
      2. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio nazionale venga a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti della rispettiva lista.
      3. I componenti di cui al comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.

Art. 5.
(Cariche del Consiglio nazionale).

      1. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Designa inoltre un iscritto affinché eserciti le funzioni di revisore dei conti.

Art. 6.
(Attribuzioni del Consiglio nazionale).

      1. Il Consig1io nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dalla presente legge, ha le seguenti attribuzioni:

          a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di investigatore privato;

          b) decide, in via amministrativa, sui ricorsi in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, dall'elenco e dal registro, di cui agli articoli 8 e seguenti, sui

 

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ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei revisori dei conti;

          c) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza da approvare con decreto del Ministro della giustizia;

          d) determina, con deliberazione da approvare con decreto del Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;

          e) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvare con decreto del Ministro della giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute dai rispettivi iscritti;

          f) elabora e aggiorna, con cadenza triennale, il programma delle materie di studio e degli specifici argomenti oggetto dell'esame scritto e del colloquio orale, della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 14;

          g) elabora e aggiorna, con cadenza triennale, una tabella delle prestazioni con tariffa degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli investigatori privati, per gli incarichi e i mandati professionali loro conferiti.

Art. 7.
(Attribuzioni del presidente).

      1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio stesso ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge.
      2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
      3. Se il presidente o il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo professionale, e, nel caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano di età.

 

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Art. 8.
(Albo professionale presso i comuni).

      1. Presso ogni comune di appartenenza è istituito l'albo professionale degli investigatori privati che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione.
      2. Gli investigatori privati che hanno la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti all'albo professionale di Roma.

Art. 9.
(Albo professionale nazionale).

      1. È istituito presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale della giustizia civile, l'albo professionale nazionale degli investigatori privati, di seguito denominato «albo nazionale».
      2. L'albo nazionale è diviso in due sezioni:

          a) la prima, riguardante le persone fisiche;

          b) la seconda, riguardante le società.

      3. Per ogni iscritto alla prima sezione dell'albo nazionale devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio, il luogo dove svolge l'attività. Per le società iscritte alla seconda sezione devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale, il tipo di società, la sede statutaria e le eventuali sedi secondarie, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti, anche se non soci, all'attività di investigazione.
      4. Copia dell'albo nazionale, a cura del Ministero della giustizia, deve essere inviata alle corti d'appello, ai tribunali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ai consigli dell'Ordine degli avvocati.
      5. A ciascuna persona fisica e ad ogni rappresentante legale di società iscritta all'albo nazionale, previ rigorosi accertamenti

 

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sull'identità della persona, è rilasciata una tessera di riconoscimento. La tessera deve contenere la fotografia a mezzo busto, senza cappello, del titolare, il numero progressivo, il timbro secco, la firma, l'indicazione delle generalità e dei connotati nonché i contrassegni salienti. La tessera personale di riconoscimento, rilasciata dall'albo nazionale ai propri iscritti, è documento con valore equipollente alla carta di identità o ad altro documento di riconoscimento rilasciato da un organo dell'amministrazione dello Stato.

Art. 10.
(Elenco speciale e registro).

      1. All'albo nazionale sono annessi l'elenco degli investigatori privati di nazionalità straniera, nonché il registro dei praticanti investigatori.

Art. 11.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale).

      1. Per ottenere l'iscrizione all'albo nazionale come persona fisica è necessario:

          a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero, in mancanza del requisito della cittadinanza, essere residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia applicato nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

          b) godere dei diritti civili;

          c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

          d) non avere riportato condanna per delitti per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore a un anno o nel massimo a tre anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

 

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          e) avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza e per errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dei clienti e dei terzi, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale;

          f) avere svolto continuativamente la pratica investigativa per almeno ventiquattro mesi;

          g) avere sostenuto, con esito favorevole, la prova di idoneità professionale di cui all'articolo 14;

          h) essere in possesso del titolo di studio del secondo ciclo di istruzione.

      2. L'iscrizione di una società all'albo nazionale come persona giuridica è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

          a) la società deve avere la sede legale e gli uffici direzionali in Italia;

          b) l'oggetto sociale deve essere limitato alle attività previste dall'articolo 19, con esclusione di altre attività che non perseguono direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;

          c) il presidente o chiunque ha la legale rappresentanza della società deve essere iscritto all' albo nazionale e avere esercitato per almeno cinque anni l'attività di investigatore privato;

          d) la società deve essere legalmente rappresentata e gestita nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte all'albo nazionale;

          e) la società deve avere stipulato la polizza di cui al comma 1, lettera e).

      3. Le società di investigazione privata devono preporre alle loro attività persone fisiche provviste ciascuna dei requisiti richiesti dal comma 1.

 

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Art. 12.
(Modalità di iscrizione all'albo nazionale).

      1. La domanda di iscrizione all'albo nazionale come persona fisica deve essere corredata dai seguenti documenti:

          a) estratto dell'atto di nascita;

          b) certificato di residenza, di cittadinanza e casellario giudiziale;

          c) dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 16, o altra sostitutiva idonea documentazione che dimostra la pratica investigativa svolta per un periodo di almeno ventiquattro mesi negli ultimi dieci anni;

          d) certificazione comprovante il superamento, con esito favorevole, della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 14, oppure, idonea documentazione che consente l'iscrizione nei casi di esonero da tale prova di idoneità.

      2. La domanda di iscrizione all'albo nazionale come persona giuridica deve essere corredata dalla seguente documentazione:

          a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;

          b) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

          c) elenco degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società.

Art. 13.
(Accoglimento e rigetto della domanda).

      1. L'iscrizione all'albo nazionale è deliberata dal Consiglio nazionale entro due mesi dalla data di presentazione della domanda.

 

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      2. Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo nazionale o al registro dei praticanti deve essere motivato e deve essere notificato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di quindici giorni dalla data della deliberazione.

Art. 14.
(Prova di idoneità professionale).

      1. L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica di investigazione integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia dell'investigazione privata.
      2. Le materie oggetto dell'esame scritto e del colloquio sono:

          a) nozioni di diritto e di procedura civile;

          b) nozioni di diritto di famiglia;

          c) nozioni di diritto commerciale, assicurativo e industriale;

          d) nozioni di diritto e di procedura penali;

          e) approfondimenti in materia di indagini penali difensive;

          f) nozioni di diritto tributario e amministrativo;

          g) approfondimenti sulle leggi in materia di diritto alla privacy e sulla normativa in materia di trattamento dei dati personali;

          h) nozioni di diritto della circolazione e infortunistica;

          i) nozioni di medicina legale e delle assicurazioni;

          l) nozioni sugli atti di investigazione di polizia giudiziaria;

 

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          m) nozioni di teoria e di metodologia dell'investigazione privata;

          n) nozioni di indagine criminalistica e di polizia scientifica;

          o) approfondimenti sull'attività di documentazione probatoria degli atti di indagine e dei rilievi tecnici, fotografici e audiovisivi;

          p) nozioni di security aziendale;

          q) nozioni di informatica, di telematica e di protezione delle comunicazioni.

      3. Le modalità di svolgimento dell'esame sono determinate, con cadenza biennale, con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 15.
(Registro dei praticanti).

      1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione di investigatore privato e che hanno compiuto diciotto anni di età.
      2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b). Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione dell'investigatore privato presso cui si intende svolgere la pratica ai sensi dell' articolo 16, comprovante l'effettivo inizio della pratica stessa.

Art. 16.
(Pratica investigativa).

      1. La pratica investigativa deve essere svolta presso un investigatore o una società di investigazione. Dopo ventiquattro mesi, il praticante può chiedere il rilascio di una dichiarazione motivata sull'attività svolta, per i fini di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).
      2. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni al registro.

 

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Art. 17.
(Cessazione dell'attività professionale).

      1. L'investigatore privato è cancellato dall'albo nazionale o dall'elenco di cui all'articolo 10 quando risulta che è venuto a mancare il requisito dell'attività professionale continuativa. La cancellazione è disposta dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per l'investigatore che ha almeno dieci anni di iscrizione ai citati albo o elenco.
      2. Nel calcolo dei termini indicati al comma 1 non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche, ovvero all'espletamento degli obblighi militari.

Art. 18.
(Esercizio della professione).

      1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di investigatore privato se non è iscritto all'albo nazionale. La violazione di tale disposizione è punita ai sensi degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 19.
(Oggetto dell'attività
dell'investigatore privato).

      1. Agli effetti della presente legge, gli investigatori privati iscritti all'albo nazionale sono abilitati su tutto il territorio della Repubblica e negli Stati membri dell'Unione europea, in conformità alle normative comunitarie, ad assumere e ad espletare, svolgendo ogni attività necessaria e complementare, in nome e per conto terzi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche private e pubbliche, incarichi e mandati professionali fiduciari aventi il seguente oggetto di attività:

          a) investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni finalizzate all'esercizio,

 

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alla tutela e alla difesa di legittimi diritti e interessi in sede extragiudiziaria e giudiziaria civile, tributaria e amministrativa;

          b) investigazioni penali difensive, per ricercare e individuare fonti ed elementi di prova a favore delle parti private e della persona offesa dal reato, con le facoltà e nelle forme e per le finalità stabilite per il difensore, dalle specifiche disposizioni del codice di procedura penale e dalle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie;

          c) atti di indagine e rilievi tecnici descrittivi, fotografici, audiovisivi e di altra natura documentale probatoria e criminalistica;

          d) indagini, ricerche e raccolta di informazioni per la tutela e per il recupero di crediti, nonché per il risarcimento e la liquidazione di danni;

          e) acquisizione di notizie e dichiarazioni, assunzione di informazioni, acquisizione di documenti, copie, estratti, certificati, atti e documentazione presso fonti private e uffici della pubblica amministrazione;

          f) analisi, valutazione, individuazione e attuazione di idonee misure di sicurezza, sia metodologiche che tecniche e operative, per la tutela e la salvaguardia della incolumità fisica delle persone, per la riservatezza delle comunicazioni e della vita privata, per la tutela del patrimonio aziendale, per la tutela dei brevetti e dei marchi industriali;

          g) attività di assistenza e di consulenza tecnica globale in tutte le attività abilitate.


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