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PDL 5304-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5304-A



 

Pag. 1


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

Presentato il 29 settembre 2004

(Relatore: RIVOLTA)


NOTA: La III Commissione (Affari esteri e comunitari), il 16 febbraio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

Pag. 2


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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il disegno di legge A.C. 5304 Governo, riguardante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003;

            rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 5304 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003;

            preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui la parola «mine» di cui all'articolo 5.1, lettera c), dell'Accordo si riferisce a categorie di armamenti diverse dalle mine antipersona,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 3


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo del provvedimento

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        nel presupposto che la prima riunione di consultazione tra i rappresentanti delle parti in India avverrà nel 2005;

        e con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 3, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

        «1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.230 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 4



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.       Identico.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.       Identico.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.230 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.       1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.230 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       2. Identico.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
Art. 4.
(Entrata in vigore).
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       Identico.


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