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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5577-A |
NOTA: Il presente stampato contiene il parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 5577. La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 17 febbraio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo proposto dal Governo. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 5577.
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5577 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, volto a consentire, mediante l'anticipazione al 1o aprile del termine iniziale del periodo entro il quale possono tenersi le elezioni amministrative, il contemporaneo svolgimento delle medesime elezioni amministrative e delle elezioni regionali, i cui organi elettivi sono da rinnovarsi nella primavera del 2005, nonché a consentire il proseguimento della sperimentazione, avviata con le elezioni europee del 2004, dalla rilevazione informatizzata dei risultati del voto («scrutinio elettronico»);
interviene in una materia che già in passato è stata oggetto di decretazione d'urgenza - ad esempio con il decreto-legge 3 marzo 2000, n. 43 (decaduto per decorrenza dei termini) ed il decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166 - per una finalità limitata, tale da apparire non in contrasto con l'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge n. 400 del 1988, il quale stabilisce che il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione;
riproduce, all'articolo 1, i contenuti dell'articolo 1 del disegno di legge C. 5562, recante norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005, già approvato dal Senato;
è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
è corredato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
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