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PDL 5561

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5561



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHMIDT

Disposizioni per l'attribuzione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di funzioni e compiti in materia di caccia e pesca

Presentata il 26 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di trasferire le competenze in materia di disciplina della caccia e della pesca e di individuazione delle specie cacciabili, dal Ministero delle politiche agricole e forestali al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      La decisione nasce dalla definizione scientifica e da quella, comunemente accettata dal punto di vista giuridico, della Corte costituzionale, che riconducono al concetto di ambiente, da un lato, la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali in tutte le sue componenti (aria, acqua, suolo e territorio), dall'altro lato, la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, nonché di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale.
      Il prelievo venatorio è, infatti, disciplinato dal nostro ordinamento nell'ambito della legge n. 157 del 1992 per la protezione della fauna selvatica non in quanto materia da proteggere, ma come pratica da disciplinare proprio in virtù della protezione che il nostro ordinamento assicura alla fauna.
      Se ne deduce che la sede naturale e logica per gestire il patrimonio terrestre e marino, quale elemento fondamentale dell'equilibrio ecologico, come per altro accade in Europa, non può che essere il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'interesse fondamentale della comunità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di caccia e pesca.

Art. 2.

      1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

      «2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo»;

          b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 35 è sostituita dalla seguente:

          «a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, disciplina della caccia e della pesca e definizione delle specie cacciabili, salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali e dei rispettivi patrimoni genetici, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;».


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