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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5559 |
1. La presente legge reca norme per tutte le nuove costruzioni e i nuovi impianti concernenti le strutture di residenza collettiva o di grande affluenza, individuati dal comma 2, ai fini della prevenzione e del controllo delle infezioni da legionella.
2. Gli ospedali pubblici e privati, gli istituti scientifici con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, le case di cura, le residenze sanitarie per anziani e comunque tutte le strutture autorizzate ad attività di ricovero, di day hospital o di day surgery nonché gli stabilimenti termali, le piscine, le palestre, i centri di benessere, i centri commerciali, gli alberghi, i teatri, i padiglioni fieristici, gli aeroporti, i cinema, e comunque tutte le strutture di residenza collettiva o di grande affluenza di pubblico, hanno l'obbligo di adeguare i loro impianti idrici e di climatizzazione alle disposizioni della presente legge entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima.
1. Le procedure diagnostiche e le modalità relative alla notifica obbligatoria delle infezioni da legionella, nonché le linee guida della terapia dei soggetti affetti da legionellosi sono stabilite dalle regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volta a definire i criteri relativi ai vincoli di cui all'articolo 1, comma 2.
1. È istituito il libretto degli interventi di manutenzione dell'edificio in cui devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione sugli impianti idrici e di climatizzazione. Il libretto è vidimato dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio e riporta gli interventi di manutenzione ordinaria programmata finalizzata a prevenire la contaminazione da legionella attuata dalle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 1 ed effettuata ogni sei mesi. Il libretto riporta, altresì, gli interventi di carattere straordinario prescritti al medesimo fine dalla ASL competente.
2. Ogni regione può, comunque, stabilire scadenze inferiori ai sei mesi previsti dal comma 1, per l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata per le strutture ritenute a maggiore rischio.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la progettazione degli impianti idrici nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, deve prevedere la separazione delle tubature dell'acqua calda e dell'acqua fredda e gli impianti di climatizzazione devono garantire il costante monitoraggio della qualità dell'aria in circolo.
2. Il progetto esecutivo di realizzazione degli impianti di cui al comma 1 deve essere sempre consultabile da parte degli
1. Le regioni stabiliscono, con apposite norme, le misure di prevenzione relative alla struttura di cui all'articolo 1, comma 2. Tali misure comprendono, in particolare:
a) la programmazione di visite ispettive degli impianti idrici al fine di verificare le stagnazioni d'acqua, le intersezioni tra sistemi di acqua potabile e acqua industriale, nonché di misurare le temperature di accumulo e di mandata dell'acqua calda ad uso sanitario;
b) la programmazione di visite ispettive degli impianti di climatizzazione al fine di verificare lo stato degli umidificatori, delle torri evaporative, delle prese di aria esterne nonché dello stato delle canalizzazioni;
c) le indicazioni in ordine alla progettazione delle condotte dell'aria e all'installazione di sistemi aeraulici, volti ad assicurare la possibilità di drenare efficacemente i fluidi usati per la pulizia, nonché di collocare l'isolamento termico all'interno delle condotte allo scopo di assicurarne la pulizia in modo adeguato;
d) le indicazioni in ordine alla dotazione, a monte e a valle, sugli accessori posti sui condotti di apposite aperture di dimensioni idonee a consentirne la manutenzione;
e) tutte le determinazioni riconosciute valide al fine di prevenire negli impianti idrici e di climatizzazione, la colonizzazione nonché la formazione e la moltiplicazione batteriche, possibili cause di sviluppo della legionella;
f) l'indicazione dei laboratori di analisi in possesso dei requisiti necessari e accreditati che compongono la rete di
2. Le misure di prevenzione stabilite ai sensi del comma 1 possono essere comunque ulteriormente differenziate in relazione alla peculiarità delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2.
1. Le regioni emanano apposite direttive sui metodi di rilevazione e di manutenzione, differenziando le strutture di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di controllarne gli impianti idrici e di prevenire la contaminazione e la colonizzazione da legionella.
2. I metodi adottati per gli impianti idrici sono in particolare: trattamento termico, clorazione, raggi ultravioletti, ionizzazione con rame-argento e perossido d'idrogeno e argento stabilizzati, biossido di cloro o altri prodotti e tecnologie appropriate.
3. I metodi adottati sugli impianti aeraulici sono in particolare: tecnologie specifiche per consentire una efficace bonifica delle canalizzazioni o per inertizzare polveri e batteri esistenti all'interno delle stesse con adeguati sistemi quali la spruzzatura di prodotti opportunamente formulati con antimuffe e battericidi specifici che garantiscono nel tempo l'inibizione batterica o, nel caso di nuovi impianti, l'installazione di idonei sistemi di filtraggio dell'area.
4. I metodi e i relativi sistemi di applicazione devono essere annotati nel libretto di cui all'articolo 3.
5. Per le finalità di cui al presente articolo e all'articolo 7, le regioni nominano una apposita commissione tecnica avente il compito di monitorare e fornire adeguate soluzioni per prevenire e limitare la diffusione della legionellosi.
6. Le regioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del testo unico di
1. Le regioni emanano apposite direttive per l'accertamento della legionellosi nelle strutture nosocomiali e per la definizione di epidemia ospedaliera qualora siano accertati più casi di polmonite, nonché le relative misure da applicare a breve ed a lungo termine.
2. Ai fini di cui al comma 1 e di individuare le migliori metodologie di intervento, alla commissione tecnica di cui all'articolo 6, comma 5, che può anche organizzarsi in gruppi di lavoro, sono affidati i seguenti compiti:
a) valutare e accertare la conformità delle tecnologie proposte dai servizi delle ASL competenti alle disposizioni di cui alla presente legge;
b) rilasciare un apposito giudizio di idoneità tecnica sui metodi impiegati nella realizzazione degli interventi previsti in attuazione della presente legge;
c) verificare il possesso dei prescritti requisiti da parte dei soggetti responsabili degli interventi di bonifica da attuare in caso di rischi immediati per la salute pubblica, ai fini del rilascio di un attestato di idoneità.
1. I servizi competenti delle ASL e gli organi preposti, per quanto di rispettiva competenza, verificano l'attuazione, da parte delle strutture di cui all'articolo 1,
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