Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 5556

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5556



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di esclusione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti

Presentata il 26 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 12 giugno 2003 n. 134, ha modificato la disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto «patteggiamento»), incidendo in particolare sugli articoli 444, 445 e 629 del codice di procedura penale. L'aspetto più rilevante della modifica legislativa è consistito nell'aver elevato - dal precedente limite di due anni a quello, attuale, di cinque - la pena che può essere oggetto di accordo tra le parti. La modifica operata, ovvero l'ampliamento della possibilità di ricorrere al «patteggiamento», rispondeva alla finalità di rendere la nostra giustizia più celere, in quanto avrebbe permesso, in quelle situazioni processuali in cui tra pubblica accusa e difesa vi fosse stato accordo sia sulla configurazione giuridica dei reati contestati, sia sulla quantificazione della pena, di arrivare in tempi celeri ad una condanna, con conseguente notevole risparmio di risorse economiche e umane da poter quindi impiegare in quei processi rispetto ai quali l'accertamento dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato non può che essere frutto di un contraddittorio pieno e di un'istruttoria dibattimentale approfondita. Purtroppo, però, nel corso dei lavori parlamentari, accanto a una serie di cause di esclusione di carattere soggettivo - rispetto alle quali, il proponente ha già presentato una proposta di legge tesa alla loro soppressione - sono state anche introdotte cause di esclusione di carattere oggettivo: in presenza di determinati reati non è possibile accedere al cosiddetto «patteggiamento allargato». Esclusione che non ha una valida giustificazione, in quanto l'eventuale accordo tra pubblica accusa e imputato deve sempre essere sottoposto
 

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al vaglio del giudice, che - qualora ritenga non congrua la pena concordata o non corretta la configurazione giuridica - ha sempre il potere di non accogliere l'istanza di patteggiamento. Ad oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge, l'esperienza ha dimostrato che tali esclusioni hanno limitato in modo significativo la possibilità di accedere al cosiddetto «patteggiamento», con la conseguenza di rendere minimali quegli effetti positivi che la legge n. 134 del 2003 avrebbe potuto avere, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, rispetto ai tempi vergognosamente lunghi della nostra giustizia penale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma l-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli» sono soppresse.


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