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PDL 5568

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5568



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PAROLO, GUIDO ROSSI, CAPARINI

Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia
di gestione delle acque nei comuni montani

Presentata il 27 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede un regime particolare per la gestione delle acque dei comuni montani introducendo la possibilità di rendere facoltativa l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato da parte dei piccoli comuni inclusi nel territorio delle comunità montane, con popolazione fino a 1.000 abitanti.
      L'applicazione della norma interesserebbe 1477 comuni, la maggior parte dei quali con popolazione inferiore a 600 abitanti, con una popolazione totale stimata in circa 800.000 abitanti ed una superficie territoriale complessiva pari a 25.593 chilometri quadrati.
      Considerando la bassa densità abitativa di tali zone, che corrisponde a circa 31 abitanti per chilometro quadrato, risulta evidente che si tratta di territori economicamente svantaggiati, per i quali l'acqua rappresenta spesso la principale se non l'unica risorsa certa.
      Per tali comuni la possibilità dell'autogestione del servizio idrico diventa inevitabile anche se a prima vista tale possibilità sembrerebbe contraria ai principi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche», circa la gestione integrata del servizio per tutto l'ambito territoriale.
      Infatti, nei comuni montani è la stessa morfologia territoriale a rendere inefficace una gestione centralizzata che creerebbe inconvenienti e disservizi per gli utenti. Spesso si tratta di territori poco urbanizzati, con caratteristiche particolari, ove la limitata presenza dell'uomo, la bassa densità
 

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abitativa e la conseguente necessità di estendere le reti a vaste aree poco urbanizzate, rendono diseconomica la gestione del servizio idrico su base centralizzata.
      Fino ad oggi i piccoli comuni di montagna hanno gestito in economia il proprio servizio idrico e gli stessi cittadini o l'amministrazione comunale si sono adoperati per preservare le condutture idriche dalle intemperie invernali. L'adesione obbligatoria al servizio idrico integrato e la gestione del servizio da parte di un unico gestore centrale sta rompendo l'equilibrio fragile dell'economia locale dei piccoli comuni di montagna e richiede un immediato intervento legislativo.
      La presente proposta di legge, nel rendere facoltativa l'adesione al servizio idrico integrato da parte dei piccoli comuni di montagna, prevede tuttavia un coordinamento da parte dell'autorità d'ambito, che esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio. Peraltro la possibilità di gestioni plurime del servizio, previo coordinamento unitario da parte di un unico soggetto, è già prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994, proprio per venire incontro ad esigenze territoriali particolari.
      Inoltre, per incentivare l'adesione al servizio integrato da parte dei piccoli comuni di montagna, la presente proposta di legge prevede agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato, fatto salvo, ovviamente, il bilancio paritario di gestione dell'intero ambito.
      Una diversificazione della tariffa idrica è prevista per tutti i comuni facenti parte delle comunità montane, ritenendo opportuna un'articolazione della tariffa per fasce territoriali, sia sulla base della disponibilità territoriale della risorsa idrica - quale caratteristica principale dei comuni facenti parte delle comunità montane - sia sulla base della popolazione comunale. Del resto, la stessa legge n. 36 del 1994, all'articolo 1, comma 1, fa riferimento al principio di solidarietà per la definizione della gestione del servizio idrico integrato.
      Si auspica un celere esame della presente proposta di legge per permettere una corretta applicazione dei princìpi della legge n. 36 del 1994 senza stravolgere la già critica economia locale dei comuni di montagna.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36).

      1. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «4-bis. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al primo periodo possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'autorità d'ambito.
      4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l'autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio»;

          b) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque fatte salve le gestioni ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis»;

          c) all'articolo 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «9-bis. Nell'ambito dell'articolazione per fasce territoriali, sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane mediante l'applicazione di riduzioni della tariffa d'ambito, nelle misure di seguito indicate:

          a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;

          b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;

 

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          c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.

      9-ter. I comuni di cui all'articolo 9, comma 4-bis, applicano la riduzione di cui al comma 9-bis, lettera a), qualora aderiscano al servizio idrico integrato».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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