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PDL 5580

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5580



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BIONDI

Disposizioni per l'attribuzione di un'indennità perequativa ai referendari e ai primi referendari della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali

Presentata il 2 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il personale di magistratura della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali con qualifica di referendario e di primo referendario vive ormai, da tempo, una situazione molto sperequata nei confronti dei colleghi che li precedono nei rispettivi ruoli, avendo questi ultimi, a differenza dei primi, non solo usufruito degli interventi migliorativi introdotti dall'articolo 50 della legge n. 388 del 2000 (riservati al personale con qualifica di consigliere), ma anche dei benefìci di riduzione di carriera (cosiddetto 2+2) di cui agli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, estesi alla magistratura contabile dall'articolo 11, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, che hanno comportato, per tutti coloro che hanno avuto accesso alle disposizioni di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e alla magistratura amministrativa fino al 15 aprile 1990 compreso (vedi in proposito l'articolo 1 della legge 13 luglio 1990, n. 189), il dimezzamento dei tempi di permanenza nelle predette iniziali due qualifiche referendariali (quattro anni complessivi, anziché otto), con conseguente più rapido accesso alla superiore qualifica di consigliere e ai connessi miglioramenti recati dal soprarichiamato articolo 50.
      La citata situazione di sperequazione interna appare tanto più inaccettabile se solo si consideri che il personale in questione assolve alle stesse identiche funzioni dei consiglieri, non essendo al riguardo rinvenibile alcuna diversificazione nel pertinente quadro normativo.
      La unicità di funzioni in discorso è stata all'origine della richiesta, sinora rimasta inascoltata, di dare luogo alla soppressione
 

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delle stesse qualifiche referendariali, con conseguente accesso diretto alla qualifica di consigliere (apparendo questa, indubbiamente, la soluzione più coerente con la evidenziata unicità), ovvero in subordine, di estendere anche al personale rimastone inopinatamente escluso (coloro che hanno fatto, come detto, ingresso nella magistratura contabile a decorrere dal 1o gennaio 1994 e alla magistratura amministrativa a far tempo dal 16 aprile 1990), quanto meno, le stesse riduzioni di carriera usufruite da tutto il restante personale.
      Nella delicata situazione sopra descritta, la presente proposta di legge - pur nel dare atto della ineludibile necessità di una prossima complessiva e sistematica riparametrazione del trattamento economico del personale di magistratura per ovviare alla ormai evidente sperequazione retributiva, sia interna alla magistratura stessa, che esterna (le retribuzioni dei dirigenti hanno di gran lunga sopravanzato quelle riservate ai magistrati) - intanto interviene attribuendo, per evidente finalità perequativa, una omonima indennità commisurata nell'entità a quattro aumenti biennali del 2,50 per cento ciascuno da calcolare sull'ultima classe di stipendio, a far tempo dal 1o gennaio 2005 e fino al conseguimento della qualifica di consigliere a tutti i referendari e i primi referendari della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali che non hanno beneficiato delle riduzioni di carriera di cui alle disposizioni innanzi citate.
      L'indennità perequativa destinata, come visto, a cessare all'atto del conseguimento della qualifica di consigliere, comporta una modesta spesa annua, comprensiva degli oneri riflessi di 2.064.945 euro, interessando allo stato, complessivamente 226 magistrati della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali (141 referendari e 85 primi referendari).
      Va, peraltro, sottolineato che l'indennità in questione non è pensionabile nella quota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta «quota A») - cosicché non concorre a incrementare la spesa pensionistica - e neppure incide sui meccanismi di individuazione dei trattamenti stipendiali spettanti nelle superiori qualifiche ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
      Tale ultima precisazione appare fondamentale per escludere qualsivoglia ulteriore derivato effetto espansivo della spesa con riferimento alle qualifiche più elevate rispetto a quelle referendariali, oggetto dell'intervento perequativo in questione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai referendari e ai primi referendari della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali che non hanno beneficiato delle riduzioni di carriera di cui agli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, estese alla magistratura contabile dall'articolo 11, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, è attribuita, a decorrere dal 1o gennaio 2005, e in aggiunta al trattamento economico di pertinenza, una indennità perequativa non pensionabile nella quota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, di entità pari a quattro aumenti biennali del 2,50 per cento ciascuno, da calcolare sulle rispettive ultime classi di stipendio.
      2. L'indennità perequativa di cui al comma 1 è corrisposta in dodici ratei mensili, fino al conseguimento della qualifica di consigliere.
      3. Dell'importo dell'indennità perequativa non si tiene conto in sede di promozione quando si tratta di individuare il trattamento stipendiale spettante nella superiore qualifica in applicazione dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dell'attuazione dell'articolo 1, pari a euro 2.064.945 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

 

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dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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